(Legato di alimenti).
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
L'articolo 660 del Codice Civile, rubricato "Legato di alimenti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 660 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 660 del Codice Civile. "Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto". […]
Leggi di più…[…] legato di cosa da prendersi da un certo luogo (art. 655 c.c.); legato avente ad oggetto un credito che il testatore aveva nei confronti di un soggetto o il legato di liberazione da un debito (art. 658 c.c.); legato a favore del creditore del testatore (art. 659 c.c.); legato di alimenti (art. 660 c.c.); legato alternativo, qualora si assegnino beni in alternativa (art. 665 c.c.). [6] Art. 661 c.c. [7] Art. 647 c.c. [8] Art. 671 c.c. [9] A. […]
Leggi di più…[…] Si segnala fra le forme di rendita vitalizia per testamento il legato di alimenti disciplinato all'articolo 660 del codice civile. È una figura di rendita particolare in quanto quest'ultima è costituita dalla corresponsione degli alimenti da parte del vitaliziante al vitaliziato fino al termine della vita contemplata avuto riguardo alle sue necessità nonché alla sua posizione in società. […]
Leggi di più…[…] In particolare: Art. 649 c.c.: si acquista senza bisogno di accettazione, salvo rinuncia; Art. 651 – 660 c.c.: indicano le cose che possono essere oggetto di legato; Art 661: disciplina il prelegato; Art. 671 c.c: dispone l'obbligo del legatario di adempierlo e ogni altro onere imposto nei limiti del valore della cosa legata; Art. 672 c.c.: sancisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico del soggetto onerato; Art. 673 c.c.: stabilisce l'inefficacia del legato se la cosa perisce durante la vita del testatore. […]
Leggi di più…[…] In particolare: Art. 649 c.c.: si acquista senza bisogno di accettazione, salvo rinuncia; Art. 651 – 660 c.c.: indicano le cose che possono essere oggetto di legato; Art 661: disciplina il prelegato; Art. 671 c.c: dispone l'obbligo del legatario di adempierlo e ogni altro onere imposto nei limiti del valore della cosa legata; Art. 672 c.c.: sancisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico del soggetto onerato; Art. 673 c.c.: stabilisce l'inefficacia del legato se la cosa perisce durante la vita del testatore. […]
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