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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
PU nrg 43-1/2025 C.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali in persona del Giudice designato, dott. Carlo Bianconi letta la proposta di concordato minore presentata in data 14.2.2025 da con sede in Carpi (MO) Via S. Giacomo 51/A, Parte_1 con codice fiscale e partita IVA , PEC P.IVA_1
(di seguito anche solo “SAL” o “la Email_1 società” o “la debitrice”), in persona dei soci nonché legali rappresentati CP_1
CF: e
[...] C.F._1 Controparte_2
C.F.: , residenti entrambi in Carpi (MO), via San Giacomo 51, C.F._2 assistita dall'Avv. Luana Bersani del Foro di Modena, giusta procura in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Finale Emilia (MO), Via
Saffi n. 1, pec: e dalla Dott.ssa Alice Ligabue, Email_2 dottore commercialista con studio in Modena, Via Umberto Tonini 26; vista la relazione dell'OCC dott. ODCEC Modena;
Persona_1 ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la sede legale, nonché il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del
Tribunale di Modena;
premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal
28.9.2024; lette le integrazioni al ricorso e all'attestazione; letta la opposizione presentata da Parte_2 con l'Avv. Marco Gherardi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO MINORE
***
Sintesi del procedimento.
Il ricorrente ha depositato istanza di omologa di un concordato minore.
La procedura è stata aperta con decreto 15.3.2025.
In data 02.5.2025 il ES ha depositato la relazione sui voti, dando atto del raggiungimento formale delle maggioranze ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCII.
È stata fissata udienza per la omologazione celebratasi in data 25.6.2025, in seno Parte alla quale è stato sentito il ricorrente, il ES e il creditore he ha presentato tempestiva opposizione alla omologazione.
La causa viene oggi in decisione.
Si dà per richiamato e ritrascritto il contenuto di ogni decreto interlocutorio reso da questo Giudice, e nello specifico il provvedimento 15.3.2025.
***
Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
La proposta di concordato.
La proposta di concordato ha natura essenzialmente liquidatoria.
Essa è descritta compiutamente al paragrafo 14 del ricorso (pagg. 38 e sgg).
I tratti essenziali:
- liquidazione di ogni attivo societario e riconducibile ai soci, escluso il fabbricato sito in Carpi f. 83, part. 96/2-4 e 166/2-6-7 di proprietà del defunto nonno dei soci;
chiamati alla successione su tale immobile sono i soci (per la nuda proprietà) ed il loro padre (per l'usufrutto vitalizio);
- liquidazione competitiva dell'immobile sito in Carpi f. 83, part. 113, di proprietà della società, sulla base di offerta irrevocabile di acquisto pari al prezzo di stima1 (senza ribasso del 25%2) calcolato nell'ambito della procedura esecutiva individuale nrge 261/2023 Trib. Modena;
in relazione a ciò vi è già offerta irrevocabile cauzionata con assegno circolare in misura del
10% (vedi doc. 169), la cui efficacia è stata prorogata al 31.12.2025 (vedi doc.
185);
- liquidazione dell'immobile sito in Carpi f. 83, part. 111, di proprietà del defunto nonno dei soci;
chiamati alla successione su tale immobile sono i soci (per la nuda proprietà) ed il loro padre (per l'usufrutto vitalizio), che ha sottoscritto il ricorso;
dalla liquidazione dell'asset – che è riconducibile, almeno in parte e comunque alla attualità, a soggetti diversi dalla debitrice, deriverebbero risorse incrementali utili a completare il pagamento integrale del creditore ipotecario, che vanta prelazione sul bene di cui al punto che precede, oltre che sul bene del presente punto (avendone a suo tempo ottenuto la dazione da parte del terzo, ossia, appunto, il nonno dei soci); il pagamento integrale del creditore ipotecario liberebbe, a valle, risorse per gli ulteriori creditori;
va notato, peraltro, come: i) ad oggi debba ancora essere perfezionata la accettazione (pure tacita) del compendio;
ii) non esistano, allo stato, offerte, tantomeno irrevocabili, per il bene in oggetto;
iii) la formalizzazione del mandato a vendere (da parte del padre) è prevista per il periodo successivo alla votazione, ma precedente alla omologazione;
iv) il vantaggio economico per i creditori, e la natura effettivamente incrementale dell'apporto, dovranno comunque essere sondati con riferimento al fatto che il bene in questione è destinato (per quanto riguarda la nuda proprietà) proprio ai soci, che dovrebbero quindi in ogni caso subirne la liquidazione ex art. 256 CCII;
sul punto, peraltro, ricorrenti e ES concordano sul fatto che, nella ottica concordataria, il vantaggio economico ascende ad €
60.701,09; va osservato che 28 aprile 2025, con atto a ministero dott.
notaio in Carpi, rep.7963/5929, i soci Persona_2 Controparte_1 ed ed il loro padre , in relazione all'immobile CP_2 Persona_3 individuato nel Catasto Terreni del Comune di Carpi, foglio 83, Particella
111, valutato in € 146.000,00, hanno conferito alla società debitrice mandato irrevocabile con rappresentanza a venderlo, e ciò subordinatamente all'omologazione del concordato, perfezionando così il necessario impegno, di apporto di risorse esterne incrementali, assunto con la presentazione del ricorso di CM IO (vedi diffusamente nota del ES del 19.6.2025);
- pagamento dei creditori complessivamente entro 3 anni dalla omologa
(tempistiche dettagliate a pag. 44 del ricorso);
- soddisfazione integrale dell'ipotecario e dei privilegiati speciali e generali;
- applicazione della a.p.r. e soddisfazione dei creditori chirografari in una forbice compresa tra il 61,29% ed il 32,64%;
- nonostante la indicazione contenuta a pag. 21 del ricorso, non risultano formate classi di creditori, se non con mero fine descrittivo;
saranno chiamati al voto solo i creditori chirografari: si tornerà infra sul punto;
- la omologazione avrà effetti per i soci, i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
***
I requisiti oggettivi di ammissibilità.
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sulla formazione delle classi.
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sugli esiti del voto.
Il con nota 02.5.2025, ha riferito circa gli esiti del voto. Tes_1
Ha in particolare riferito che “per l'approvazione del concordato è richiesta sia la maggioranza dei crediti ammessi al voto per € 91.500,59 (50,01% di € 183.001,17), sia la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto: entrambe le condizioni sono soddisfatte in quanto ì) hanno aderito creditori ammessi al voto per complessivi € 116.378,48 e ìì) non sono stati espressi voti contrari”.
Ha quindi chiarito che, a mente dell'art. 79, comma 1, CCII le maggioranze sono state raggiunte.
Ha poi riferito il ES che: “i creditori e Parte_3 CP_3 hanno svolto osservazioni in ordine alla collocazione in chirografo dei crediti,
[...] ritenendo siano in gran parte da riclassificare in privilegio;
le osservazioni non hanno alcuna influenza sulla maggioranza espressa per l'approvazione del concordato minore, ex art. 79 CCII ”.
Su tali considerazioni il Giudice scrivente ha fissato udienza per la omologa dello strumento.
*** Parte Sull'opposizione di
Il creditore ha spiegato opposizione alla omologa, ribadendo e sviluppando le motivazioni rese a sostegno del voto contrario. Parte In buona sostanza, i duole del mancato riconoscimento, in seno alla proposta, del rango privilegiato al proprio credito.
In particolare, a fronte di una “ammissione” al voto in chirografo per € 4.328,89, il creditore pretende di essere considerato privilegiato per € 3.255,46 (in chirografo €
1.073,43) ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge 99/2009 e art.2751 bis n.5bis, trattandosi di un credito di consorzi agrari costituiti in società cooperative per legge, operanti sul mercato attraverso una società di scopo costituita ai sensi dell'art.2 della Legge n.410/1999.
Il e il ricorrente hanno contestato le considerazioni dell'opponente con i Tes_1 rispettivi scritti conclusivi.
Il ES ha in ogni caso escluso che il credito per IVA di rivalsa potesse essere considerato privilegiato.
Gli interessati sono stati sentiti in udienza: in tale sede le Advisor della ricorrente riferivano che, senza riconoscimento alcuno e solo per comporre la questione, la debitrice si sarebbe detta disponibile a trattare, nel concordato minore, il credito della opponente quale privilegiato (rispetto alla sorte capitale), con trattamento in Parte moneta chirografaria dell'IVA; l'Avv. Crisci (sostituto del Legale di riferiva, in tal caso, di ritirare le doglianze.
***
Il vaglio del Tribunale.
L'ultima considerazione sopra spese consente di ritenere assorbito ogni profilo di Parte doglianza avanzato da essendo stata sostanzialmente abbandonata la opposizione, a fronte del “riconoscimento” da parte della debitrice. Va in ogni caso notato come il tema riguardi una posta di pochissime centinaia di euro, nell'ambito di una procedura il cui passivo è connotato da esposizione superiore a € 180mila
Ciò determina in re ipsa la sostanziale indifferenza, ai fini del voto e quindi della omologa, della diversa allocazione della natura (privilegiata o meno) dei crediti ammessi, nella misura prospettata.
Tanto più che, come noto, in sede concordataria, l'elenco dei crediti ammessi al voto e la individuazione della loro natura, ha carattere meramente amministrativo,
e scevro da qualsiasi accertamento suscettibile di giudicato, demandato, se del caso, ad altro Giudice nelle sedi ordinarie.
***
Sulla fattibilità e sulla convenienza.
Il nucleo del concordato minore di cui si chiede l'omologa consiste nella liquidazione degli immobili di cui sopra.
In relazione ad essi constano una offerta irrevocabile cauzionata (part. 113) e un mandato irrevocabile a vendere (part 111) conseguito alla accettazione della eredità; in ambo i casi, quindi, è emersa la evidente serietà del progetto sottoposto ai creditori e l'avanzamento costante di esso.
Nessuno ha contestato la fattibilità del piano, che può quindi essere affermata;
nessuno ha contestato la convenienza della proposta (rispetto alla alternativa liquidatoria), tema che, quindi, non deve essere affrontato.
***
Decisione.
Sulla opposizione, di fatto ritirata, non vi è luogo a provvedere.
Il concordato minore deve essere omologato, con chiusura della procedura.
La presente sentenza sarà pubblicata a cura del ES sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili.
Il ES provvederà alla trascrizione di essa quanto agli immobili ed ai mobili registrati.
Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore sarà tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del ES e provvederà alla liquidazione dei beni secondo le regole delle procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII.
Ogni difficoltà verrà risolta dal ES, e sottoposta al Giudice solo se necessario. Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi progetti di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.
Il ES depositerà 31.12 ed ogni 30.6 a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano;
nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, comma 3, ССІІ.
Le spese del giudizio di omologazione meritano compensazione integrale.
***
Tutto ciò premesso, visto l'art. 79 CCI,
PQM
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione presentata da;
Parte_4 omologa il concordato minore proposto da con Parte_1 sede in Carpi (MO) Via S. Giacomo 51/A, con codice fiscale e partita IVA
, PEC (di seguito P.IVA_1 Email_1 anche solo “SAL” o “la società” o “la debitrice”), in persona dei soci nonché legali rappresentati CF: e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F.: , residenti entrambi in Carpi (MO), via San Giacomo 51; C.F._2 dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza come previsto in parte motiva;
dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
dispone che il gestore della crisi dott. provveda a Persona_1 tutto quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al ES della crisi e al creditore opponente.
Modena, 03.9.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 € 133.000,00; 2 € 99.750,00;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali in persona del Giudice designato, dott. Carlo Bianconi letta la proposta di concordato minore presentata in data 14.2.2025 da con sede in Carpi (MO) Via S. Giacomo 51/A, Parte_1 con codice fiscale e partita IVA , PEC P.IVA_1
(di seguito anche solo “SAL” o “la Email_1 società” o “la debitrice”), in persona dei soci nonché legali rappresentati CP_1
CF: e
[...] C.F._1 Controparte_2
C.F.: , residenti entrambi in Carpi (MO), via San Giacomo 51, C.F._2 assistita dall'Avv. Luana Bersani del Foro di Modena, giusta procura in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Finale Emilia (MO), Via
Saffi n. 1, pec: e dalla Dott.ssa Alice Ligabue, Email_2 dottore commercialista con studio in Modena, Via Umberto Tonini 26; vista la relazione dell'OCC dott. ODCEC Modena;
Persona_1 ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la sede legale, nonché il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del
Tribunale di Modena;
premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal
28.9.2024; lette le integrazioni al ricorso e all'attestazione; letta la opposizione presentata da Parte_2 con l'Avv. Marco Gherardi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO MINORE
***
Sintesi del procedimento.
Il ricorrente ha depositato istanza di omologa di un concordato minore.
La procedura è stata aperta con decreto 15.3.2025.
In data 02.5.2025 il ES ha depositato la relazione sui voti, dando atto del raggiungimento formale delle maggioranze ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCII.
È stata fissata udienza per la omologazione celebratasi in data 25.6.2025, in seno Parte alla quale è stato sentito il ricorrente, il ES e il creditore he ha presentato tempestiva opposizione alla omologazione.
La causa viene oggi in decisione.
Si dà per richiamato e ritrascritto il contenuto di ogni decreto interlocutorio reso da questo Giudice, e nello specifico il provvedimento 15.3.2025.
***
Requisiti formali (art. 75, comma 1, art. 76, commi 1-4 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
Requisito soggettivo (art. 74, comma 1, art. 77 CCII).
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno.
***
La proposta di concordato.
La proposta di concordato ha natura essenzialmente liquidatoria.
Essa è descritta compiutamente al paragrafo 14 del ricorso (pagg. 38 e sgg).
I tratti essenziali:
- liquidazione di ogni attivo societario e riconducibile ai soci, escluso il fabbricato sito in Carpi f. 83, part. 96/2-4 e 166/2-6-7 di proprietà del defunto nonno dei soci;
chiamati alla successione su tale immobile sono i soci (per la nuda proprietà) ed il loro padre (per l'usufrutto vitalizio);
- liquidazione competitiva dell'immobile sito in Carpi f. 83, part. 113, di proprietà della società, sulla base di offerta irrevocabile di acquisto pari al prezzo di stima1 (senza ribasso del 25%2) calcolato nell'ambito della procedura esecutiva individuale nrge 261/2023 Trib. Modena;
in relazione a ciò vi è già offerta irrevocabile cauzionata con assegno circolare in misura del
10% (vedi doc. 169), la cui efficacia è stata prorogata al 31.12.2025 (vedi doc.
185);
- liquidazione dell'immobile sito in Carpi f. 83, part. 111, di proprietà del defunto nonno dei soci;
chiamati alla successione su tale immobile sono i soci (per la nuda proprietà) ed il loro padre (per l'usufrutto vitalizio), che ha sottoscritto il ricorso;
dalla liquidazione dell'asset – che è riconducibile, almeno in parte e comunque alla attualità, a soggetti diversi dalla debitrice, deriverebbero risorse incrementali utili a completare il pagamento integrale del creditore ipotecario, che vanta prelazione sul bene di cui al punto che precede, oltre che sul bene del presente punto (avendone a suo tempo ottenuto la dazione da parte del terzo, ossia, appunto, il nonno dei soci); il pagamento integrale del creditore ipotecario liberebbe, a valle, risorse per gli ulteriori creditori;
va notato, peraltro, come: i) ad oggi debba ancora essere perfezionata la accettazione (pure tacita) del compendio;
ii) non esistano, allo stato, offerte, tantomeno irrevocabili, per il bene in oggetto;
iii) la formalizzazione del mandato a vendere (da parte del padre) è prevista per il periodo successivo alla votazione, ma precedente alla omologazione;
iv) il vantaggio economico per i creditori, e la natura effettivamente incrementale dell'apporto, dovranno comunque essere sondati con riferimento al fatto che il bene in questione è destinato (per quanto riguarda la nuda proprietà) proprio ai soci, che dovrebbero quindi in ogni caso subirne la liquidazione ex art. 256 CCII;
sul punto, peraltro, ricorrenti e ES concordano sul fatto che, nella ottica concordataria, il vantaggio economico ascende ad €
60.701,09; va osservato che 28 aprile 2025, con atto a ministero dott.
notaio in Carpi, rep.7963/5929, i soci Persona_2 Controparte_1 ed ed il loro padre , in relazione all'immobile CP_2 Persona_3 individuato nel Catasto Terreni del Comune di Carpi, foglio 83, Particella
111, valutato in € 146.000,00, hanno conferito alla società debitrice mandato irrevocabile con rappresentanza a venderlo, e ciò subordinatamente all'omologazione del concordato, perfezionando così il necessario impegno, di apporto di risorse esterne incrementali, assunto con la presentazione del ricorso di CM IO (vedi diffusamente nota del ES del 19.6.2025);
- pagamento dei creditori complessivamente entro 3 anni dalla omologa
(tempistiche dettagliate a pag. 44 del ricorso);
- soddisfazione integrale dell'ipotecario e dei privilegiati speciali e generali;
- applicazione della a.p.r. e soddisfazione dei creditori chirografari in una forbice compresa tra il 61,29% ed il 32,64%;
- nonostante la indicazione contenuta a pag. 21 del ricorso, non risultano formate classi di creditori, se non con mero fine descrittivo;
saranno chiamati al voto solo i creditori chirografari: si tornerà infra sul punto;
- la omologazione avrà effetti per i soci, i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
***
I requisiti oggettivi di ammissibilità.
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sulla formazione delle classi.
Si richiama quanto detto col decreto 15.3.2025, il cui contenuto non è stato smentito da nessuno, salvo quanto si aggiungerà infra.
***
Sugli esiti del voto.
Il con nota 02.5.2025, ha riferito circa gli esiti del voto. Tes_1
Ha in particolare riferito che “per l'approvazione del concordato è richiesta sia la maggioranza dei crediti ammessi al voto per € 91.500,59 (50,01% di € 183.001,17), sia la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto: entrambe le condizioni sono soddisfatte in quanto ì) hanno aderito creditori ammessi al voto per complessivi € 116.378,48 e ìì) non sono stati espressi voti contrari”.
Ha quindi chiarito che, a mente dell'art. 79, comma 1, CCII le maggioranze sono state raggiunte.
Ha poi riferito il ES che: “i creditori e Parte_3 CP_3 hanno svolto osservazioni in ordine alla collocazione in chirografo dei crediti,
[...] ritenendo siano in gran parte da riclassificare in privilegio;
le osservazioni non hanno alcuna influenza sulla maggioranza espressa per l'approvazione del concordato minore, ex art. 79 CCII ”.
Su tali considerazioni il Giudice scrivente ha fissato udienza per la omologa dello strumento.
*** Parte Sull'opposizione di
Il creditore ha spiegato opposizione alla omologa, ribadendo e sviluppando le motivazioni rese a sostegno del voto contrario. Parte In buona sostanza, i duole del mancato riconoscimento, in seno alla proposta, del rango privilegiato al proprio credito.
In particolare, a fronte di una “ammissione” al voto in chirografo per € 4.328,89, il creditore pretende di essere considerato privilegiato per € 3.255,46 (in chirografo €
1.073,43) ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge 99/2009 e art.2751 bis n.5bis, trattandosi di un credito di consorzi agrari costituiti in società cooperative per legge, operanti sul mercato attraverso una società di scopo costituita ai sensi dell'art.2 della Legge n.410/1999.
Il e il ricorrente hanno contestato le considerazioni dell'opponente con i Tes_1 rispettivi scritti conclusivi.
Il ES ha in ogni caso escluso che il credito per IVA di rivalsa potesse essere considerato privilegiato.
Gli interessati sono stati sentiti in udienza: in tale sede le Advisor della ricorrente riferivano che, senza riconoscimento alcuno e solo per comporre la questione, la debitrice si sarebbe detta disponibile a trattare, nel concordato minore, il credito della opponente quale privilegiato (rispetto alla sorte capitale), con trattamento in Parte moneta chirografaria dell'IVA; l'Avv. Crisci (sostituto del Legale di riferiva, in tal caso, di ritirare le doglianze.
***
Il vaglio del Tribunale.
L'ultima considerazione sopra spese consente di ritenere assorbito ogni profilo di Parte doglianza avanzato da essendo stata sostanzialmente abbandonata la opposizione, a fronte del “riconoscimento” da parte della debitrice. Va in ogni caso notato come il tema riguardi una posta di pochissime centinaia di euro, nell'ambito di una procedura il cui passivo è connotato da esposizione superiore a € 180mila
Ciò determina in re ipsa la sostanziale indifferenza, ai fini del voto e quindi della omologa, della diversa allocazione della natura (privilegiata o meno) dei crediti ammessi, nella misura prospettata.
Tanto più che, come noto, in sede concordataria, l'elenco dei crediti ammessi al voto e la individuazione della loro natura, ha carattere meramente amministrativo,
e scevro da qualsiasi accertamento suscettibile di giudicato, demandato, se del caso, ad altro Giudice nelle sedi ordinarie.
***
Sulla fattibilità e sulla convenienza.
Il nucleo del concordato minore di cui si chiede l'omologa consiste nella liquidazione degli immobili di cui sopra.
In relazione ad essi constano una offerta irrevocabile cauzionata (part. 113) e un mandato irrevocabile a vendere (part 111) conseguito alla accettazione della eredità; in ambo i casi, quindi, è emersa la evidente serietà del progetto sottoposto ai creditori e l'avanzamento costante di esso.
Nessuno ha contestato la fattibilità del piano, che può quindi essere affermata;
nessuno ha contestato la convenienza della proposta (rispetto alla alternativa liquidatoria), tema che, quindi, non deve essere affrontato.
***
Decisione.
Sulla opposizione, di fatto ritirata, non vi è luogo a provvedere.
Il concordato minore deve essere omologato, con chiusura della procedura.
La presente sentenza sarà pubblicata a cura del ES sul sito web del Tribunale, omessi i dati sensibili.
Il ES provvederà alla trascrizione di essa quanto agli immobili ed ai mobili registrati.
Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore sarà tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del ES e provvederà alla liquidazione dei beni secondo le regole delle procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII.
Ogni difficoltà verrà risolta dal ES, e sottoposta al Giudice solo se necessario. Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi progetti di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.
Il ES depositerà 31.12 ed ogni 30.6 a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano;
nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, comma 3, ССІІ.
Le spese del giudizio di omologazione meritano compensazione integrale.
***
Tutto ciò premesso, visto l'art. 79 CCI,
PQM
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione presentata da;
Parte_4 omologa il concordato minore proposto da con Parte_1 sede in Carpi (MO) Via S. Giacomo 51/A, con codice fiscale e partita IVA
, PEC (di seguito P.IVA_1 Email_1 anche solo “SAL” o “la società” o “la debitrice”), in persona dei soci nonché legali rappresentati CF: e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F.: , residenti entrambi in Carpi (MO), via San Giacomo 51; C.F._2 dispone la pubblicazione e la trascrizione della sentenza come previsto in parte motiva;
dispone che il debitore si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
dispone che il gestore della crisi dott. provveda a Persona_1 tutto quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al ES della crisi e al creditore opponente.
Modena, 03.9.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 € 133.000,00; 2 € 99.750,00;