Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/05/2026, n. 8451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8451 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11175 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del d.m. 31 luglio 2025 diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-) notificato in pari data attraverso la piattaforma SEND
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ON CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 18 maggio 2023.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 31 luglio 2025 ha respinto, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n.241/1990, la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a carico del quale è emersa la seguente situazione penale:
“ - Procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio di cui al n. R.G.N.R. -OMISSIS- a seguito della notizia di reato del 09/07/2021 - redatta dal personale della Stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore (MI), per furto con destrezza - artt. 624, 625 co.1 parte 4, (rif CNR nr 7/22 2021 del 09/07/2021) commesso in concorso con la coniuge … ”.
III. – Con l’odierno gravame si eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, per violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1990 e art. 27 Cost., visto che il richiedente non è stato destinatario di alcun provvedimento di condanna, nonché per difetto di istruttoria e motivazionale, visto che la p.a. non ha valutato i fatti concreti e né il livello di integrazione raggiunto dall’interessato.
IV. - Il Ministero dell’interno ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza n. 6015/2025 è stata respinta la domanda cautelare.
VI. - All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
I. - Il ricorso è infondato e va respinto.
II. - Il ricorrente contesta la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente, che ha formulato un giudizio di mancata integrazione nella comunità nazionale, respingendo la domanda di cittadinanza, sulla base di un elemento di controindicazione di carattere penale emerso sul proprio conto:
“ - Procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio di cui al n. R.G.N.R. -OMISSIS- a seguito della notizia di reato del 09/07/2021 - redatta dal personale della Stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore (MI), per furto con destrezza - artt. 624, 625 co.1 parte 4, (rif CNR nr 7/22 2021 del 09/07/2021) commesso in concorso con la coniuge ”.
Segnatamente l’interessato esclude la portata ostativa della suddetta risultanza istruttoria, vista la mancanza di esiti sfavorevoli sul piano processuale, ciò che condurrebbe a ritenere la predicabilità della violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992 nonché del principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost. e tenuto conto del livello di integrazione nel tessuto sociale nazionale raggiunto dall’interessato.
III. - Al riguardo, il Collegio ritiene non irragionevole la determinazione assunta dall’autorità procedente nell’esercizio del potere altamente discrezionale normativamente attribuito in materia di concessione dello status civitatis , tenuto conto che l’ammissione definitiva di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) è una determinazione - peraltro non revocabile (fatta eccezione per i casi eccezionali normativi previsti) - che non esaurisce i propri effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato ma incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità.
L’Amministrazione dell’interno, che ha dimostrato di aver ponderato quanto rappresentato dalla parte con le osservazioni difensive formulate in riscontro ala comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, ha respinto, comunque, l’istanza di cittadinanza “ CONSIDERATO che l’Amministrazione, nelle more dell’ampio potere discrezionale riconosciutole, non è chiamata soltanto a valutare i fatti penalmente rilevanti in sé stessi, ma a prendere in considerazione anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità ”.
Al riguardo, si evidenzia che nel caso di specie viene in rilievo una condotta non vetusta rispetto al momento di presentazione della domanda del 18 maggio 2023 (risalendo la notizia di reato al 9 luglio 2021) integrante gli estremi di un reato contro il patrimonio, furto con destrezza, posta in essere in concorso con la moglie, che ha finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità dell’aspirante cittadino e del contesto familiare in cui è inserito da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente.
La condotta, è di tutta evidenza, ha assunto rilevanza anche in ragione del carattere non risalente, ricadendo nel c.d. “periodo di osservazione”, coincidente con il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti richiesti per il rilascio della cittadinanza, comprese quello dell’irreprensibilità della condotta; sull’importanza del tempus commissi delicti , di recente, la giurisprudenza ha precisato che “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 10363/2024); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e nel caso che ci occupa, si ribadisce, la notizia di reato, da cui è scaturito il procedimento penale a carico del ricorrente, risale al 9 luglio 2021, quindi a meno di due anni prima dell’istanza di cittadinanza, presentata il 18 maggio 2023.
In ogni caso, nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile.
Del resto, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, le condotte comunque addossate all’istante rilevano per il particolare valore sintomatico che possono assumere in quel procedimento; sul piano amministrativo, (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
IV. - In questa prospettiva, non è rilevante che la condotta contestata non abbia condotto ad una condanna penale, atteso che, in sede di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione ben può porre a base delle proprie valutazioni fatti che non sono stati oggetto di accertamento penale definitivo, come nel caso di specie, senza che ciò conduca ad una violazione del principio costituzionale di non colpevolezza richiamato dall’interessato, che attiene a categorie penalistiche non pertinenti rispetto al caso che ci occupa, né ad una violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, che trova applicazione - per espressa volontà del legislatore - con esclusivo riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e non anche con riferimento alle domande di concessione per residenza, quale quella in esame (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza nr. 1285/2020).
A conferma delle conclusioni sopra rassegante, si aggiunga che è pacifico in giurisprudenza che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere dagli esiti processuali: in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite.
Pertanto, in sede di verifica dell’idoneità dell’aspirante cittadino, visto che si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ): la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, pertanto la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
In altri termini, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione ha il dovere di condurre una delicata valutazione discrezionale in ordine all’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società per cui l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza ” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51). Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (nelle premesse motivazionali si evidenzia con puntualità la necessità che sussistano “ prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ”).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, visto che l’istante neanche offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il richiedente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VII. –Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ON CE, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ON CE | NA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.