Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
Sentenza 5 marzo 2026
Decreto collegiale 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 3 giugno 2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AS VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava la decisione con la quale la Prefettura di Roma comunicava di averlo inserito nell’elenco dei richiedenti misure di accoglienza, precisando che avrebbe soddisfatto la domanda non appena si fossero resi disponibili posti nelle strutture della provincia.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati che, esaminata alla camera di consiglio del 20 agosto 2025, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. Con successiva nota, del 10 febbraio 2026, l’amministrazione comunicava di aver inserito il ricorrente presso un centro di accoglienza straordinaria.
5. Sulla base di tali premesse la causa veniva introitata per la decisione all’udienza dell’11 febbraio 2026.
6. Alla luce della documentazione versata in atti risulta evidente la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento, avendo ormai l’esponente conseguito per altra via (non attraverso la rimozione del provvedimento asseritamente lesivo – su cui in ogni caso, v. Tar Lazio, sez. I, 11 dicembre 2025, n. 22416) il bene della vita.
7. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT LI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
AS VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS VI | RT LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.