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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1552 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vico Raffaelli III, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Triffiletti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
AC (CZ), alla Via G. Garibaldi, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Fontana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 9 settembre
2024.
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 1 di 5 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, - premesso di essersi Parte_1
unita in matrimonio con in IA MA (CZ) il 25 marzo 2012, Controparte_1
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - deduceva che a causa di insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva, altresì, di non aver mai svolto attività lavorativa e di avere un reddito pari a zero euro, mentre il - titolare di trattamento pensionistico – percepiva CP_1
mensilmente l'importo di circa € 1.000,00.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in IA MA (CZ) alla Via Chiaro verrà assegnata al
Sig. con gli arredi e corredi dell'abitazione e la sig.ra Controparte_1 Pt_1
trasferirà la sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti ed effetti personali;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento”.
1.1. Costituitosi in giudizio, allegava alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2024 accordo di separazione del 3 settembre 2024 sottoscritto dalle parti.
In forza dello stesso chiedeva, pertanto, “preliminarmente disporre la trasformazione del rito, da separazione giudiziale in separazione consensuale;
prendere atto della concorde volontà dei coniugi di separarsi consensualmente e dichiarare la separazione personale dei coniugi omologando gli accordi di separazione consensuale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto”.
1.2. All'udienza dell'11 settembre 2024 fissata per la prima comparizione dei coniugi, le parti non comparivano personalmente. Entrambi i procuratori chiedevano, tuttavia, in virtù dell'accordo raggiunto, il differimento della causa “al
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 2 di 5 fine di depositare la manifestazione delle parti di non volersi riconciliare unitamente alla rinuncia a comparire in udienza, attese le precarie condizioni di salute del resistente, attualmente ricoverato presso la struttura Santa Spina di
LI PO RSA”.
La causa era, pertanto, differita all'udienza del 20 novembre 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione alle quali i difensori allegavano dichiarazione sottoscritta dalle parti, con cui dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano di non volersi riconciliare.
Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 30 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nell'accordo sottoscritto in data 3 settembre 2024, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
Queste prevedono nel dettaglio quanto segue:
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 3 di 5 “
1. I coniugi vivono già separatamente, avendo la sig.ra lasciato la Parte_1
casa in IA MA via Chiaro il 14/8/2024 e il sig. è Controparte_1
attualmente ospite nella casa per anziani Santa Spina di LI PO (KR);
2.la sig.ra , all'emissione del decreto di omologa, trasfeirà altrove la Parte_1
residenza dalla casa di IA MA, Via Chiaro;
3. la sig.ra rinuncia al mantenimento e a qualsivoglia emolumento;
Parte_1
4. la sig.ra , entro il 30/9/2024, si obbliga ad estinguere e/o variare Parte_1
IBAN di accredito della sua polizza vita dal conto del sig. ; Controparte_1
5. il sig. percepisce una pensione di circa € 1.000,00 mensile, Controparte_1
che viene impiegata per pagare le spese di ospitalità nella residenza per anziani
Villa Santa Spina di € 1.400,00 mensili, con il contributo per la restante somma dei figli;
6. la sig.ra al momento è disoccupata;
Parte_1
7. i coniugi dichiarano di non avere nessuna proprietà immobiliare, conti correnti, somme o investimenti di qualsiasi natura, a risparmio in comune, da dividere;
8. ai fini della ricostruzione della capacità economico -patrimoniale, entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro e di non avere proprietà immobiliari a loro intestate”.
Il Tribunale, alla luce dell'accordo sopra riportato, prende altresì atto della rinuncia della ricorrente alla corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1552 del R.G.A.C. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Controparte_1
provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nata a [...] -Kokhnivka Parte_1
(UKR) il 27.02.1958 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 4 di 5 quali hanno contratto matrimonio civile in IA MA (CZ) il 25 marzo 2012, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA MA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1552 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vico Raffaelli III, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Triffiletti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
AC (CZ), alla Via G. Garibaldi, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Fontana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 9 settembre
2024.
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 1 di 5 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, - premesso di essersi Parte_1
unita in matrimonio con in IA MA (CZ) il 25 marzo 2012, Controparte_1
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - deduceva che a causa di insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva, altresì, di non aver mai svolto attività lavorativa e di avere un reddito pari a zero euro, mentre il - titolare di trattamento pensionistico – percepiva CP_1
mensilmente l'importo di circa € 1.000,00.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in IA MA (CZ) alla Via Chiaro verrà assegnata al
Sig. con gli arredi e corredi dell'abitazione e la sig.ra Controparte_1 Pt_1
trasferirà la sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti ed effetti personali;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento”.
1.1. Costituitosi in giudizio, allegava alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2024 accordo di separazione del 3 settembre 2024 sottoscritto dalle parti.
In forza dello stesso chiedeva, pertanto, “preliminarmente disporre la trasformazione del rito, da separazione giudiziale in separazione consensuale;
prendere atto della concorde volontà dei coniugi di separarsi consensualmente e dichiarare la separazione personale dei coniugi omologando gli accordi di separazione consensuale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto”.
1.2. All'udienza dell'11 settembre 2024 fissata per la prima comparizione dei coniugi, le parti non comparivano personalmente. Entrambi i procuratori chiedevano, tuttavia, in virtù dell'accordo raggiunto, il differimento della causa “al
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 2 di 5 fine di depositare la manifestazione delle parti di non volersi riconciliare unitamente alla rinuncia a comparire in udienza, attese le precarie condizioni di salute del resistente, attualmente ricoverato presso la struttura Santa Spina di
LI PO RSA”.
La causa era, pertanto, differita all'udienza del 20 novembre 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione alle quali i difensori allegavano dichiarazione sottoscritta dalle parti, con cui dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano di non volersi riconciliare.
Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 30 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nell'accordo sottoscritto in data 3 settembre 2024, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
Queste prevedono nel dettaglio quanto segue:
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 3 di 5 “
1. I coniugi vivono già separatamente, avendo la sig.ra lasciato la Parte_1
casa in IA MA via Chiaro il 14/8/2024 e il sig. è Controparte_1
attualmente ospite nella casa per anziani Santa Spina di LI PO (KR);
2.la sig.ra , all'emissione del decreto di omologa, trasfeirà altrove la Parte_1
residenza dalla casa di IA MA, Via Chiaro;
3. la sig.ra rinuncia al mantenimento e a qualsivoglia emolumento;
Parte_1
4. la sig.ra , entro il 30/9/2024, si obbliga ad estinguere e/o variare Parte_1
IBAN di accredito della sua polizza vita dal conto del sig. ; Controparte_1
5. il sig. percepisce una pensione di circa € 1.000,00 mensile, Controparte_1
che viene impiegata per pagare le spese di ospitalità nella residenza per anziani
Villa Santa Spina di € 1.400,00 mensili, con il contributo per la restante somma dei figli;
6. la sig.ra al momento è disoccupata;
Parte_1
7. i coniugi dichiarano di non avere nessuna proprietà immobiliare, conti correnti, somme o investimenti di qualsiasi natura, a risparmio in comune, da dividere;
8. ai fini della ricostruzione della capacità economico -patrimoniale, entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro e di non avere proprietà immobiliari a loro intestate”.
Il Tribunale, alla luce dell'accordo sopra riportato, prende altresì atto della rinuncia della ricorrente alla corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti e dell'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1552 del R.G.A.C. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Controparte_1
provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nata a [...] -Kokhnivka Parte_1
(UKR) il 27.02.1958 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 4 di 5 quali hanno contratto matrimonio civile in IA MA (CZ) il 25 marzo 2012, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA MA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1552/2024 - Pagina 5 di 5