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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9208 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato in VIA TORRI BIANCHE N. 1 20871 VIMERCATE presso il difensore avv. VILLA ND
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_2 C.F._2
ND ed elettivamente domiciliato in VIA TORRI BIANCHE N. 1 20871 VIMERCATE presso il difensore avv. VILLA ND
ATTORI contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e in seguito al preventivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., i sig.ri ed hanno chiamato in giudizio i sig.ri e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” in via principale, nel merito: accertata CP_1
e dichiarata la responsabilità della signora (C.F. ) residente in [...]C.F._3
CU (AG) in via Belgio n. 1 e del sig (C residente Controparte_1 C.F._4 in SA (MI) piazza Cittadella n. 2, ai sensi dell'art. 2051 codice civile e/o dell'art. 2043 codice civile, nella causazione del danno patiti dei ricorrenti condannare i precitati, in via solidale e/o alternativa, a corrispondere la somma pari a € 11.674,02 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo a
pagina 1 di 3 favore del signor e della signora o in quella maggior e e/o minore somma Parte_1 Parte_2 risultante all'esit a istruttoria. C lite rifuse. In via istruttoria: si chiede che il Giudice ordini alla cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva r.g. 43032/2023, Tribunale di Milano, Giudice, Dott.ssa Annamaria Salerno. “
Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria tenuto conto della documentazione in atti e della perizia svolta in sede di ATP il cui fascicolo è stato acquisito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui all' art.281 sexies cpc, l'udienza del 13.11.25. A tale udienza dopo discussione orale il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine previsto al terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Andando al merito della vertenza, nella perizia redatta nel corso del procedimento di ATP il CTU arch. così concludeva: “dall'analisi condotta è stato rilevato che la rete idrica e di Persona_1 riscaldamento sono particolarmente obsolete e necessitano di una completa rimozione o di rifacimento in quanto la rete originaria è vetusta, in ferro, modificata con prolungamenti e giunture in diversi materiali, che non possono garantire la necessaria garanzia di tenuta, soprattutto le reti di adduzione di acqua calda e rete di riscaldamento che subiscono dilatazioni significative. Le infiltrazioni che si sono verificate più volte al piano terra nella proprietà dei sono verosimilmente attribuibili alla Pt_2 vetustà delle reti idriche dell'appartamento al piano 1°-2°, nonché alle opere di modifica parziale, per altro mai concluse, ed in assenza di certificazioni di regolare esecuzione redatta da tecnico abilitato e di progetto”. Quanto all'entità dei danni, il CTU quantificava in € 5.848,19, compresa IVA, l'importo necessario per eliminare tutti i danni visibili accertati. Nessuna osservazione veniva svolta dal CTP nominato dai soli ricorrenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace.
Questo giudice inoltre, ritiene che sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 cc a carico dei resistenti, pertanto, accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna i sig.ri
[...]
e al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 5.848,19, CP_1 Controparte_1 compresa IVA, e delle spese di ATP pari ad € 1.419,25 (CTU+ contributo unificato). Per quanto concerne le spese legali richieste dai ricorrenti, questo giudice liquida la somma come richiesta e documentata dalla fattura prodotta pari ad €2.615,84.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad € 1.839,76, che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue - atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le pagina 2 di 3 relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità dei sig.ri e nella causazione Controparte_1 Controparte_1 dell'evento dannoso de quo;
-condanna i sig.ri e al risarcimento del danno quantificato Controparte_1 Controparte_1 in complessivi € 5.848,19, compresa IVA, e delle spese di ATP pari ad € 4.035,09 (CTU+ contributo unificato+ spese legali);
-condanna altresì i sig.ri e a rimborsare ai ricorrenti le spese Controparte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a , in € 2.076,76 per spese.
Così deciso in Milano, 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato in VIA TORRI BIANCHE N. 1 20871 VIMERCATE presso il difensore avv. VILLA ND
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_2 C.F._2
ND ed elettivamente domiciliato in VIA TORRI BIANCHE N. 1 20871 VIMERCATE presso il difensore avv. VILLA ND
ATTORI contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e in seguito al preventivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., i sig.ri ed hanno chiamato in giudizio i sig.ri e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” in via principale, nel merito: accertata CP_1
e dichiarata la responsabilità della signora (C.F. ) residente in [...]C.F._3
CU (AG) in via Belgio n. 1 e del sig (C residente Controparte_1 C.F._4 in SA (MI) piazza Cittadella n. 2, ai sensi dell'art. 2051 codice civile e/o dell'art. 2043 codice civile, nella causazione del danno patiti dei ricorrenti condannare i precitati, in via solidale e/o alternativa, a corrispondere la somma pari a € 11.674,02 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo a
pagina 1 di 3 favore del signor e della signora o in quella maggior e e/o minore somma Parte_1 Parte_2 risultante all'esit a istruttoria. C lite rifuse. In via istruttoria: si chiede che il Giudice ordini alla cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva r.g. 43032/2023, Tribunale di Milano, Giudice, Dott.ssa Annamaria Salerno. “
Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria tenuto conto della documentazione in atti e della perizia svolta in sede di ATP il cui fascicolo è stato acquisito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui all' art.281 sexies cpc, l'udienza del 13.11.25. A tale udienza dopo discussione orale il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine previsto al terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Andando al merito della vertenza, nella perizia redatta nel corso del procedimento di ATP il CTU arch. così concludeva: “dall'analisi condotta è stato rilevato che la rete idrica e di Persona_1 riscaldamento sono particolarmente obsolete e necessitano di una completa rimozione o di rifacimento in quanto la rete originaria è vetusta, in ferro, modificata con prolungamenti e giunture in diversi materiali, che non possono garantire la necessaria garanzia di tenuta, soprattutto le reti di adduzione di acqua calda e rete di riscaldamento che subiscono dilatazioni significative. Le infiltrazioni che si sono verificate più volte al piano terra nella proprietà dei sono verosimilmente attribuibili alla Pt_2 vetustà delle reti idriche dell'appartamento al piano 1°-2°, nonché alle opere di modifica parziale, per altro mai concluse, ed in assenza di certificazioni di regolare esecuzione redatta da tecnico abilitato e di progetto”. Quanto all'entità dei danni, il CTU quantificava in € 5.848,19, compresa IVA, l'importo necessario per eliminare tutti i danni visibili accertati. Nessuna osservazione veniva svolta dal CTP nominato dai soli ricorrenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace.
Questo giudice inoltre, ritiene che sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 cc a carico dei resistenti, pertanto, accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna i sig.ri
[...]
e al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 5.848,19, CP_1 Controparte_1 compresa IVA, e delle spese di ATP pari ad € 1.419,25 (CTU+ contributo unificato). Per quanto concerne le spese legali richieste dai ricorrenti, questo giudice liquida la somma come richiesta e documentata dalla fattura prodotta pari ad €2.615,84.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad € 1.839,76, che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue - atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le pagina 2 di 3 relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la responsabilità dei sig.ri e nella causazione Controparte_1 Controparte_1 dell'evento dannoso de quo;
-condanna i sig.ri e al risarcimento del danno quantificato Controparte_1 Controparte_1 in complessivi € 5.848,19, compresa IVA, e delle spese di ATP pari ad € 4.035,09 (CTU+ contributo unificato+ spese legali);
-condanna altresì i sig.ri e a rimborsare ai ricorrenti le spese Controparte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a , in € 2.076,76 per spese.
Così deciso in Milano, 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 3 di 3