TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. CONDEMI DANIELE, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. PERRA ROSSANA, che la rappresenta e difende per procura speciale a in calce alla memoria difensiva,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 7 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla controparte.
La revoca del provamento che stabilisce il mantenimento in favore della . Controparte_1
Per il restante si chiede la conferma dei provvedimenti in materia di assistenza morale e materiale di cui alla sentenza di separazione.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
Confermare i provvedimenti temporanei”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/01/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 26/02/2012, e che i coniugi sono separati legalmente in virtù Controparte_1
della sentenza n. 269/2021 del tribunale di Cagliari, pronunciata sul loro accordo;
di svolgere attività
lavorativa; che la casa coniugale era di proprietà di suo padre e, in sede di separazione, era stata assegnata alla la quale tuttavia non pagando i relativi oneri condominiali aveva esposto il CP_1
padre a pignoramento;
che la stessa possedeva la qualifica per l'assistenza agli anziani ed era inverosimile fosse priva di attività lavorativa, avendo in goni caso piena capacità lavorativa e potendosi giovare di misure di sostegno al reddito;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale, altresì disponendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15/04/2022, non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la previsione in suo favore di un assegno di pagina 2 di 7 euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, e di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, con il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, nonché l'assegnazione della casa coniugale per continuare ad abitarvi con il figlio minore nato dalla relazione affettiva tra le Per_1
parti.
Ha sostenuto che la somma di 450,00 euro stabilita per il mantenimento del figlio fosse ormai insufficiente a soddisfarne i bisogni, e che per quanto ella possedesse capacità lavorativa e la qualifica per l'assistenza agli anziani, trovandosi allo stato priva di occupazione, era necessario confermare l'assegno in suo favore con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del , non Pt_1
puntualmente adempiente.
Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f., tenuto conto di condizioni economiche dei coniugi sostanzialmente invariate, ha confermato le statuizioni della separazione di cui alla sentenza n. 269/2021, pubblicata in data 27/01/2021, con la quale era stato previsto l'affidamento condiviso del minore, il diritto di visita del padre, il versamento dell'assegno di euro 450 in capo al ricorrente per il mantenimento della moglie (200) e del figlio (250).
Mutato il rito, con ricorso in data 28/03/2023, il ricorrente ha domandato, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti del 27/04/2022, la revoca del mantenimento in favore della moglie allegando lo svolgimento da parte questa di attività lavorativa. La resistente si è opposta contestando il fondamento della domanda.
Con provvedimento in data 8/06/2023, il giudice istruttore ha respinto il ricorso essendo rimaste indimostrate le circostanze allegate a fondamento.
La causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di pagina 3 di 7 divorzio erano legalmente separati e che, dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra ed Parte_1 Controparte_1
L'affidamento condiviso del minore nato il [...], deve essere confermato non Persona_2
essendo emerse ragioni per derogare a tale regime prioritario posto dall'art. 337-ter cpc a garanzia del diritto del minore alla bigenitorialità e di equilibrati rapporti con entrambi i genitori.
Deve inoltre essere confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, con l'assegnazione a questa della casa coniugale per continuare ad abitarvi con il figlio, in conformità
all'art. 337sexies cpc.
I tempi di permanenza e visita del minore presso il padre, concordati fra le parti con la separazione,
devono essere confermati, secondo quanto concordemente domandato.
Le parti hanno inoltre concluso concordemente in ordine alla misura del contributo al mantenimento del figlio, confermato in euro 250 mensili.
Permane invece il contrasto in ordine al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente.
Occorre evidenziare che a differenza della separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale e del correlato dovere di assistenza materiale, lo scioglimento del vincolo matrimoniale determina il venire meno di ogni dovere connesso al rapporto coniugale residuando un eventuale spazio per obblighi economici di consistenza ben diversa basati su una solidarietà post-coniugale, e dunque sulle conseguenze di scelte compiute concordemente dai coniugi durante il matrimonio, i cui presupposti sono indicati dall'art. 5 legge 898/1980.
pagina 4 di 7 Con la sentenza di divorzio il giudice può infatti disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, avuto riguardo alle condizioni e al reddito dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune, da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Occorre valutare la adeguatezza dei mezzi in concreto, con riferimento allo specifico contesto e storia coniugale, e in prognosi futura, considerando l'età e lo stato di salute dell'avente diritto, la durata del vincolo coniugale, accertando, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, il nesso causale tra le scelte endofamiliari compiute e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 18287/2018).
Comparate quindi le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, accertato che le cause della sperequazione dipendano dal contributo dato al nucleo familiare o alla creazione del patrimonio comune con sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, deve essere riconosciuto l'assegno con quantificazione adeguata al contributo fornito.
Nel caso in esame, il ricorrente, dipendente Carrefour, ha evidenziato un reddito mensile netto di euro
1.629,50 (C.U. 2021), 1.516,57 (C.U. 2022), 1.547,40 (C.U. 2023), gravato da una cessione del quinto di euro 350,00 mensili (circostanza pacifica e già verificata in sede di separazione), non sostiene oneri abitativi in quanto dimora presso i propri genitori.
La resistente apertamente ha riconosciuto di possedere piena capacità lavorativa, anche specifica, quale operatrice socio sanitaria qualificata. Ha inoltre dichiarato di avere lavorato come OSS fino al 2014,
anno in cui era morto il padre e si era dovuta dedicare all'accudimento dei figli (il primo avuto da una precedente relazione affettiva), e di avere poi lavorato nel 2020 presso una Cooperativa di Guspini per poi restare disoccupata.
Non sussistendo quindi alcuna obiettiva limitazione o impedimento allo svolgimento di attività
pagina 5 di 7 lavorativa, che d'altra parte la richiedente verosimilmente svolge data l'insufficienza delle risorse economiche altrimenti disponibili (il solo assegno percepito dal ricorrente), considerata la piena capacità lavorativa anche specifica e la giovane età della resistente (50 anni), nonché l'assenza di oneri abitativi, non sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile neppure in funzione assistenziale non potendosi ritenere che la stessa sia priva di mezzi o impossibilitata a procurarseli per ragioni obiettive.
Le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza fra le parti in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...], il Parte_1
21/09/1976, ed nata a [...] il [...], contratto in MACOMER in Controparte_1
data 26/02/2012, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius, atto n. 3, Parte II,
Serie C, anno 2012, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
3. Affida il minore ad entrambi i genitori;
Persona_2
4. Dispone che il minore resti collocato in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo gli accordi della separazione;
5. Assegna a la casa coniugale, sita in Selargius via Istria n. 16, per Controparte_1
continuare ad abitarvi con il figlio;
6. Dispone che versi in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
250,00, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 7. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 21/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. CONDEMI DANIELE, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. PERRA ROSSANA, che la rappresenta e difende per procura speciale a in calce alla memoria difensiva,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 7 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla controparte.
La revoca del provamento che stabilisce il mantenimento in favore della . Controparte_1
Per il restante si chiede la conferma dei provvedimenti in materia di assistenza morale e materiale di cui alla sentenza di separazione.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
Confermare i provvedimenti temporanei”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/01/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 26/02/2012, e che i coniugi sono separati legalmente in virtù Controparte_1
della sentenza n. 269/2021 del tribunale di Cagliari, pronunciata sul loro accordo;
di svolgere attività
lavorativa; che la casa coniugale era di proprietà di suo padre e, in sede di separazione, era stata assegnata alla la quale tuttavia non pagando i relativi oneri condominiali aveva esposto il CP_1
padre a pignoramento;
che la stessa possedeva la qualifica per l'assistenza agli anziani ed era inverosimile fosse priva di attività lavorativa, avendo in goni caso piena capacità lavorativa e potendosi giovare di misure di sostegno al reddito;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale, altresì disponendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15/04/2022, non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la previsione in suo favore di un assegno di pagina 2 di 7 euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, e di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, con il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, nonché l'assegnazione della casa coniugale per continuare ad abitarvi con il figlio minore nato dalla relazione affettiva tra le Per_1
parti.
Ha sostenuto che la somma di 450,00 euro stabilita per il mantenimento del figlio fosse ormai insufficiente a soddisfarne i bisogni, e che per quanto ella possedesse capacità lavorativa e la qualifica per l'assistenza agli anziani, trovandosi allo stato priva di occupazione, era necessario confermare l'assegno in suo favore con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del , non Pt_1
puntualmente adempiente.
Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f., tenuto conto di condizioni economiche dei coniugi sostanzialmente invariate, ha confermato le statuizioni della separazione di cui alla sentenza n. 269/2021, pubblicata in data 27/01/2021, con la quale era stato previsto l'affidamento condiviso del minore, il diritto di visita del padre, il versamento dell'assegno di euro 450 in capo al ricorrente per il mantenimento della moglie (200) e del figlio (250).
Mutato il rito, con ricorso in data 28/03/2023, il ricorrente ha domandato, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti del 27/04/2022, la revoca del mantenimento in favore della moglie allegando lo svolgimento da parte questa di attività lavorativa. La resistente si è opposta contestando il fondamento della domanda.
Con provvedimento in data 8/06/2023, il giudice istruttore ha respinto il ricorso essendo rimaste indimostrate le circostanze allegate a fondamento.
La causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di pagina 3 di 7 divorzio erano legalmente separati e che, dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra ed Parte_1 Controparte_1
L'affidamento condiviso del minore nato il [...], deve essere confermato non Persona_2
essendo emerse ragioni per derogare a tale regime prioritario posto dall'art. 337-ter cpc a garanzia del diritto del minore alla bigenitorialità e di equilibrati rapporti con entrambi i genitori.
Deve inoltre essere confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, con l'assegnazione a questa della casa coniugale per continuare ad abitarvi con il figlio, in conformità
all'art. 337sexies cpc.
I tempi di permanenza e visita del minore presso il padre, concordati fra le parti con la separazione,
devono essere confermati, secondo quanto concordemente domandato.
Le parti hanno inoltre concluso concordemente in ordine alla misura del contributo al mantenimento del figlio, confermato in euro 250 mensili.
Permane invece il contrasto in ordine al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della resistente.
Occorre evidenziare che a differenza della separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale e del correlato dovere di assistenza materiale, lo scioglimento del vincolo matrimoniale determina il venire meno di ogni dovere connesso al rapporto coniugale residuando un eventuale spazio per obblighi economici di consistenza ben diversa basati su una solidarietà post-coniugale, e dunque sulle conseguenze di scelte compiute concordemente dai coniugi durante il matrimonio, i cui presupposti sono indicati dall'art. 5 legge 898/1980.
pagina 4 di 7 Con la sentenza di divorzio il giudice può infatti disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, avuto riguardo alle condizioni e al reddito dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune, da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Occorre valutare la adeguatezza dei mezzi in concreto, con riferimento allo specifico contesto e storia coniugale, e in prognosi futura, considerando l'età e lo stato di salute dell'avente diritto, la durata del vincolo coniugale, accertando, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, il nesso causale tra le scelte endofamiliari compiute e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 18287/2018).
Comparate quindi le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, accertato che le cause della sperequazione dipendano dal contributo dato al nucleo familiare o alla creazione del patrimonio comune con sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, deve essere riconosciuto l'assegno con quantificazione adeguata al contributo fornito.
Nel caso in esame, il ricorrente, dipendente Carrefour, ha evidenziato un reddito mensile netto di euro
1.629,50 (C.U. 2021), 1.516,57 (C.U. 2022), 1.547,40 (C.U. 2023), gravato da una cessione del quinto di euro 350,00 mensili (circostanza pacifica e già verificata in sede di separazione), non sostiene oneri abitativi in quanto dimora presso i propri genitori.
La resistente apertamente ha riconosciuto di possedere piena capacità lavorativa, anche specifica, quale operatrice socio sanitaria qualificata. Ha inoltre dichiarato di avere lavorato come OSS fino al 2014,
anno in cui era morto il padre e si era dovuta dedicare all'accudimento dei figli (il primo avuto da una precedente relazione affettiva), e di avere poi lavorato nel 2020 presso una Cooperativa di Guspini per poi restare disoccupata.
Non sussistendo quindi alcuna obiettiva limitazione o impedimento allo svolgimento di attività
pagina 5 di 7 lavorativa, che d'altra parte la richiedente verosimilmente svolge data l'insufficienza delle risorse economiche altrimenti disponibili (il solo assegno percepito dal ricorrente), considerata la piena capacità lavorativa anche specifica e la giovane età della resistente (50 anni), nonché l'assenza di oneri abitativi, non sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile neppure in funzione assistenziale non potendosi ritenere che la stessa sia priva di mezzi o impossibilitata a procurarseli per ragioni obiettive.
Le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza fra le parti in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...], il Parte_1
21/09/1976, ed nata a [...] il [...], contratto in MACOMER in Controparte_1
data 26/02/2012, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius, atto n. 3, Parte II,
Serie C, anno 2012, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
3. Affida il minore ad entrambi i genitori;
Persona_2
4. Dispone che il minore resti collocato in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre secondo gli accordi della separazione;
5. Assegna a la casa coniugale, sita in Selargius via Istria n. 16, per Controparte_1
continuare ad abitarvi con il figlio;
6. Dispone che versi in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
250,00, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 7. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 21/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 7 di 7