Art. 1.
E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale.
((L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare))
Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.
E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprieta' o in gestione delle societa' esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale.
((L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare))
Il contributo dovuto dal marittimo e' trattenuto mensilmente dall'armatore al quale e' fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.