CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. RT EZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. IO PO Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6/2022 RGCA
Promossa da
, nato a [...], IL 25.11.77, , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Antonino Mancuso per mandato su foglio separato ex art.83 c.p.c.
Appellante
Contro
1 , nato a [...] il [...] C.F: ; CP_1 C.F._2
nato ad [...] l'[...] CP_2 [...]
C.F._3
rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Troina per CP_3 procura in atti
Appellati
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante :
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello:
in riforma della sentenza ritenere dichiarare il ricorrente ha subito uno spoglio, ex articolo 1168 codice civile del fondo descritto in narrativa i cui autori materiali sono il signor e il signor CP_1 CP_2 realizzato il giorno 9 agosto 2016 e ancora attuale;
conseguentemente disporre la reintegrazione del possesso del fondo in agro di Agira, contrada Scardilli, foglio 78 particelle 83-159-172-164 complessivamente estesi Ha 14,00 circa di proprietà della signora e del Persona_1 di lei marito signor , Ordinando ai resistenti di rilasciarlo Controparte_4 libero e sgombro di persone, cose e/o animali, immediatamente.
Con vittoria di spese.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor;
nel merito, rigettare le CP_1 domande proposte da per le ragioni di cui alla sentenza Parte_1 impugnata e/o per le ulteriori ragioni rappresentate dagli appellati confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha promosso il giudizio di merito nei confronti dei Signori
e , dopo l'ordinanza del Giudice che nella CP_1 CP_2 fase interdittale aveva rigettato per mancanza di prova il ricorso per reintegra nel possesso da lui promosso in relazione al preteso spoglio subito (quale detentore qualificato in forza di un contratto di affitto concluso oralmente ex art.41 L.n.203/82 ) di circa Ha 14,00 di terreni sito in agro di Agira, contrada Scardilli, f. 78 part.lle 83,159 172 e 164 di proprietà dei Sig.ri e , che ha Parte_2 Controparte_4 coltivato a foraggio per i suoi animali. L'ordinanza del giudice della tutela, con le medesime motivazioni, veniva confermata in sede di reclamo proposto dall'appellante innanzi al tribunale.
Precisava l'appellante, che nel mese di ottobre del 2013, come programmato, aveva provveduto a seminare veccia e sulla;
che trattandosi di erbe poliennali, venivano pascolate in inverno e nella primavera del 2014 e fino alla primavera del 2015; nell'ottobre del 2015 provvedeva su tale fondo a seminare nuovamente sulla, oglietto e trifoglio;
che tale semina doveva essere sufficiente al pascolo dei proprio ovini anche per l'annata agraria da venire 2016/2017; precisava ancora che il pascolo dei suoi ovini si svolgeva normalmente in tali terreni, nel periodo invernale e fino ad aprile con ritorno nel mese di settembre di ogni anno.;
Lo spoglio si era concretizzato alle ore 11:00 circa del 9/8/2016 quando, aveva sorpreso sul predetto fondo lo zio il quale con una CP_1 ruspa era intento a livellare il terreno realizzando i c.d. tagliafuoco;
poco dopo era intervenuto il figlio con un trattore gommato. CP_2
Chiamava i carabinieri che intervenivano quando già il trattore era andato via;
nello stesso giorno veniva a sapere che nel tardo pomeriggio,
3 i parenti avevano appiccato il fuoco all'erba secca destinata al pascolo degli animali.
Chiedeva pertanto al giudice del merito di ritenere dichiarare di avere subito uno spoglio ex articolo 1168 c.c. e di disporre la reintegrazione nel possesso del fondo, ordinando ai resistenti di rilasciarlo libero e sgombro di persone, cose e/o animali, immediatamente.
Si sono costituiti e deducendo CP_1 CP_2
l'infondatezza in fatto in diritto della domanda attrice esponendo: di essere stati immessi nel possesso del fondo dai proprietari in forza del preliminare di vendita concluso con questi ultimi il 5.08.2016; che i coniugi promittenti venditori, non li avevano mai Controparte_5 informati della detenzione del fondo da parte del ricorrente ed espressamente interpellati della questione, avevano escluso che il ricorrente potesse vantare alcun titolo di godimento sul loro terreno, tant'è che con il preliminare ne avevano concesso l'immediato possesso;
che in quanto incolto, avevano intenzione di seminarlo come in effetti avevano fatto.
L'iter istruttorio veniva compiuto con produzione documentale e prova testimoniale a mezzo dei soli testi di parte convenuta in quanto i testi indicati da parte attrice avrebbero dovuto rispondere su circostanze oggetto di divieto ex articoli 2721 e 2726 c.c. (capitolo n.1) o inconducenti ai fini della decisione (capitoli nn. 2, 3 e 5) ovvero non controverse tra le parti.
All'esito il Tribunale, riqualificando la domanda come di spoglio e non di manutenzione, atteso che l'aratura e lo spietramento del terreno
(peraltro non contestate) creando un irreversibile trasformazione non momentanea e non limitata avrebbero impedito del tutto l'esercizio del possesso, come descritto dal ricorrente, e non soltanto più difficoltoso, rigettava la domanda di reintegra, atteso che il ricorrente non aveva
4 fornito prova della sua qualità di detentore qualificato “che è questione pregiudiziale all'esame della sussistenza dei caratteri dello spoglio
(violenza e clandestinità) peraltro già esaminati- correttamente- dal giudice in sede cautelare e dal collegio”.
****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 con due motivi criticando la sentenza impugnata per violazione degli articoli 41 e 27 della L. n.203/82 non avendo il giudice di prime cure ammesso i testi (che avrebbero confermato quanto lamentato) senza alcuna motivazione, chiedendone quindi, l'integrale riforma con il favore delle spese.
Si sono costituiti e i quali hanno eccepito CP_1 CP_2 la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente che essendo detentore e non possessore non avrebbe potuto invocare la tutela di cui all'art. 1168 c.c.; la mancanza di legittimazione passiva di , che CP_1 su commissione del figlio (unico promittente acquirente del CP_2 terreno) si era limitato esclusivamente a realizzare lavori di livellamento e spietramento del terreno, nel merito, l'infondatezza dell'azione per assenza dei presupposti dello spoglio e quindi chiedendo la conferma della sentenza con il favore delle spese.
All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.,
D.lgs.n.149/2022, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
5 Con due motivi di impugnazione che possono trattarsi congiuntamente per la evidente connessione tra gli stessi, il ricorrente critica la mancata ammissione, senza motivazione, dei testi che, sentiti, avrebbero fornito elementi per accogliere la domanda, e ciò in violazione dell'art.41L.
n.203/82 vertendosi in tema di patti agrari, per cui nella fattispecie non opera il limite alla prova testimoniale di cui all'art.2721 e ss. c.c. la cui forma è libera. I predetti contratti conclusi anche oralmente, come nella fattispecie, possono essere provati anche a mezzo di testimoni.
La censura è infondata in tutta la sua articolazione.
Il punto nodale della questione attiene alla sussistenza e validità di un contratto di affitto agrario, tale da qualificare la detenzione del terreno sito in agro di Agira, contrada Scardilli, di proprietà dei Sig.ri
[...]
e , dell'odierno appellante, il quale però Parte_2 Controparte_4 non ha al riguardo adempiuto l'onere probatorio su di lui gravante ex art.2967 c.c.. Il tribunale, viceversa, ha ben motivato la ritenuta inammissibilità della prova dedotta, precisando che:
1) la prova testimoniale richiesta dal ricorrente sul punto, non era ammissibile ex artt. 2721 e 2726 c.c.;
2) in ogni caso, qualora ritenuta ammissibile ed ammessa non avrebbe cambiato i termini della questione, in quanto i testi non sarebbero stati in grado di provare il titolo de quo;
nè tale circostanza poteva derivare o essere provata per presunzioni.
Occorre osservare che del dedotto contratto verbale di affitto l'appellante non ha mai allegato neanche gli elementi costitutivi e precisamente data, luogo di stipula, parti contraenti, decorrenza e durata, ammontare del canone. A ciò va aggiunto che l'attore non ha nemmeno dedotto e provato di essere coltivatore diretto, per cui il riferimento all'articolo 41 della L. n. 203/82(dei c.d. patti agrari) è del tutto inconferente. Ciò emerge chiaramente dalla piana lettura ed interpretazione dall'atto di
6 citazione dal quale non emerge alcun rifermento ad un contratto orale di affitto ex lege n.203/1982 “.. Dall'annata agraria 2013 2014 ed esattamente dal mese di ottobre 2013, il ricorrente detiene in affitto i terreni agro di Agire contrada Scardilli… di proprietà dei signori
[...]
.e del di lei marito .” Persona_2 Controparte_6
Alla luce delle contestazioni mosse dai resistenti, infatti, così come rilevato nell'ordinanza del Tribunale del reclamo “colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione ed il giudice deve verificare la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto dedotto (cfr. Cass. n.
5952/1996; n. 1299/98; 10816/2000;8489/2000; 4210/2009)”.
Non è quindi praticabile nella fattispecie la deroga prevista per i patti agrari, perciò incongruamente richiama dall'appellante, che, come detto, non ha provato la sussistenza di un contratto verbale d'affitto, e valgono perciò le norme generali in tema di divieto della prova testimoniale dettate dal codice di rito in materia di contratti dall'art. 2721 c.c. e ss, correttamente applicati dal Tribunale.
Si ritiene perciò condivisibile la motivazione puntuale del primo giudice secondo la quale “ parte attrice non ha ho provato di avere la detenzione qualificata della cosa che lo legittima a richiedere tutela ai sensi dell'articolo 1168 comma due c.c.”. Va anche notato che con il capitolato n.1 della memoria istruttoria si sarebbe dovuto chiedere al teste indicato dal ricorrente di confermare la sussistenza sui terreni di un contratto di “pascipascolo”. Tale categoria, di creazione giurisprudenziale, non è assimilabile al contratto di affitto verbale ex art.41L.203/1982. Il S.C. ha più volte chiarito la differenza tra il contratto di affitto agrario e il c.d. contratto di “pascipascolo” o vendita di erbe: mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nella apprensione di queste, rimanendo l'utilizzazione del fondo soltanto
7 un mezzo per conseguire quel fine;
ed è sempre necessario perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, “che vi sia un'attività di
“coltivazione” del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia
“coltivazione”(Cass. Sez.III Civ.10 aprile 2024,n.9725). Pertanto, al più nella fattispecie può configurarsi un contratto di mero pascipascolo.
Vanno poi ricordate le risultanze della prova con i testi dedotti dagli appellati, che più volte rassicurati dai proprietari del terreno sul fatto che essi stessi non avevano mai concluso alcun contratto di affitto del terreno con il (V. pec del 5/07/2017inviata agli appellati) Parte_1 non solo, allegavano documentazione dei contributi da loro ricevuti
(come da domande PAC prodotte in giudizio presentate dalla proprietaria del terreno negli anni 2013-2015) per la coltivazione del Persona_1 terreno, proprio negli anni in cui l'appellante assumeva di avere il terreno in affitto, ma fornivano anche i nominativi di coloro i quali negli stessi anni, su loro incarico, avevano lavorato nei medesimi terreni: i
Sigg.ri e i quali poi Parte_3 Persona_3 confermavano in giudizio la circostanza.
Così “… Conosco da molto tempo, da circa Parte_3 vent'anni, il signor;
conosco anche ma solo Parte_1 CP_2 perché qualche volta ci siamo incrociati avendo i terreni nella stessa contrada… il signor mi disse che aveva promesso in vendita CP_4 questo terreno… a questo fatto avvenne nell'anno 2015… CP_2 del preliminare il signor mi riferì proprio in occasione dei lavori di CP_4 aratura del terreno che mi commissionò dal 2013 al 2015 e che eseguii con mio fratello (V.di causa del 14.2.2019). Per_4
Così “… nulla posso dire in relazione alla Testimone_1 circostanza che mi viene chiesta dell'affitto del fondo di mia sorella( Per_1
promittente venditrice-NDR)… Voglio precisare che io sono Persona_1 solito andare nel mio terreno, che ho detto confinante con quello di mia
8 sorella, due volte al giorno, sia d'inverno che d'estate…. ogni volta che mi sono recato nel mio terreno non ho visto su quello oggetto del contendere nessuno, né persone né animali.”
Pertanto, anche il rilievo dell'appellante relativo alla violazione dell'articolo 27 della normativa sui patti agrari, per le medesime ragioni dianzi esplicitate è fuori luogo.
Va ancora rilevato, in ogni caso, l'assoluta assenza dei presupposti del denunziato spoglio (violenza e clandestinità). I convenuti non hanno mai contestato le azioni poste in essere (aratura e spietramento del terreno), hanno piuttosto allegato e provato la loro buona fede e la legittimità delle loro azioni avendo conseguito già alla data del preliminare il possesso del terreno più volte garantito dai proprietari (vedi ampia corrispondenza in atti) libero da alcun peso derivante da diritti di terzi.
Con la conseguente improponibilità della domanda di spoglio per mancanza degli elementi essenziali della stessa.
Per questa serie di ragioni, oltre che inammissibile risulta palese l'irrilevanza della prova per testi richiesta dal ricorrente ed appellante cosi come correttamente ritenuto sia dal giudice della tutela, sia dal
Collegio in sede di reclamo, sia, infine, dal Tribunale nella fase di merito.
La sentenza di primo grado va perciò confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno e liquidate in complessivi
€.2.520,00 oltre IVA e CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15% vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
9
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.744/2021pubblicata dal Tribunale di Enna il
29.11.2021 e appellata da Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate come in parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 25 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
IO PO RT EZ
-
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. RT EZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. IO PO Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6/2022 RGCA
Promossa da
, nato a [...], IL 25.11.77, , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Antonino Mancuso per mandato su foglio separato ex art.83 c.p.c.
Appellante
Contro
1 , nato a [...] il [...] C.F: ; CP_1 C.F._2
nato ad [...] l'[...] CP_2 [...]
C.F._3
rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Troina per CP_3 procura in atti
Appellati
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante :
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello:
in riforma della sentenza ritenere dichiarare il ricorrente ha subito uno spoglio, ex articolo 1168 codice civile del fondo descritto in narrativa i cui autori materiali sono il signor e il signor CP_1 CP_2 realizzato il giorno 9 agosto 2016 e ancora attuale;
conseguentemente disporre la reintegrazione del possesso del fondo in agro di Agira, contrada Scardilli, foglio 78 particelle 83-159-172-164 complessivamente estesi Ha 14,00 circa di proprietà della signora e del Persona_1 di lei marito signor , Ordinando ai resistenti di rilasciarlo Controparte_4 libero e sgombro di persone, cose e/o animali, immediatamente.
Con vittoria di spese.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor;
nel merito, rigettare le CP_1 domande proposte da per le ragioni di cui alla sentenza Parte_1 impugnata e/o per le ulteriori ragioni rappresentate dagli appellati confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha promosso il giudizio di merito nei confronti dei Signori
e , dopo l'ordinanza del Giudice che nella CP_1 CP_2 fase interdittale aveva rigettato per mancanza di prova il ricorso per reintegra nel possesso da lui promosso in relazione al preteso spoglio subito (quale detentore qualificato in forza di un contratto di affitto concluso oralmente ex art.41 L.n.203/82 ) di circa Ha 14,00 di terreni sito in agro di Agira, contrada Scardilli, f. 78 part.lle 83,159 172 e 164 di proprietà dei Sig.ri e , che ha Parte_2 Controparte_4 coltivato a foraggio per i suoi animali. L'ordinanza del giudice della tutela, con le medesime motivazioni, veniva confermata in sede di reclamo proposto dall'appellante innanzi al tribunale.
Precisava l'appellante, che nel mese di ottobre del 2013, come programmato, aveva provveduto a seminare veccia e sulla;
che trattandosi di erbe poliennali, venivano pascolate in inverno e nella primavera del 2014 e fino alla primavera del 2015; nell'ottobre del 2015 provvedeva su tale fondo a seminare nuovamente sulla, oglietto e trifoglio;
che tale semina doveva essere sufficiente al pascolo dei proprio ovini anche per l'annata agraria da venire 2016/2017; precisava ancora che il pascolo dei suoi ovini si svolgeva normalmente in tali terreni, nel periodo invernale e fino ad aprile con ritorno nel mese di settembre di ogni anno.;
Lo spoglio si era concretizzato alle ore 11:00 circa del 9/8/2016 quando, aveva sorpreso sul predetto fondo lo zio il quale con una CP_1 ruspa era intento a livellare il terreno realizzando i c.d. tagliafuoco;
poco dopo era intervenuto il figlio con un trattore gommato. CP_2
Chiamava i carabinieri che intervenivano quando già il trattore era andato via;
nello stesso giorno veniva a sapere che nel tardo pomeriggio,
3 i parenti avevano appiccato il fuoco all'erba secca destinata al pascolo degli animali.
Chiedeva pertanto al giudice del merito di ritenere dichiarare di avere subito uno spoglio ex articolo 1168 c.c. e di disporre la reintegrazione nel possesso del fondo, ordinando ai resistenti di rilasciarlo libero e sgombro di persone, cose e/o animali, immediatamente.
Si sono costituiti e deducendo CP_1 CP_2
l'infondatezza in fatto in diritto della domanda attrice esponendo: di essere stati immessi nel possesso del fondo dai proprietari in forza del preliminare di vendita concluso con questi ultimi il 5.08.2016; che i coniugi promittenti venditori, non li avevano mai Controparte_5 informati della detenzione del fondo da parte del ricorrente ed espressamente interpellati della questione, avevano escluso che il ricorrente potesse vantare alcun titolo di godimento sul loro terreno, tant'è che con il preliminare ne avevano concesso l'immediato possesso;
che in quanto incolto, avevano intenzione di seminarlo come in effetti avevano fatto.
L'iter istruttorio veniva compiuto con produzione documentale e prova testimoniale a mezzo dei soli testi di parte convenuta in quanto i testi indicati da parte attrice avrebbero dovuto rispondere su circostanze oggetto di divieto ex articoli 2721 e 2726 c.c. (capitolo n.1) o inconducenti ai fini della decisione (capitoli nn. 2, 3 e 5) ovvero non controverse tra le parti.
All'esito il Tribunale, riqualificando la domanda come di spoglio e non di manutenzione, atteso che l'aratura e lo spietramento del terreno
(peraltro non contestate) creando un irreversibile trasformazione non momentanea e non limitata avrebbero impedito del tutto l'esercizio del possesso, come descritto dal ricorrente, e non soltanto più difficoltoso, rigettava la domanda di reintegra, atteso che il ricorrente non aveva
4 fornito prova della sua qualità di detentore qualificato “che è questione pregiudiziale all'esame della sussistenza dei caratteri dello spoglio
(violenza e clandestinità) peraltro già esaminati- correttamente- dal giudice in sede cautelare e dal collegio”.
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Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 con due motivi criticando la sentenza impugnata per violazione degli articoli 41 e 27 della L. n.203/82 non avendo il giudice di prime cure ammesso i testi (che avrebbero confermato quanto lamentato) senza alcuna motivazione, chiedendone quindi, l'integrale riforma con il favore delle spese.
Si sono costituiti e i quali hanno eccepito CP_1 CP_2 la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente che essendo detentore e non possessore non avrebbe potuto invocare la tutela di cui all'art. 1168 c.c.; la mancanza di legittimazione passiva di , che CP_1 su commissione del figlio (unico promittente acquirente del CP_2 terreno) si era limitato esclusivamente a realizzare lavori di livellamento e spietramento del terreno, nel merito, l'infondatezza dell'azione per assenza dei presupposti dello spoglio e quindi chiedendo la conferma della sentenza con il favore delle spese.
All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.,
D.lgs.n.149/2022, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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5 Con due motivi di impugnazione che possono trattarsi congiuntamente per la evidente connessione tra gli stessi, il ricorrente critica la mancata ammissione, senza motivazione, dei testi che, sentiti, avrebbero fornito elementi per accogliere la domanda, e ciò in violazione dell'art.41L.
n.203/82 vertendosi in tema di patti agrari, per cui nella fattispecie non opera il limite alla prova testimoniale di cui all'art.2721 e ss. c.c. la cui forma è libera. I predetti contratti conclusi anche oralmente, come nella fattispecie, possono essere provati anche a mezzo di testimoni.
La censura è infondata in tutta la sua articolazione.
Il punto nodale della questione attiene alla sussistenza e validità di un contratto di affitto agrario, tale da qualificare la detenzione del terreno sito in agro di Agira, contrada Scardilli, di proprietà dei Sig.ri
[...]
e , dell'odierno appellante, il quale però Parte_2 Controparte_4 non ha al riguardo adempiuto l'onere probatorio su di lui gravante ex art.2967 c.c.. Il tribunale, viceversa, ha ben motivato la ritenuta inammissibilità della prova dedotta, precisando che:
1) la prova testimoniale richiesta dal ricorrente sul punto, non era ammissibile ex artt. 2721 e 2726 c.c.;
2) in ogni caso, qualora ritenuta ammissibile ed ammessa non avrebbe cambiato i termini della questione, in quanto i testi non sarebbero stati in grado di provare il titolo de quo;
nè tale circostanza poteva derivare o essere provata per presunzioni.
Occorre osservare che del dedotto contratto verbale di affitto l'appellante non ha mai allegato neanche gli elementi costitutivi e precisamente data, luogo di stipula, parti contraenti, decorrenza e durata, ammontare del canone. A ciò va aggiunto che l'attore non ha nemmeno dedotto e provato di essere coltivatore diretto, per cui il riferimento all'articolo 41 della L. n. 203/82(dei c.d. patti agrari) è del tutto inconferente. Ciò emerge chiaramente dalla piana lettura ed interpretazione dall'atto di
6 citazione dal quale non emerge alcun rifermento ad un contratto orale di affitto ex lege n.203/1982 “.. Dall'annata agraria 2013 2014 ed esattamente dal mese di ottobre 2013, il ricorrente detiene in affitto i terreni agro di Agire contrada Scardilli… di proprietà dei signori
[...]
.e del di lei marito .” Persona_2 Controparte_6
Alla luce delle contestazioni mosse dai resistenti, infatti, così come rilevato nell'ordinanza del Tribunale del reclamo “colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione ed il giudice deve verificare la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto dedotto (cfr. Cass. n.
5952/1996; n. 1299/98; 10816/2000;8489/2000; 4210/2009)”.
Non è quindi praticabile nella fattispecie la deroga prevista per i patti agrari, perciò incongruamente richiama dall'appellante, che, come detto, non ha provato la sussistenza di un contratto verbale d'affitto, e valgono perciò le norme generali in tema di divieto della prova testimoniale dettate dal codice di rito in materia di contratti dall'art. 2721 c.c. e ss, correttamente applicati dal Tribunale.
Si ritiene perciò condivisibile la motivazione puntuale del primo giudice secondo la quale “ parte attrice non ha ho provato di avere la detenzione qualificata della cosa che lo legittima a richiedere tutela ai sensi dell'articolo 1168 comma due c.c.”. Va anche notato che con il capitolato n.1 della memoria istruttoria si sarebbe dovuto chiedere al teste indicato dal ricorrente di confermare la sussistenza sui terreni di un contratto di “pascipascolo”. Tale categoria, di creazione giurisprudenziale, non è assimilabile al contratto di affitto verbale ex art.41L.203/1982. Il S.C. ha più volte chiarito la differenza tra il contratto di affitto agrario e il c.d. contratto di “pascipascolo” o vendita di erbe: mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nella apprensione di queste, rimanendo l'utilizzazione del fondo soltanto
7 un mezzo per conseguire quel fine;
ed è sempre necessario perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, “che vi sia un'attività di
“coltivazione” del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia
“coltivazione”(Cass. Sez.III Civ.10 aprile 2024,n.9725). Pertanto, al più nella fattispecie può configurarsi un contratto di mero pascipascolo.
Vanno poi ricordate le risultanze della prova con i testi dedotti dagli appellati, che più volte rassicurati dai proprietari del terreno sul fatto che essi stessi non avevano mai concluso alcun contratto di affitto del terreno con il (V. pec del 5/07/2017inviata agli appellati) Parte_1 non solo, allegavano documentazione dei contributi da loro ricevuti
(come da domande PAC prodotte in giudizio presentate dalla proprietaria del terreno negli anni 2013-2015) per la coltivazione del Persona_1 terreno, proprio negli anni in cui l'appellante assumeva di avere il terreno in affitto, ma fornivano anche i nominativi di coloro i quali negli stessi anni, su loro incarico, avevano lavorato nei medesimi terreni: i
Sigg.ri e i quali poi Parte_3 Persona_3 confermavano in giudizio la circostanza.
Così “… Conosco da molto tempo, da circa Parte_3 vent'anni, il signor;
conosco anche ma solo Parte_1 CP_2 perché qualche volta ci siamo incrociati avendo i terreni nella stessa contrada… il signor mi disse che aveva promesso in vendita CP_4 questo terreno… a questo fatto avvenne nell'anno 2015… CP_2 del preliminare il signor mi riferì proprio in occasione dei lavori di CP_4 aratura del terreno che mi commissionò dal 2013 al 2015 e che eseguii con mio fratello (V.di causa del 14.2.2019). Per_4
Così “… nulla posso dire in relazione alla Testimone_1 circostanza che mi viene chiesta dell'affitto del fondo di mia sorella( Per_1
promittente venditrice-NDR)… Voglio precisare che io sono Persona_1 solito andare nel mio terreno, che ho detto confinante con quello di mia
8 sorella, due volte al giorno, sia d'inverno che d'estate…. ogni volta che mi sono recato nel mio terreno non ho visto su quello oggetto del contendere nessuno, né persone né animali.”
Pertanto, anche il rilievo dell'appellante relativo alla violazione dell'articolo 27 della normativa sui patti agrari, per le medesime ragioni dianzi esplicitate è fuori luogo.
Va ancora rilevato, in ogni caso, l'assoluta assenza dei presupposti del denunziato spoglio (violenza e clandestinità). I convenuti non hanno mai contestato le azioni poste in essere (aratura e spietramento del terreno), hanno piuttosto allegato e provato la loro buona fede e la legittimità delle loro azioni avendo conseguito già alla data del preliminare il possesso del terreno più volte garantito dai proprietari (vedi ampia corrispondenza in atti) libero da alcun peso derivante da diritti di terzi.
Con la conseguente improponibilità della domanda di spoglio per mancanza degli elementi essenziali della stessa.
Per questa serie di ragioni, oltre che inammissibile risulta palese l'irrilevanza della prova per testi richiesta dal ricorrente ed appellante cosi come correttamente ritenuto sia dal giudice della tutela, sia dal
Collegio in sede di reclamo, sia, infine, dal Tribunale nella fase di merito.
La sentenza di primo grado va perciò confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno e liquidate in complessivi
€.2.520,00 oltre IVA e CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15% vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.744/2021pubblicata dal Tribunale di Enna il
29.11.2021 e appellata da Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate come in parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 25 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
IO PO RT EZ
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