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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NT AR, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'1.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3292/2023 R.G., avente per oggetto: “ opposizione ad intimazione di pagamento ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dagli avv.ti Avv.ti Giovanni Langella e Annarita Del Gaudio;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il concessionario e l' proponendo CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il
13/04/2023, con la quale gli era stato ingiunto di pagare i crediti indicati nell'avviso di addebito n. 37120170001759138 per contributi asseritamente omessi per complessivi euro € CP_2
1 38.360,69 relativi agli anni 2008-2014, e chiedeva dichiararsene la nullità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto del ricorso.
In particolare, l pur riconoscendo che con sentenza dell' CP_2
intestato Tribunale n. 2512/2017 i contributi dal 2008 al 2011 erano stati dichiarati prescritti, evidenziava che in base alla predetta sentenza risultavano ancora dovuti i contributi dal 2012 al 2014, che solo a seguito dell'istanza del 26.1.2021 di cancellazione della società Hotel Villa La Rocca snc dalla
Camera di Commercio a decorrere dal 31 dicembre 2012, venivano annullati i contributi per il 2013 e 2014, rimanendo tuttavia dovuti i contributi per l'anno 2012.
Con le note del 13.10.2025, l chiedeva dichiararsi la CP_2
cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento dei crediti ancora in contestazione .
La difesa di parte ricorrente contestava la cessazione della materia del contendere in assenza di un provvedimento di sgravio versato in atti dall' CP_2
Considerato che l' ha riconosciuto l'infondatezza della CP_2
pretesa per gli anni 2008- 2011 e 2013 – 2014, che ha inoltre dato atto del pagamento dei crediti relativi al 2012, il ricorso va accolto e per l'effetto va annullata l'intimazione di pagamento opposta.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento ex articolo 96 cpc in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
2 Tenuto conto che la sentenza dell'intestato Tribunale n.
2512/2017 richiamata dal ricorrente ha dichiarato prescritti i crediti per gli anni dal 2008 al 2011, mentre contiene statuizione di condanna per i crediti relativi agli anni dal 2012 al 2014, che solo successivamente al predetto giudizio l'opponente chiedeva la cancellazione della società dalla Camera di Commercio con efficacia retroattiva a decorrere al 31 dicembre 2012, che il pagamento dei contributi relativi all'anno 2012 è avvenuto in corso di causa (cfr. note di parte ricorrente del 4.2.2024) le spese di lite tra parte ricorrente e l' vanno compensate per un terzo;
CP_2
per i restanti due terzi seguono la soccombenza liquidate come la dispositivo .
Le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_1
vanno integralmente compensate, non essendo emersi
[...]
profili di illegittimità nel comportamento del concessionario.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- Condanna l alla rifusione di due terzi delle spese di CP_2
lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale ridotta misura in euro 3100,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
compensa il restante terzo.
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed il concessionario.
3 Torre Annunziata, 18.12.2025
4
IL GIUDICE
NT AR
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NT AR, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'1.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3292/2023 R.G., avente per oggetto: “ opposizione ad intimazione di pagamento ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dagli avv.ti Avv.ti Giovanni Langella e Annarita Del Gaudio;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il concessionario e l' proponendo CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il
13/04/2023, con la quale gli era stato ingiunto di pagare i crediti indicati nell'avviso di addebito n. 37120170001759138 per contributi asseritamente omessi per complessivi euro € CP_2
1 38.360,69 relativi agli anni 2008-2014, e chiedeva dichiararsene la nullità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto del ricorso.
In particolare, l pur riconoscendo che con sentenza dell' CP_2
intestato Tribunale n. 2512/2017 i contributi dal 2008 al 2011 erano stati dichiarati prescritti, evidenziava che in base alla predetta sentenza risultavano ancora dovuti i contributi dal 2012 al 2014, che solo a seguito dell'istanza del 26.1.2021 di cancellazione della società Hotel Villa La Rocca snc dalla
Camera di Commercio a decorrere dal 31 dicembre 2012, venivano annullati i contributi per il 2013 e 2014, rimanendo tuttavia dovuti i contributi per l'anno 2012.
Con le note del 13.10.2025, l chiedeva dichiararsi la CP_2
cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento dei crediti ancora in contestazione .
La difesa di parte ricorrente contestava la cessazione della materia del contendere in assenza di un provvedimento di sgravio versato in atti dall' CP_2
Considerato che l' ha riconosciuto l'infondatezza della CP_2
pretesa per gli anni 2008- 2011 e 2013 – 2014, che ha inoltre dato atto del pagamento dei crediti relativi al 2012, il ricorso va accolto e per l'effetto va annullata l'intimazione di pagamento opposta.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento ex articolo 96 cpc in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
2 Tenuto conto che la sentenza dell'intestato Tribunale n.
2512/2017 richiamata dal ricorrente ha dichiarato prescritti i crediti per gli anni dal 2008 al 2011, mentre contiene statuizione di condanna per i crediti relativi agli anni dal 2012 al 2014, che solo successivamente al predetto giudizio l'opponente chiedeva la cancellazione della società dalla Camera di Commercio con efficacia retroattiva a decorrere al 31 dicembre 2012, che il pagamento dei contributi relativi all'anno 2012 è avvenuto in corso di causa (cfr. note di parte ricorrente del 4.2.2024) le spese di lite tra parte ricorrente e l' vanno compensate per un terzo;
CP_2
per i restanti due terzi seguono la soccombenza liquidate come la dispositivo .
Le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_1
vanno integralmente compensate, non essendo emersi
[...]
profili di illegittimità nel comportamento del concessionario.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- Condanna l alla rifusione di due terzi delle spese di CP_2
lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale ridotta misura in euro 3100,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
compensa il restante terzo.
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed il concessionario.
3 Torre Annunziata, 18.12.2025
4
IL GIUDICE
NT AR