Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026REG.PROV.COLL.
N. 00284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 170/2024, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto -OMISSIS- del 17 dicembre 2019, con cui il Provveditore regionale della Sicilia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, ha inflitto all'appellante la sanzione disciplinare della censura.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. NE NN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- -OMISSIS-, ispettore capo della Polizia Penitenziaria, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. che aveva rigettato il ricorso avente a oggetto l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 17 dicembre 2019, con cui il Provveditore regionale della Sicilia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura.
2. Il T.A.R., per quel che rileva in questa sede, ha rigettato il ricorso affermando che:
-) non risultava conferente il rilievo che l’ordine gli fosse stato impartito dal superiore gerarchico verbalmente e non per iscritto, poiché ai sensi dell'art. 10 della legge n. 395 del 1990, di regola l’ordine era imposto verbalmente, in quanto la comunicazione scritta dello stesso era residuale ed eccezionale, a fronte della prioritaria esigenza di speditezza del funzionamento dell’organizzazione gerarchica;
-) gli elencati impegni istituzionali del ricorrente non costituivano plausibili impedimenti alla tempestiva esecuzione dell’ordine, atteso peraltro l’ampio lasso temporale intercorso tra la richiesta del superiore, avvenuta il 9 aprile 2019 e la successiva esecuzione, avvenuta il 19 settembre ( recte: aprile), cioè dieci giorni dopo;
-) la condotta contestata all’esponente involgeva il distinto profilo della mancata esecuzione dell'ordine ricevuto dal comandante del nucleo, risultando il tal senso la sanzione disciplinare adeguatamente motivata e, dunque, del tutto inconferente era il richiamo al comportamento tenuto dai due graduati presso il Tribunale di Palermo, privo per gli stessi di conseguenze disciplinari.
3. Il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito depositando memoria.
4. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’appello proposto si deduce che la sentenza sia errata nella parte in cui aveva affermato che « gli ... impegni istituzionali del ricorrente, poi, non costituiscono plausibili impedimenti alla tempestiva esecuzione dell'ordine, atteso peraltro l'ampio lasso temporale intercorso tra la richiesta del superiore, avvenuta il 9.04.2019 e la successiva esecuzione, avvenuta il 19.09.2019, cioè dieci giorni dopo » e che, contrariamente a quanto erroneamente statuito dal T.A.R., l'ispettore superiore -OMISSIS- non avesse ritardato l'esecuzione dell'ordine, dato che dai 10 giorni andavano sottratti 5 giorni, dal 10 al 14 aprile 2019, in cui l'appellante non era stato presente in sede. L'appellante, dunque, aveva avuto a disposizione per la redazione e la presentazione della relazione di servizio richiesta dalla comandante soltanto 4 giorni, escludendo anche il 15 aprile 2019, in cui aveva richiesto l'accesso agli atti, un arco temporale plausibile e per nulla ampio, considerato anche che al proprio rientro in servizio, il 15 aprile 2019, era stato comunque impegnato nel disimpegno delle delicate mansioni di traduzione dei detenuti, che imponevano massima attenzione in ogni momento del turno di servizio, né all'appellante poteva essere richiesto di sacrificare il proprio riposo e il proprio tempo libero per la redazione di una relazione di servizio che non possedeva alcun valore probatorio o certificativo, atteso che l'appellante era assente al diverbio intervenuto tra i due suoi sottoposti. L'ispettore superiore -OMISSIS- solo dalla lettura della contestazione degli addebiti aveva compreso che la superiore volesse ricevere informazioni « con particolare riferimento alla ripartizione degli incarichi affidati al personale presente sul sito giudiziario ”. La decisione impugnata era, inoltre, errata perché non erano state esplicitate dalla comandante ragioni di particolare urgenza per la redazione della relazione sul servizio sul diverbio occorso il 4 aprile 2019, che, peraltro, non era confluita nei procedimenti disciplinari a carico dei due sottoposti protagonisti del diverbio e il provvedimento impugnato nulla aveva motivato su quale sarebbe stata la lesione arrecata al prestigio della Polizia Penitenziaria o il disservizio provocato dal comportamento dell'appellante. L’unico a essere stato sanzionato era stato l'appellante, reo di aver effettuato legittime (e anche non sindacabili, essendo lui in quel momento il Responsabile del servizio) scelte organizzative, ma non il sottoposto che aveva tenuto la condotta aggressiva, alterata e volgare, consistente nel rifiutarsi di eseguire le consegne dell'appellante e nell'assalire verbalmente il collega “colpevole” di avergliele riferite. Non era implausibile che il provvedimento impugnato potesse essere stato dettato anche da ragioni di antipatia personale tra l'appellante e la comandante del nucleo, dato che, fino all'arrivo, nel 2017, della nuova comandante del nucleo, aveva sempre riportato la valutazione annuale ottimo, con il punteggio di 30/30 e la nuova comandante invece, dopo pochi mesi dal suo arrivo, aveva immotivatamente declassato il punteggio di valutazione dell'appellante a 28/30. Al pari di tale ingiusto abbassamento, anche in occasione dei fatti avvenuti il 4 aprile 2019, la citata comandante – anziché sanzionare un proprio sottoposto aggressivo e sgarbato con gli altri e con i propri superiori – aveva rivolto le proprie attenzioni sulle scelte organizzative dell'ispettore superiore -OMISSIS-. Anche ammettendo che la lite fosse stata determinata dalla distribuzione del carico di lavoro effettuata dall'appellante, tale circostanza non giustificava minimamente il comportamento tenuto dai litiganti, né comunque assumeva rilievo nel procedimento disciplinare dei due colleghi in esame.
1.1 L’appello è infondato.
1.2 Deve premettersi che il Provveditore Regionale, con il decreto -OMISSIS- del 2019, ha contestato all’odierno appellante che “ in data 04.04.2019 era comandato di servizio come responsabile del servizio di traduzione locale per motivi di giustizia, diretta verso il Tribunale di Palermo. Nel corso del servizio prestato, causa una accesa discussione tra due unità di Polizia Penitenziaria, le veniva richiesto, in data 09.04.2019, visto il suo allontanamento, relazione di servizio con particolare riferimento alla ripartizione degli incarichi affidati al personale presente sul sito giudiziario. Richiesta che alla data del 19.04.2019 non era stata ancora esitata ”.
1.3 Il Provveditore, richiamata la relazione del Funzionario Istruttore del 5 luglio 2019 e la delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 18 settembre 2019, ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità del dipendente ritenendo che: 1) era legittima la richiesta formulatagli dal Comandante del Nucleo di presentare apposita relazione di servizio sulla ripartizione degli incarichi tra il personale in servizio presso il Tribunale di Palermo in data 4 aprile 2019; 2) tale richiesta necessitava di una immediata esecuzione, di contro a quanto affermato dal -OMISSIS- nella memoria difensiva che la stessa "... non doveva essere evasa immediatamente ..."; 3) la richiesta di accesso agli atti formulata dall'incolpato non giustificava il ritardo nel relazionare, atteso che l'oggetto della relazione richiesta era la ripartizione degli incarichi e, dunque, elementi di sua competenza; 4) si riteneva eccessivo e configurante ipotesi infrattiva il lasso di tempo trascorso tra la richiesta di relazione del 9 aprile 2019 e la presentazione della stessa solo in data 19 aprile 2019, dopo aver avuto la notizia dell'elevazione di rapporto disciplinare a suo carico; 5) l'incolpato non aveva percepito la natura della richiesta e non aveva, colposamente, compreso l'ordine impartitogli.
1.4 Tale essendo il tenore motivazionale del provvedimento impugnato, il Giudice di primo grado, ha ritenuto che gli impegni istituzionali del ricorrente non costituivano plausibili impedimenti alla tempestiva esecuzione dell’ordine e che la sanzione disciplinare inflitta era stata adeguatamente motivata in quanto la condotta contestata al -OMISSIS- involgeva lo specifico profilo della mancata esecuzione dell'ordine ricevuto dal comandante del nucleo.
1.5 Il decisum del T.A.R., condiviso, va confermato, dovendosi precisare che, come emerge dal contenuto della relazione del Funzionario Istruttore del 5 luglio 2019 e della delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 18 settembre 2019, facenti parte integrante del provvedimento impugnato, il Comandante del Nucleo aveva redatto il rilievo disciplinare a carico del -OMISSIS- proprio perché l’alterco tra i due Assistenti Capi -OMISSIS-e -OMISSIS- si era verificato in ragione delle scelte organizzative assunte dall’odierno appellante (contrariamente a quanto sostenuto, niente affatto insindacabili). Si legge, infatti, nella Relazione del Funzionario Istruttore del 5 luglio 2019 “ Inoltre, come si evince dalla relazione di servizio del Comm. Coord. -OMISSIS- A. del 17.4 c.a. questi in data 9.4. c.a. aveva espressamente richiesto all'Isp.re -OMISSIS-. di riferire per iscritto in merito al riparto degli incarichi (visto il suo legittimo allontanamento dal sito) e non in merito alla lite tra i colleghi o ad altri fatti avvenuti successivamente al suo rientro in sede ”. Ancora, dalla lettura della delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 18 settembre 2019 emerge che “ In merito si rileva che gli ASS. capi -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, avevano un alterco verbale a seguito della circostanza che, una volta lasciato il servizio, l'Ispettore -OMISSIS- individuava quale sostituto l'ASS -capo" -OMISSIS- -OMISSIS-che in forza della mansione affidatagli, operava la variazione di servizio individuando l'ASS -OMISSIS- per accompagnare in aula un detenuto. Quest'ultimo aveva una reazione dettata dalla circostanza che, in qualità di capo scorta era stato impiegato tutta la mattina a differenza del -OMISSIS-dovendosi recare alla CR -OMISSIS- per prelevare un detenuto e condurlo al Tribunale di Palermo. Appena giunto appunto l'ASS -OMISSIS-gli comunicava di salire presso l'aula di giustizia e ne scaturiva un violento alterco tra i due. Interveniva di fatto il Comm. Capo -OMISSIS-che ripristinava le corretti (recte: corrette) relazioni e appurava che il -OMISSIS-in effetti fino alle ore 12.30 non era stato impiegato, pertanto richiedeva la relazione dell'incolpato che fino alle ore 12,30 era stato responsabile del tribunale al fine di comprendere le motivazioni del perché il -OMISSIS-non fosse stato impiegato ”.
1.6 Ciò è sufficiente per ritenere del tutto irrilevanti le argomentazioni difensive spese sul fatto che il sottoposto (-OMISSIS-), che aveva tenuto la condotta aggressiva, non fosse stato sanzionato e sul fatto che la relazione di servizio dell’appellante non fosse confluita nei procedimenti disciplinari a carico dei due sottoposti protagonisti del diverbio, né rilevano le ragioni della scelta dell'Assistente -OMISSIS--OMISSIS-, dovendo ritenersi decisiva, piuttosto, la circostanza del perché fino alle 12.30 lo stesso non era stato impiegato, e, dunque, ancora una volta le modalità di impiego del personale durante la presenza in servizio del -OMISSIS-. Inoltre, senza prescindere dalla circostanza che, contrariamente a quanto assunto dall’appellante, non necessitava la dimostrazione di particolari ragioni di urgenza per il rilascio della relazione, a fronte di una richiesta specificamente formulata in data 9 aprile 2019 ed esitata dall’appellante soltanto in data 19 aprile 2019, parimenti irrilevanti sono le giustificazioni addotte in modo certosino dall’appellante sulle incombenze svolte dal giorno 10 e ss. (e, dunque, la sottrazione dai 10 giorni dei giorni in cui l'appellante non era stato presente in sede, ossia 5 giorni, dal 10 aprile 2019 al 14 aprile 2019, il suo impiego al proprio rientro in servizio il 15 aprile 2019 nel disimpegno delle delicate mansioni di traduzione dei detenuti e così il sacrificio del proprio riposo e del proprio tempo libero e finanche l’esclusione del 15 aprile 2019, giorno in cui aveva fatto istanza di accesso agli atti sul diverbio intercorso tra gli Assistenti Capi -OMISSIS-e -OMISSIS-), avendo potuto lo stesso comunque adempiere in tempi ragionevoli, trattandosi, come si legge nella relazione del Funzionario Istruttore del 5 luglio 2019, “ di elementi di sua competenza e di sua conoscenza che non richiedevano l'integrazione e/o la conoscenza di altri atti, essendo l'interessato comandato nella data in questione come responsabile della traduzione ed essendosi allontanato legittimante prima del termine del servizio ”.
1.7 Dal che deriva la legittimità della richiesta di relazione formulata dal Comandante del Nucleo il 9 aprile 2019 (relazione presentata il successivo 19 aprile 2019), vertente specificamente sulle modalità di impiego del personale durante la presenza in servizio dell’ispettore capo -OMISSIS-, con il conseguente corollario che l’Amministrazione, ancora una volta legittimamente, valutata la gravità del contegno assunto da -OMISSIS- -OMISSIS-, ha fondato il proprio convincimento in ordine al disvalore della condotta posta in essere dal dipendente sanzionandola con la censura.
1.8 Anche in ordine alla specifica sanzione applicata (censura) è sufficiente richiamare la delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 18 settembre 2019, dove si legge “ Pertanto alla luce della tenuità dell'accaduto (si tratta di evento che non ha causato danni o fatti pregiudizievoli per l'andamento del servizio), del curriculum professionale del dipendente che risulta essere esente nell'ultimo quinquennio da rilevi disciplinari, del giudizio complessivo ( ottimo 26), propone di derubricare la sanzione a censura ” e il decreto del Provveditore Regionale -OMISSIS- del 2019 che ha applicato la sanzione della censura visto “ il curriculum professionale del dipendente, destinatario di giudizi complessivi connotati da valutazioni che, negli ultimi 15 anni, si sono attestate sul giudizio di ottimo con punteggio oscillante tra i 27 e i 30/30”, preso atto “della presenza di numerosi precedenti disciplinari a suo carico, l'ultimo dei quali dell'anno 2016 ” e tenuto conto “ della tenuità dell'accaduto atteso che l'evento non ha causato nocumento o fatti comunque pregiudizievoli per l'andamento del servizio”.
1.9 Dunque, l’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in via generale per profili di eccesso di potere che, tuttavia, nel caso in esame non è dato riscontrare, oltre che per violazione delle norme procedurali parimenti nella specie non sussistenti; anche la stessa graduazione della sanzione disciplinare che nella specie è stata irrogata è il ragionevole e proporzionato risultato di un apprezzamento discrezionale correttamente svolto dall'Amministrazione, rispetto al quale, nel caso all'esame, non sussistono i dedotti vizi, né di violazione di legge, né di eccesso di potere.
2. In conclusione, l’appello va respinto.
2.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 284/2024 R.G., lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN de FR, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
NE NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE NN | NN de FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.