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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12034 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 30/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 17282/2024
Tra
(avv.ti Itri Giuseppe, Gombia Loredana) Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. CIGNARELLI TIZIANA) CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo: di aver lavorato CP_1 dal 1998 al 2005 come autista e trasportatore di elettrodomestici pesanti;
di aver poi lavorato dal 2005 a tutt'oggi come autista soccorritore, prima per la Croce Rossa e poi per ARES 118; che le mansioni svolte nel corso degli anni -con turni di 12 ore, diurni e notturni, per 6 giorni a settimana, e con una media di 8-10 interventi per turno- hanno comportato rilevante sforzo fisico e costante movimentazione manuale di pazienti e posture incongrue necessarie;
di aver contratto la patologia di “artropatia bilaterale di spalla con tendinopatia dei sovraspinosi e deficit funzionale in via antalgica”, con postumi permanenti stimati non inferiori al 12%; che a fronte della denuncia di malattia professionale, l' ha ritenuto inesistente il rischio specifico;
di essergli già stata CP_1 riconosciuta dal Tribunale di Roma (Sentenza n. 4541/2024) una menomazione dell'integrità psico-fisica a causa di altra malattia professionale (polispondilodiscopatia lombo-sacrale con impegno funzionale foraminale L3-L5, segni clinici di sofferenza neuro-radicolare) nella misura del 7%. Il ricorrente ha chiesto pertanto di: accertare che la malattia è stata contratta per causa di lavoro;
dichiarare la percentuale di menomazione tra il 6% e il 12% o nella misura accertata in corso di causa;
di unificare tale percentuale con il 7% già riconosciuto e di riconoscere il diritto alla rendita CP_1 ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 38/2000, ovvero all'indennizzo in capitale previsto, con condanna dell' all'erogazione delle prestazioni economiche e ai relativi CP_1 adempimenti e pagamenti, con decorrenza ed accessori di legge
L' si è costituito contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate CP_1 argomentazioni.
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni ed espletata CTU medico legale, la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato.
Non è contestato che il ricorrente abbia svolto mansioni di autista e di trasportatore dal 1998 al 2005 e dal 2005 in poi mansioni di autista e di soccorritore sanitario, prima come dipendente della Croce Rossa Italiana poi della ARES 118, così come si evince anche dall'estratto contributivo. Circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente, ha svolto turni di 12 ore, con frequenza di 5-10 interventi per turno, in equipaggi spesso composti da sole due unità (autista e infermiere), con conseguente necessità per l'autista di svolgere mansioni ulteriori rispetto alla sola guida del mezzo, quali: movimentazione e trasporto di pazienti anche in condizioni critiche, sollevamento e trasporto di attrezzature sanitarie pesanti (barelle, bombole di ossigeno, zaini di soccorso, defibrillatori), esecuzione di manovre di emergenza (tra cui massaggio cardiaco e immobilizzazione su tavola spinale), nonché mantenimento di posture incongrue durante le operazioni di soccorso. Il teste ha infatti riferito che Tes_1
“conosco il ricorrente da circa 19 anni perché lavoriamo entrambi dell'emergenza sanitaria in precedenza per la Croce Rossa e adesso per Ares 118. Io sono autista soccorritore così come il ricorrente. Quando lavoravamo della Croce Rossa uscivamo anche insieme perché l'equipaggio è composto da: autista, infermiere e soccorritore autista. Attualmente invece l'equipaggio è composto solo da autista e infermiere (e, quando c'è, anche il soccorritore che però manca quasi sempre). Quando lavoravamo per la Croce Rossa ci sarà capitato di uscire insieme 2-3 volte nell'arco di un mese. L'ambulanza la portavo io oppure lo faceva il ricorrente. Mi riferisco all'attività svolta fino a 10 anni fa, poi non siamo più usciti insieme. Preciso che l'autista non si limita solo a guidare l'ambulanza ma si occupa di tutto il soccorso cioè portiamo il materiale ai piani (borse, ossigeno e tutto quello che occorre). Il borsone pesa intorno ai 20 chili. Inoltre, portiamo la barella e, se è necessario ricoverare il paziente, portiamo anche lui in ambulanza. Lo trasportiamo, se può stare seduto, su una sedia oppure su un telo portaferiti.adr se occorre immobilizzare il paziente lo facciamo noi così come pratichiamo la rianimazione cardiopolmonare (massaggio cardiaco) …abbiamo turni di 12 ore dalle sette alle 19 ho dalle 19 alle sette. Nell'arco di un turno facciamo dai cinque ai 10 interventi “. Il teste ha precisato che: “Conosco il ricorrente da Tes_2 tanti anni perché anche io lavoro all'Ares 118. Io sono infermiere professionale. Il ricorrente è autista di ambulanza. Siamo usciti insieme per diversi anni. Avevamo turni di 12 ore dalle sette alle 19 o dalle 19 alle Preciso che quando uscivamo insieme l'equipaggio era composto solo da due unità e quindi l'autista non si limita solo alla guida dell'ambulanza, ma fa anche barelliere. Carica il paziente sulla barella e se necessario fa la rianimazione cioè il massaggio cardiaco. Inoltre, porta anche lo zaino soccorso che pesa tra gli 8 e 10 chili. Inoltre, trasporta, se necessario, le bombole di ossigeno e il monitor cardiaco. Adr preciso che la movimentazione del paziente sui teli ha delle problematiche perché dovrebbe essere svolta da tre persone, ognuna delle quali per legge non può caricarsi un peso superiore ai 30 kili. Poiché questo non è possibile a volte usiamo l'ascensore cercando di mettere il paziente seduto sulla carrozzina o su una sedia. La barella si può portare anche in due. Preciso che la barella ha un peso di 50 55 kg. In ogni in un turno di 12 ore facciamo da un minimo di sei a un massimo di 9 interventi”. Tali dichiarazioni hanno poi trovato conferma anche nelle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, pienamente convergenti, si evince dunque che il ricorrente, per un lungo arco temporale (circa 17 anni), è stato esposto quotidianamente a movimenti ripetitivi e gravosi a carico degli arti superiori e delle spalle in turni anche notturni o prolungati, e spesso in condizioni di sottorganico, senza supporti tecnici idonei a ridurre il carico biomeccanico. Dette dichiarazioni confermano un contesto lavorativo connotato da un significativo sovraccarico biomeccanico alle spalle, con conseguente adozione di posture non congrue. I testi hanno confermato che le attività venivano svolte in condizioni operative spesso non ottimali, con carichi superiori a quelli previsti dalla normativa e in assenza di adeguato supporto di personale ausiliario. Dette circostanze, valutate nel loro complesso, delineano, un quadro lavorativo connotato da esposizione prolungata e non occasionale a sforzi fisici significativi. La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato la diagnosi di “artropatia bilaterale di spalla con tendinopatia dei sovraspinosi e deficit funzionale in via antalgica” nonché la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, ritenendo che il rischio lavorativo specifico a cui il lavoratore era stato esposto avesse costituito la causa necessaria e preponderante nella genesi della stessa. Il CTU ha anche quantificato il danno biologico in misura complessiva pari all'8% avuto riguardo ai parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 e all'effettivo danno funzionale emerso dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali. In risposta al quesito integrativo, ha quantificato nella misura del 14% il grado percentuale complessivo della menomazione, derivante dall'unificazione dei postumi della patologia accertata e dell'ulteriore menomazione del 7% per la diversa malattia professionale già accertata giudizialmente. ll CTU ha correttamente fondato le proprie conclusioni sulla valutazione integrata della documentazione sanitaria prodotta, delle deposizioni testimoniali, degli accertamenti strumentali eseguiti e dei referti specialistici, tutti concordi nel descrivere un quadro clinico nosograficamente definito.
Deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di lesione del contraddittorio sollevata da parte resistente, per aver il ctu depositato la relazione peritale prima della scadenza del termine per le osservazioni. Dagli atti risulta infatti che la prima bozza della CTU è stata inviata in data 23 maggio 2025 e che il termine di 30 giorni, concesso nell'ordinanza di conferimento dell'incarico alle parti per formulare osservazioni, sarebbe scaduto il 22 giugno 2025. Pertanto, le osservazioni del medico , inviate CP_1
l'11 luglio 2025 e depositate in atti risultano tardive. Infatti, l'ordinanza del 9.6.2025, con cui questo giudice ha disposto l'integrazione del quesito peritale, non ha modificato i termini per le osservazioni e non ha conferito diritto a nuove osservazioni. In ogni caso, alcuna lesione del contraddittorio può essere lamentata, in quanto è documentalmente provato che il ctu ha provveduto ad inviare a parte resistente la bozza peritale con la risposta al quesito integrativo in data 12.6.2025, cioè ben 10 giorni prima della scadenza del termine per presentare osservazioni. Parte resistente è stata posta dunque nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa e, se del caso, confutare gli accertamenti compiuti dall'ausiliario. Non sussistono pertanto le condizioni per la rimessione in termini né per ulteriori chiarimenti al CTU. In secondo luogo, non sono condivisibili le critiche mosse dall' alla CTU in relazione alla asserita mancanza CP_1 di motivazione circa la preponderanza del rischio lavorativo e la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa espletata e la patologia diagnosticata. Il CTU, per contro, ha specificato che il ricorrente ha svolto per circa 17 anni l'attività lavorativa a rischio di autista soccorritore/Ares e ha tenuto conto, nel formulare il suo giudizio, della durata del servizio, della natura delle mansioni svolte e del carico biomeccanico a cui era esposto il lavoratore, elementi confermati dalle prove orali. È del tutto logica e ben motivata dunque la conclusione per cui l'esordio delle patologie discali in età relativamente precoce (43 anni), in un soggetto con lunga esposizione lavorativa a sollecitazioni biomeccaniche della spalla, costituisce un indice significativo della rilevanza causale necessaria e preponderante dell'attività lavorativa nell'evoluzione del quadro clinico, tale da integrare i requisiti richiesti per la qualificazione della malattia come professionale. Le conclusioni della CTU, pertanto, risultano pienamente condivisibili, in quanto fondate su un rigoroso esame documentale e clinico, coerenti con i principi di causalità medico-legale, e supportate da evidenze oggettive circa la natura, l'intensità e la durata dell'esposizione professionale, nonché dall'accurata applicazione dei criteri tabellari di valutazione del danno funzionale e della menomazione psico-fisica. Infine, anche le critiche relative alla quantificazione del danno biologico sono infondate. Il CTU ha chiaramente scisso la valutazione della patologia, attribuendo una percentuale del 3% all'artropatia bilaterale di spalla e del 4% alla tendinopatia dei sovra-spinosi con interessamento delle altre componenti della cuffia, giungendo così a una valutazione complessiva dell'8%. La metodologia di calcolo del CTU, basata sui parametri tabellari indicati nel Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 (codice 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi: 3%; codice 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%) e dell'effettivo danno funzionale emerso dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali appare corretta e adeguatamente motivata. Il richiamo alle tabelle delle menomazioni è stato affiancato da una precisa analisi dell'obiettività e del deficit funzionale complessivo. In conclusione, la CTU ha fornito una motivazione completa e logicamente ineccepibile in merito all'eziologia professionale delle patologie e alla quantificazione del danno biologico. Le conclusioni della CTU risultano immuni da vizi logici o metodologici. Ne consegue che le stesse meritano di essere integralmente recepite ai fini della decisione.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38 del 23/02/2000 commisurato ad un grado complessivo di menomazione permanente dell'integrità psicofisica, derivante dall'unificazione dei postumi, pari al 14% con conseguente condanna dell al relativo pagamento in CP_1 misura e con decorrenza di legge oltre interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia al decreto del Ministro della Giustizia n. 47/22, nel loro importo minimo, stante la semplicità della controversia con riguardo allo scaglione per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro e considerando le fasi 1, 2, 3 e 4 (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
-Dichiara la natura professionale della patologia “artropatia bilaterale di spalla con tendinopatia dei sovraspinosi e deficit funzionale in via antalgica contratta dal ricorrente, con menomazione pari all'8%;
-Dichiara che il ricorrente è affetto da un'invalidità lavorativa complessiva pari al 14%, derivante dall'unificazione dei postumi della patologia accertata e dell'ulteriore menomazione per la diversa malattia professionale oggetto di precedente accertamento giudiziario;
Per l'effetto, dichiara il diritto di all'indennizzo in capitale ai sensi Parte_1 dell'art. 13 del D.lgs. n. 38 del 23/02/2000 e condanna l' all'erogazione in favore CP_1 del ricorrente del suddetto indennizzo in capitale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2697 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate come da CP_1 separato decreto.
Il Giudice
Provvedimento redatto con la collaborazione della dottoressa Rebecca Parpiglia, Magistrato in tirocinio.