Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15723 del 2025, proposto da
DO NZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Medaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Fogazzaro n.11;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI IC;
ER FE;
per l'annullamento
dell’avviso del 6 novembre 2025 avente ad oggetto la dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui non risulta essere stata inclusa la ricorrente; dei verbali della Commissione esaminatrice del 16 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione e di correzione della seconda prova scritta; degli atti riguardanti la valutazione e correzione della seconda prova scritta del 21 maggio 2025 e relativamente al punteggio di 51/100 attribuito alla ricorrente; dell’eventuale graduatoria finale, ove approvata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa DO NZ ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’avviso del 6 novembre 2025 avente ad oggetto la dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia, e ciò nella parte in cui non risulta essere stata inclusa la ricorrente; dei verbali della Commissione esaminatrice del 16 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione e di correzione della seconda prova scritta; degli atti riguardanti la valutazione e correzione della seconda prova scritta del 21 maggio 2025 e relativamente al punteggio di 51/100 attribuito alla ricorrente; dell’eventuale graduatoria finale, ove approvata.
La ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso sopra indicato e di aver superato la prova preselettiva del 21 marzo 2025, venendo di conseguenza ammessa alle (due) prove scritte previste per il 20 e 21 maggio 2025; ha soggiunto di aver superato anche la prima prova scritta, avendo riportato il punteggio di 97,5/100, ma non la seconda prova scritta, nella quale ha riportato il punteggio di 51/100, inferiore alla soglia minima (art. 8 del bando, punto 2: “ la prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.12 COMMA 1 DEL D.P.R. 487/1994 E SUCC. MOD., DELL’ART. 1 E 3 DELLA LEGGE N.241/1990 E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IM-PARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO IN MERITO ALLA MANCATA PRE-DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CORREZIONE ”.
In prima battuta, la ricorrente ha contestato “ la mancata predeterminazione delle modalità di valutazione della seconda prova scritta, in violazione dell’art.12, comma 1 del D.P.R. 487/1994 ” (cfr. pag. 5), nel senso che la commissione esaminatrice avrebbe “ dapprima distribuito il punteggio massimo conseguibile dal candidato (100/100) frazionandolo per quattro in considerazione del nu-mero dei quesiti sottoposti ai candidati e successivamente ha definito esclusivamente l’attribuzione a ciascun quesito del punteggio massimo di venticinque (25/100). Ne consegue che la Commissione nell’effettuare la suddivisione del punteggio della prova, non ha predeterminato le modalità di valutazione per ciò che concerne la soglia minima di superamento della stessa, violando in tal modo l’art.12, comma 1 del DPR 487 del 1994 ” (cfr. pag. 6).
Ha, quindi, stigmatizzato che “ l’illogicità dimostrata dalla Commissione nella scomposizione numerica del punteggio attribuibile alla seconda prova senza considerare la determinazione della soglia minima è corroborata anche dall’impossibilità di poter adottare un iter valutativo analogo a quello adottato per la prima prova, data la diversa tipologia l’una elaborato, l’altra strutturata su quesiti a risposta chiusa ” (cfr. pag. 8).
2°) “ ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E IRRAGIONE-VOLEZZA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA IN ORDINE ALLA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ”.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “ l’Amministrazione decideva di pubblicare i criteri di valutazione (ma non di correzione) della seconda prova scritta e la relativa data di approvazione soltanto il 12 dicembre 2025 (…) precisando che gli stessi erano stati proiettati in aula durante lo svolgimento della prova del 21 maggio 2025…L’Amministrazione di fatto ha operato in contrasto con le finalità di imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare le procedure concorsuali pubbliche ” (cfr. pag. 10).
3°) “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA TRACCIA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ”.
La ricorrente ha, inoltre, contestato che “ la procedura concorsuale risulta viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà in ordine alla formulazione della traccia somministrata per lo svolgimento della seconda prova scritta ” (cfr. pag. 11).
4°) “ ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ”.
Con tale motivo si è contestato che i criteri di valutazione delle prove scritte, “ eccettuato l’ultimo in ordine di enucleazione, risultano, pertanto, incompatibili e inapplicabili alla valutazione degli elaborati alla luce della formulazione della traccia ” (cfr. pag. 12).
5°) “ ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ”.
La ricorrente ha, ancora, censurato la legittimità delle valutazioni esperite dalla commissione esaminatrice, evidenziando – in asserito, proprio, pregiudizio – che “ dal campione delle copie cartacee dei compiti rilasciate a seguito di accesso agli atti si evince che soltanto 2 candidati su 20, di cui uno ha raggiunto il punteggio di 89/100 il più elevato in assoluto, come specificato nella nota di riscontro dell’Amministrazione all’accesso agli atti, hanno indicato quale modalità di scelta del contraente l’obbligo di rivolgersi a Consip per la tipologia di affidamento oggetto della traccia ” (cfr. pag. 14).
6°) “ VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS L.241/1990. LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ”.
Da ultimo, la ricorrente ha dedotto che “ l’Amministrazione ha illegittimamente negato l’accesso completo agli atti della procedura concorsuale violando il diritto di accesso documentale garantito dalla legge n. 241 del 1990, mentre sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili. Pertanto l’Amministrazione ha leso l’esercizio del diritto di accesso della ricorrente non rilasciando copia dell’elenco completo dei candidati ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi conseguiti nelle due prove scritte, richiesto con l’istanza presentata ” (cfr. pag. 15).
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Giustizia (12.1.2026), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto nella memoria del 13.1.2026.
All’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre considerare che, in disparte la circostanza che la graduatoria di merito non risulta ancora approvata e pubblicata, sussiste un interesse qualificato della ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione sostanziato dal mancato superamento della seconda prova scritta.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, posto che il DPR 487/1994 (“ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ”) prescrive, all’art. 3 (rubricato “ bando di concorso ”) che “ il bando di concorso deve contenere almeno (…) c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità ” (comma 2); e che, in merito alla “ trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali ”, l’art. 12 soggiunge che “ le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ”.
Pertanto, non poteva dirsi sussistente in capo all’Amministrazione alcun obbligo di predefinire un punteggio minimo da attribuire allo svolgimento di ciascuno dei quattro quesiti previsti per la seconda prova; piuttosto, poteva dirsi sussistente l’obbligo di predefinire punteggio minimo e predefiniti criteri di valutazione delle prove: incombenti, entrambi, assolti dalla commissione esaminatrice.
Parimenti insussistente è il dedotto obbligo di rendere conosciuti ai concorrenti, prima dello svolgimento delle prove, i criteri di valutazione delle stesse, all’opposto doverosi e rilevanti in chiave di autovincolo per la commissione stessa: cosicché, non è fondatamente contestabile, e costituire vizio procedurale della prova scritta del 21 maggio 2025, che “ antecedentemente alla stessa non veniva invece reso noto ai candidati alcun atto analogo né pubblicati dei parametri valutativi ” (cfr. pag. 10). Anche perché, ove tali indicazioni fossero state messe a preventiva disposizione dei candidati, la commissione avrebbe potuto illegittimamente profilare impropri elementi suscettibili di determinare favoritismi e alterazioni del naturale principio di par condicio tra i concorrenti, il tutto in conclamata violazione dell’art. 19 del citato DPR (“ il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I ”).
Per tale ragione non è fondatamente sostenibile che i candidati possano vantare un diritto alla conoscenza dei profili di valutazione ritenuti dalla commissione esaminatrice più qualificanti ai fini dell’attribuzione dei voti. Vero è, piuttosto, che – ai fini della puntuale effettività dei canoni di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa – nei pubblici concorsi vige il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, che postula l’esercizio di “ un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2009, n. 2880; id., 24 maggio 2011 n. 3857; 20 dicembre 2011, n. 6769).
Possono, poi, essere esaminati congiuntamente, per affinità tematica, il terzo e quarto motivo, anche questi da respingere.
In merito alla dedotta ambiguità dei quesiti, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la scelta delle tracce di esame o concorso è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non vengano dedotti profili di manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Non è, quindi, sufficiente una mera censura di genericità della traccia, ma è necessario dedurre specifici profili di illogicità e incoerenza atti a suffragarne la non conformità alle prescrizioni del bando ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 2 agosto 2021, n. 5658).
Rilievi, quelli della ricorrente, peraltro infondati alla luce della pertinenza dei quesiti (segnalazione al responsabile prevenzione corruzione e trasparenza; obbligo di tutela dallo stress lavorativo; affidamento di un contratto di fornitura; obiettivi di performance ) allo svolgimento della funzione dirigenziale: il che depone per la conformità ai criteri fissati dalla commissione (tra i quali, per quanto più rileva ai fini del decidere, la “ conoscenza e aderenza alla traccia: capacità di dimostrare una conoscenza approfondita e multidisciplinare delle materie trattate mantenendo piena coerenza con la traccia proposta ”; lo “ approfondimento e competenza tecnica: completezza dell’analisi e padronanza tecnica delle tematiche affrontate ”; e la “ capacità di analisi, sintesi e coerenza logica: abilità di inquadrare e sintetizzare la tematica con rigore e coerenza, di sviluppare valutazioni e soluzioni su questioni amministrative rilevanti, dimostrando capacità di connessione tra le varie discipline ”).
Neppure fondato è il quinto motivo, con cui la ricorrente ha espresso apprezzamenti specifici sulla pregevolezza del proprio elaborato.
Quanto alla valutazione delle prove, è noto, per giurisprudenza pacifica, che il “ voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235).
Da ultimo, non può trovare accoglimento il sesto motivo, appuntato sull’ampiezza delle prerogative ostensive della ricorrente, nella specie adeguatamente garantite dall’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG AN, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG AN |
IL SEGRETARIO