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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente RI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB06CE02808/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 572/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'Avviso di Accertamento n. THB06CE02808/2023 relativo all'anno di imposta 2018, notificato in data 13 giugno 2024, perché illegittimo ed infondato;
in subordine, di ritenere dovuta la sanzione in misura fissa compresa tra euro 250,00 ed euro 10.000,00, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/1997, e dell'attuale disposto dell'art 6, D.lgs. 18.12.1997 n. 471 — come modificato dalla L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, comma 935; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Resistente: rigettare l'avverso ricorso poiché infondato, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna l'avviso di accertamento THB06CE02808-2023 per l'anno di imposta 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, a titolo di corresponsabilità del cessionario di azienda, ex art. 14, comma 4, del D.lgs. 472/97. Nella motivazione dell'avviso impugnato solo da Ricorrente_1, e non dalla cedente del ramo di impresa Società_1 srls a socio unico né dall'amministratore giudiziario, l'Agenzia esponeva che la società cedente era inserita in un contesto fraudolento, volto alla creazione ed all'utilizzo di crediti Iva inesistenti. Con atto del 27/12/2019, Società_1 slrs aveva ceduto alla Ricorrente_1 srl un ramo di azienda, comprensivo di un inesistente credito Iva di 1.000.000,00 al prezzo di euro 300.000,00 di cui euro 265.000,00 relativi al Ricorrente_1credito. Secondo l'Agenzia srl, al momento dell'acquisto, aveva l'obbligo di verificare l'effettiva esistenza del credito, sulla base della documentazione contabile fornita dalla cedente. Invece, a supporto dell'esistenza del credito risultava solo la fotocopia della dichiarazione IVA 2019, asseritamente formata da una professionista, che avrebbe apposto il visto di conformità, ai fini della spedizione. Secondo l'Agenzia, Ricorrente_1 srl non poteva che essere consapevole del comportamento Società_1fraudolento della , finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti, considerata l'esiguità del prezzo di euro 265.000,00, convenuto per la cessione di un credito Iva per 1.000.000,00. La ricorrente eccepisce: la carenza di prova di esistenza del debito accertato, in quanto l'Ufficio, cui competeva l'onere, non avrebbe provato l'inesistenza del credito Iva utilizzato in compensazione senza argomentare sulla non spettanza. Per quanto riguarda le sanzioni sarebbe stato violato il principio comunitario della proporzionalità, in quanto la sanzione richiesta in accertamento ammonta ad un irragionevole 125% della imposta Iva evasa, in violazione dell'art.7 D.lgs. 472/97. Inoltre, ci sarebbe una duplicazione della imposta richiesta, in quanto prima di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in data 5.01.2024, la ricorrente aveva ricevuto la notifica di un avviso bonario n. 07441412025 dalla Direzione Provinciale di Roma Ufficio territoriale di Roma 3, contenente la comunicazione della sussistenza di incongruenze, tra quanto indicato come IVA credito ed IVA dovuta nella dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019, eliminabili attraverso il versamento della somma complessiva di euro 1.100.660,47. In data 6.05.2024, all'avviso bonario seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 09720240122456754000, contenente l'iscrizione a ruolo straordinario a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 D.P.R. 633/72 relativa alla comunicazione n. 07441412025, e recante, tra le altre voci, lo stesso importo pari ad euro 991.940,00 a titolo di IVA indicata a credito nella dichiarazione IVA del 2020, richiesto dalla Direzione Provinciale di Roma 3 aumentato degli interessi e della sanzione applicata nella misura del 30 %. A seguito di istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che veniva accolta con comunicazione del 15.05.2024 protocollata con il numero identificativo D51808, per l'importo complessivo di euro 1.517.526,78 da corrispondersi in 72 rate, l'odierna ricorrente provvedeva a pagare la prima rata il 24.05.2024. Quindi, l'avviso di accertamento deve essere ritenuto illegittimo perché ha per oggetto delle somme richieste a titolo di credito IVA, tramite l'iscrizione straordinaria a ruolo, prima nell'avviso bonario notificato il 5.01.2024 e poi accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 nella cartella di pagamento notificata il 6.05.2024, ad oggi fatta oggetto di rateizzazione da ADER. Con controdeduzioni dell'11 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna esponeva che l'Ufficio aveva chiamato legittimamente Ricorrente_1 S.r.l. a rispondere del debito tributario Società_1di euro 1.625.570,00, scaturente dall'accertamento resosi definitivo in capo alla slrs, in base al disposto dell''art. 14 D.lgs. 472/97. Non vi sarebbe duplicazione di imposta in quanto trattasi di due posizioni fiscalmente autonome. Con memoria del 19 settembre 2025, la ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, replicando che l'agenzia delle entrate non ha fornito alcuna prova che la ricorrente fosse a conoscenza della pretesa inesistenza del credito ceduto tramite cessione di ramo d'azienda dalla Società_1 S.r.l., ma ha semplicemente ritenuto che siccome il corrispettivo indicato nell'atto di cessione di Ricorrente_1ramo d'azienda fosse inferiore al valore nominale, la S.r.l. sarebbe stata consapevole di partecipare ad un accordo in frode al fisco.
All'odierna udienza, le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato la ricorrente, in qualità di cessionaria del ramo di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co.4 e 5 del D.lgs. 472/97, è chiamata a rispondere in solido del debito complessivo di euro 1.625.964,00, che la cedente Società_1 srls ha nei confronti dell'erario, per effetto dell'accertamento sull'anno di imposta 2018, ormai definitivo per mancata impugnazione.
Il Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia provato la consapevolezza della società cessionaria, odierna ricorrente, in merito al comportamento fraudolento della cedente, finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti. Non solo per l'esiguità del prezzo di euro 265.000,00, convenuto per la cessione di un credito Iva di euro 1.000.000,00, ma anche per la mancanza di documentazione contabile fornita dalla cedente, che si è limitata ad allegare al contratto di cessione una mera fotocopia della dichiarazione IVA 2019, dalla quale risulta che un CAF dichiara, barrando la relativa casella, “di avere ricevuto la dichiarazione annuale IVA 2019 già predisposta dal contribuente”, senza che risulti provata l'apposizione del visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997. Dalla documentazione in atti, risulta invece provato che dallo “Spesometro Società_1risultavano acquisti realizzati dalla srls per soli euro 1.200,00” a fronte di acquisti indicati dalla Società_1 srls, nella dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2018, per euro 4.197.002,00 ed Iva in detrazione per euro 695.201,00, che utilizzava per euro 273.985,00 nell'anno per compensare l'Iva dovuta sulle vendite, riportando poi l'Iva residua quale credito per l'anno successivo (2019) in cui la Società_1 srls ometteva la dichiarazione Iva, senza prova contraria fornita dalla difesa della società ricorrente in merito all'esame della documentazione contabile relativa all'esistenza del credito IVA. Ricorrente_1Considerato che srl ha acquistato, in sede di cessione di ramo di azienda, un credito Iva per euro 1.000.000,00 al prezzo di euro 265.000,00, unitamente ad altre circostanze di fatto come emerse dallo Spesometro e provate documentalmente dall'Agenzia delle Entrate, che il Collegio ritiene rivelatrici del fatto che la cedente era dedita alla creazione di un fraudolento sistema di creazione ed utilizzo di crediti Iva inesistenti, risulta provato che l'odierna ricorrente ne era consapevole, non avendo dimostrato di aver verificato l'esistenza del credito di 1.000.000,00, acquistato con il ramo di azienda, tramite l'esame della documentazione contabile.
Ricorrente_1Infine, le somme, per le quali la eccepisce una asserita duplicazione, costituiscono l'oggetto di distinte obbligazioni sorte in capo a due diversi soggetti, per un diverso presupposto: con l'avviso impugnato Ricorrente_1 è chiamata a pagare un debito della cedente Società_1 srls, in qualità di responsabile solidale del complessivo debito erariale esistente in capo alla stessa nel biennio precedente la cessione di azienda, ai sensi dell'art. 14 co 4 del D.lgs. 472/97; mentre la cartella 097 2024 01224567 54 000, oggetto di rateizzazione, scaturisce da un controllo formale ex art 54bis Dpr 600/73, nel quale Ricorrente_1è emerso che la srl aveva indicato ed utilizzato in liquidazione nella sua dichiarazione IVA, per l'anno di imposta 2019, un credito residuo dall'anno precedente, il 2018, per euro 1.000.000,00. Le sanzioni sono state legittimamente irrogate, considerato che nel caso in esame non è possibile valutare le circostanze invocate dalla difesa della ricorrente e cioè “l'assenza di imposta evasa e quindi di danno erariale, possono senz'altro costituire quelle circostanze specifiche del caso che determinano la contrarietà ai principi del diritto comunitario secondo cui un'automatica applicazione della sanzione in base ad una percentuale fissata senza possibilità di gradazione vada oltre i limiti necessari per assicurare una esatta riscossione.”, vista la prova della consapevolezza del comportamento fraudolento della cedente, finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti e l'attiva partecipazione alla frode fiscale e il fatto che si tratta di imposte mai versate all'Erario. In conclusione, risultando provato che nel caso in questione ci sia stata una cessione di ramo d'azienda in frode al Fisco, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del D. Lgs. 472/97, in capo al cessionario non vi sono limitazioni di responsabilità solidale per le obbligazioni del cedente e risponde in solido col cedente senza la preventiva escussione di quest'ultimo, non più nel limite del valore dell'azienda ma illimitatamente, per tutte le violazioni commesse fino alla data del trasferimento, incluse le violazioni non ancora constatate a tale data, il ricorso non merita accoglimento e per l'effetto viene confermata la legittimità dell'avviso impugnato.
Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte resistente in euro 5000,00 (cinquemila).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente RI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB06CE02808/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 572/2025 depositato il 13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'Avviso di Accertamento n. THB06CE02808/2023 relativo all'anno di imposta 2018, notificato in data 13 giugno 2024, perché illegittimo ed infondato;
in subordine, di ritenere dovuta la sanzione in misura fissa compresa tra euro 250,00 ed euro 10.000,00, in applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/1997, e dell'attuale disposto dell'art 6, D.lgs. 18.12.1997 n. 471 — come modificato dalla L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, comma 935; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Resistente: rigettare l'avverso ricorso poiché infondato, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna l'avviso di accertamento THB06CE02808-2023 per l'anno di imposta 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, a titolo di corresponsabilità del cessionario di azienda, ex art. 14, comma 4, del D.lgs. 472/97. Nella motivazione dell'avviso impugnato solo da Ricorrente_1, e non dalla cedente del ramo di impresa Società_1 srls a socio unico né dall'amministratore giudiziario, l'Agenzia esponeva che la società cedente era inserita in un contesto fraudolento, volto alla creazione ed all'utilizzo di crediti Iva inesistenti. Con atto del 27/12/2019, Società_1 slrs aveva ceduto alla Ricorrente_1 srl un ramo di azienda, comprensivo di un inesistente credito Iva di 1.000.000,00 al prezzo di euro 300.000,00 di cui euro 265.000,00 relativi al Ricorrente_1credito. Secondo l'Agenzia srl, al momento dell'acquisto, aveva l'obbligo di verificare l'effettiva esistenza del credito, sulla base della documentazione contabile fornita dalla cedente. Invece, a supporto dell'esistenza del credito risultava solo la fotocopia della dichiarazione IVA 2019, asseritamente formata da una professionista, che avrebbe apposto il visto di conformità, ai fini della spedizione. Secondo l'Agenzia, Ricorrente_1 srl non poteva che essere consapevole del comportamento Società_1fraudolento della , finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti, considerata l'esiguità del prezzo di euro 265.000,00, convenuto per la cessione di un credito Iva per 1.000.000,00. La ricorrente eccepisce: la carenza di prova di esistenza del debito accertato, in quanto l'Ufficio, cui competeva l'onere, non avrebbe provato l'inesistenza del credito Iva utilizzato in compensazione senza argomentare sulla non spettanza. Per quanto riguarda le sanzioni sarebbe stato violato il principio comunitario della proporzionalità, in quanto la sanzione richiesta in accertamento ammonta ad un irragionevole 125% della imposta Iva evasa, in violazione dell'art.7 D.lgs. 472/97. Inoltre, ci sarebbe una duplicazione della imposta richiesta, in quanto prima di ricevere la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in data 5.01.2024, la ricorrente aveva ricevuto la notifica di un avviso bonario n. 07441412025 dalla Direzione Provinciale di Roma Ufficio territoriale di Roma 3, contenente la comunicazione della sussistenza di incongruenze, tra quanto indicato come IVA credito ed IVA dovuta nella dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019, eliminabili attraverso il versamento della somma complessiva di euro 1.100.660,47. In data 6.05.2024, all'avviso bonario seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 09720240122456754000, contenente l'iscrizione a ruolo straordinario a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 D.P.R. 633/72 relativa alla comunicazione n. 07441412025, e recante, tra le altre voci, lo stesso importo pari ad euro 991.940,00 a titolo di IVA indicata a credito nella dichiarazione IVA del 2020, richiesto dalla Direzione Provinciale di Roma 3 aumentato degli interessi e della sanzione applicata nella misura del 30 %. A seguito di istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che veniva accolta con comunicazione del 15.05.2024 protocollata con il numero identificativo D51808, per l'importo complessivo di euro 1.517.526,78 da corrispondersi in 72 rate, l'odierna ricorrente provvedeva a pagare la prima rata il 24.05.2024. Quindi, l'avviso di accertamento deve essere ritenuto illegittimo perché ha per oggetto delle somme richieste a titolo di credito IVA, tramite l'iscrizione straordinaria a ruolo, prima nell'avviso bonario notificato il 5.01.2024 e poi accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 nella cartella di pagamento notificata il 6.05.2024, ad oggi fatta oggetto di rateizzazione da ADER. Con controdeduzioni dell'11 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna esponeva che l'Ufficio aveva chiamato legittimamente Ricorrente_1 S.r.l. a rispondere del debito tributario Società_1di euro 1.625.570,00, scaturente dall'accertamento resosi definitivo in capo alla slrs, in base al disposto dell''art. 14 D.lgs. 472/97. Non vi sarebbe duplicazione di imposta in quanto trattasi di due posizioni fiscalmente autonome. Con memoria del 19 settembre 2025, la ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, replicando che l'agenzia delle entrate non ha fornito alcuna prova che la ricorrente fosse a conoscenza della pretesa inesistenza del credito ceduto tramite cessione di ramo d'azienda dalla Società_1 S.r.l., ma ha semplicemente ritenuto che siccome il corrispettivo indicato nell'atto di cessione di Ricorrente_1ramo d'azienda fosse inferiore al valore nominale, la S.r.l. sarebbe stata consapevole di partecipare ad un accordo in frode al fisco.
All'odierna udienza, le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato la ricorrente, in qualità di cessionaria del ramo di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co.4 e 5 del D.lgs. 472/97, è chiamata a rispondere in solido del debito complessivo di euro 1.625.964,00, che la cedente Società_1 srls ha nei confronti dell'erario, per effetto dell'accertamento sull'anno di imposta 2018, ormai definitivo per mancata impugnazione.
Il Collegio ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia provato la consapevolezza della società cessionaria, odierna ricorrente, in merito al comportamento fraudolento della cedente, finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti. Non solo per l'esiguità del prezzo di euro 265.000,00, convenuto per la cessione di un credito Iva di euro 1.000.000,00, ma anche per la mancanza di documentazione contabile fornita dalla cedente, che si è limitata ad allegare al contratto di cessione una mera fotocopia della dichiarazione IVA 2019, dalla quale risulta che un CAF dichiara, barrando la relativa casella, “di avere ricevuto la dichiarazione annuale IVA 2019 già predisposta dal contribuente”, senza che risulti provata l'apposizione del visto di conformità, previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997. Dalla documentazione in atti, risulta invece provato che dallo “Spesometro Società_1risultavano acquisti realizzati dalla srls per soli euro 1.200,00” a fronte di acquisti indicati dalla Società_1 srls, nella dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2018, per euro 4.197.002,00 ed Iva in detrazione per euro 695.201,00, che utilizzava per euro 273.985,00 nell'anno per compensare l'Iva dovuta sulle vendite, riportando poi l'Iva residua quale credito per l'anno successivo (2019) in cui la Società_1 srls ometteva la dichiarazione Iva, senza prova contraria fornita dalla difesa della società ricorrente in merito all'esame della documentazione contabile relativa all'esistenza del credito IVA. Ricorrente_1Considerato che srl ha acquistato, in sede di cessione di ramo di azienda, un credito Iva per euro 1.000.000,00 al prezzo di euro 265.000,00, unitamente ad altre circostanze di fatto come emerse dallo Spesometro e provate documentalmente dall'Agenzia delle Entrate, che il Collegio ritiene rivelatrici del fatto che la cedente era dedita alla creazione di un fraudolento sistema di creazione ed utilizzo di crediti Iva inesistenti, risulta provato che l'odierna ricorrente ne era consapevole, non avendo dimostrato di aver verificato l'esistenza del credito di 1.000.000,00, acquistato con il ramo di azienda, tramite l'esame della documentazione contabile.
Ricorrente_1Infine, le somme, per le quali la eccepisce una asserita duplicazione, costituiscono l'oggetto di distinte obbligazioni sorte in capo a due diversi soggetti, per un diverso presupposto: con l'avviso impugnato Ricorrente_1 è chiamata a pagare un debito della cedente Società_1 srls, in qualità di responsabile solidale del complessivo debito erariale esistente in capo alla stessa nel biennio precedente la cessione di azienda, ai sensi dell'art. 14 co 4 del D.lgs. 472/97; mentre la cartella 097 2024 01224567 54 000, oggetto di rateizzazione, scaturisce da un controllo formale ex art 54bis Dpr 600/73, nel quale Ricorrente_1è emerso che la srl aveva indicato ed utilizzato in liquidazione nella sua dichiarazione IVA, per l'anno di imposta 2019, un credito residuo dall'anno precedente, il 2018, per euro 1.000.000,00. Le sanzioni sono state legittimamente irrogate, considerato che nel caso in esame non è possibile valutare le circostanze invocate dalla difesa della ricorrente e cioè “l'assenza di imposta evasa e quindi di danno erariale, possono senz'altro costituire quelle circostanze specifiche del caso che determinano la contrarietà ai principi del diritto comunitario secondo cui un'automatica applicazione della sanzione in base ad una percentuale fissata senza possibilità di gradazione vada oltre i limiti necessari per assicurare una esatta riscossione.”, vista la prova della consapevolezza del comportamento fraudolento della cedente, finalizzato alla cessione ed utilizzo di crediti inesistenti e l'attiva partecipazione alla frode fiscale e il fatto che si tratta di imposte mai versate all'Erario. In conclusione, risultando provato che nel caso in questione ci sia stata una cessione di ramo d'azienda in frode al Fisco, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del D. Lgs. 472/97, in capo al cessionario non vi sono limitazioni di responsabilità solidale per le obbligazioni del cedente e risponde in solido col cedente senza la preventiva escussione di quest'ultimo, non più nel limite del valore dell'azienda ma illimitatamente, per tutte le violazioni commesse fino alla data del trasferimento, incluse le violazioni non ancora constatate a tale data, il ricorso non merita accoglimento e per l'effetto viene confermata la legittimità dell'avviso impugnato.
Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte resistente in euro 5000,00 (cinquemila).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.