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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 36157/2024 R.G.A.C. promossa da
, (Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Avv. ) Parte_1 Parte_3 contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. ROCCHETTI ROSAMARIA)
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore (Avv. MANSI GIANCARLO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio i convenuti di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo, “in relazione alle pretese avversarie aventi ad oggetto i contributi previdenziali ipoteticamente a carico di per gli anni 2013 e 2014: 1) accertare e Controparte_3 dichiarare la inesistenza/nullità/invalidità o, comunque, l'inopponibilità dei ruoli e delle cartelle impugnate nei confronti dei ricorrenti, quali eredi di;
2) in Controparte_3 subordine, accertare e dichiarare la nullità/invalidità dei ruoli e delle cartelle impugnate;
- per mancanza della previa notifica dell'avviso prescritto dall'art. 74 del regolamento unico della - in ulteriore subordine, per intervenuta CP_1 decadenza della dal potere impositivo;
- e, comunque, per prescrizione CP_1 dell'ipotetico credito di cui alle cartelle impugnate, oltre sanzioni ed interessi (€ 1.141,36, a titolo di contributi per l'anno 2013; € 1.083,76, a titolo di contributi per l'anno 2013); 3) per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme ex adverso richieste, l'insussistenza del relativo diritto di credito dei resistenti, nonché del loro diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'insussistenza di idoneo titolo esecutivo a favore dei resistenti, in relazione alle cartelle e ai relativi ruoli indicati in epigrafe, e/o la irregolarità formale dei suddetti titoli esecutivi costituiti da cartelle e relativi ruoli indicati in epigrafe, per le ragioni di cui sopra;
4) in via di estremo subordine, ridurre l'ipotetico debito, eliminando dal totale delle somme indicate in cartella l'importo delle sanzioni e, comunque, ove ritenuta astrattamente fondata, riducendo la pretesa impositiva, in ragione della quota ereditaria di pertinenza del ricorrente, nonché della insussistenza di un atto di accertamento definitivo”. Il tutto, con vittoria di onorari e compensi. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto. All'udienza fissata per la discussione, la parte opponente e la cassa creditrice chiedevano differimento al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione bonaria. Il concessionario per la riscossione nulla opponeva. Alla odierna udienza, la parte opponente e il soggetto creditore rappresentavano che con delibera della era stata accolta la proposta di definizione bonaria della CP_1 controversia, la quale prevedeva il pagamento immediato della sola cartella relativa al ruolo 2020, per l'anno 2014, per l'importo di euro 1.067,53, con annullamento della cartella relativa al ruolo 2019, per l'anno 2013, con importo di euro 1394,00. L'accordo prevedeva la compensazione delle spese. Parte opponente rappresentava di aver provveduto ad eseguire il pagamento della somma di cui esibiva corrispondente ricevuta di pagamento e, congiuntamente alle altre parti chiedevano definirsi la causa con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva all'esito della camera di consiglio con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve ritenersi pacifico che la materia del contendere sia cessata, dal momento che le parti titolari del rapporto sostanziale sotteso ho le cartelle di pagamento impugnate, hanno convenuto di giungere ad una soluzione bonaria della controversia, che ha eliminato ogni ragione di ulteriore cognizione da parte di questo giudice. Conseguentemente, come peraltro espressamente richiesto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 Quanto al capitolo relativo alle spese di lite, avendo l'opponente e la CP_1 convenuto in merito alla opportunità di una compensazione integrale, alcuna posizione deve essere presa da questo giudice. Relativamente alla posizione del concessionario per la riscossione, in assenza di ogni contestazione in merito, nonché in assenza di una richiesta espressa di liquidazione delle spese in proprio favore, deve ritenersi opportuno procedere ad una compensazione anche nei suoi confronti, avuto riguardo ai termini della soluzione bonaria raggiunta fra le parti, che ha previsto il riconoscimento parziale delle somme originariamente rivendicate.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 27 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 3 di 3
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 36157/2024 R.G.A.C. promossa da
, (Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Avv. ) Parte_1 Parte_3 contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. ROCCHETTI ROSAMARIA)
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore (Avv. MANSI GIANCARLO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio i convenuti di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo, “in relazione alle pretese avversarie aventi ad oggetto i contributi previdenziali ipoteticamente a carico di per gli anni 2013 e 2014: 1) accertare e Controparte_3 dichiarare la inesistenza/nullità/invalidità o, comunque, l'inopponibilità dei ruoli e delle cartelle impugnate nei confronti dei ricorrenti, quali eredi di;
2) in Controparte_3 subordine, accertare e dichiarare la nullità/invalidità dei ruoli e delle cartelle impugnate;
- per mancanza della previa notifica dell'avviso prescritto dall'art. 74 del regolamento unico della - in ulteriore subordine, per intervenuta CP_1 decadenza della dal potere impositivo;
- e, comunque, per prescrizione CP_1 dell'ipotetico credito di cui alle cartelle impugnate, oltre sanzioni ed interessi (€ 1.141,36, a titolo di contributi per l'anno 2013; € 1.083,76, a titolo di contributi per l'anno 2013); 3) per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme ex adverso richieste, l'insussistenza del relativo diritto di credito dei resistenti, nonché del loro diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'insussistenza di idoneo titolo esecutivo a favore dei resistenti, in relazione alle cartelle e ai relativi ruoli indicati in epigrafe, e/o la irregolarità formale dei suddetti titoli esecutivi costituiti da cartelle e relativi ruoli indicati in epigrafe, per le ragioni di cui sopra;
4) in via di estremo subordine, ridurre l'ipotetico debito, eliminando dal totale delle somme indicate in cartella l'importo delle sanzioni e, comunque, ove ritenuta astrattamente fondata, riducendo la pretesa impositiva, in ragione della quota ereditaria di pertinenza del ricorrente, nonché della insussistenza di un atto di accertamento definitivo”. Il tutto, con vittoria di onorari e compensi. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute contestando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto. All'udienza fissata per la discussione, la parte opponente e la cassa creditrice chiedevano differimento al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione bonaria. Il concessionario per la riscossione nulla opponeva. Alla odierna udienza, la parte opponente e il soggetto creditore rappresentavano che con delibera della era stata accolta la proposta di definizione bonaria della CP_1 controversia, la quale prevedeva il pagamento immediato della sola cartella relativa al ruolo 2020, per l'anno 2014, per l'importo di euro 1.067,53, con annullamento della cartella relativa al ruolo 2019, per l'anno 2013, con importo di euro 1394,00. L'accordo prevedeva la compensazione delle spese. Parte opponente rappresentava di aver provveduto ad eseguire il pagamento della somma di cui esibiva corrispondente ricevuta di pagamento e, congiuntamente alle altre parti chiedevano definirsi la causa con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva all'esito della camera di consiglio con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve ritenersi pacifico che la materia del contendere sia cessata, dal momento che le parti titolari del rapporto sostanziale sotteso ho le cartelle di pagamento impugnate, hanno convenuto di giungere ad una soluzione bonaria della controversia, che ha eliminato ogni ragione di ulteriore cognizione da parte di questo giudice. Conseguentemente, come peraltro espressamente richiesto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 Quanto al capitolo relativo alle spese di lite, avendo l'opponente e la CP_1 convenuto in merito alla opportunità di una compensazione integrale, alcuna posizione deve essere presa da questo giudice. Relativamente alla posizione del concessionario per la riscossione, in assenza di ogni contestazione in merito, nonché in assenza di una richiesta espressa di liquidazione delle spese in proprio favore, deve ritenersi opportuno procedere ad una compensazione anche nei suoi confronti, avuto riguardo ai termini della soluzione bonaria raggiunta fra le parti, che ha previsto il riconoscimento parziale delle somme originariamente rivendicate.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 27 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
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