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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2902/2017 depositato il 27/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 E Per Esso Deceduto LI ER - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito a mezzo raccomandata mediante “ITALIANA POSTE” pervenuto ad Agenzia delle Entrate il 31.5.2017, depositato il 27.7.2017, Nominativo_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3010403291V, relativo a Irpef e relative addizionali regionali anno d'imposta 2011, avverso il quale era stata avanzata istanza di accertamento con adesione concluso il 23.2.2017, contenenete l'intimazione di pagamento delle somme dovute per la rideterminazione del reddito.
Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto di riunire il presente processo con quello incardinato dalla società rgr n. 2417/2017 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il processo, interrotto a seguito della morte della ricorrente, è stato riassunto dall'erede Ricorrente_3.
All'udienza del 12.1.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che non è possibile accogliere l'istanza di riunione del presente procedimento a quello n.2417/2017 proposto dalla società Società_2 sas di Ricorrente_3 & C., in quanto quest'ultimo giudizio risulta definito da questa corte con la sentenza n.3613/2020, depositata il 3.11.2020, confermata dalla CTR di Catanzaro con la sentenza n.2349/2022.
Tanto premesso, nel merito deve rilevarsi che avendo la ricorrente proposto il ricorso con le stesse modalità seguite della società ed avendo formulato nel presente ricorso solo eccezioni riguardanti l'accertamento emesso nei confronti della società, senza sollevare alcuna eccezione con specifico riferimento allo avviso emesso nei suoi confronti, quale socia, la corte ritiene di adottare il modello della motivazione semplificata
- sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - previsto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario (Cass. civ., Sez. lavoro, 22/05/2012, n. 8053, Cass. civ., Sez. V, 12/02/2013, n. 3340), e di decidere la presente controversia facendo propria la motivazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale per la CALABRIA Sezione 01, riunita in udienza il 03/12/2021che qui si riporta integralmente: “Osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, se il procedimento di notificazione è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, si ha inesistenza giuridica della relativa notifica (Cassazione civile, sez. VI, 08/01/2018, n. 234). "In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, Cass. sez. un. 13453/17). La ratio legis dell'affidamento in via esclusiva della notifica degli atti giudiziari al fornitore del servizio universale è costituita dalla necessità di assicurare l'attestazione fidefaciente del servizio, secondo i principi di ordine pubblico (Cass. n. 17723 del 2006; Cass. n. 13812 del 2007; Cass. n. 2035 del 2014). Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del
2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione). Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generali, di fede privilegiata (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 8500 del 2005). Come si è detto, è stato invece escluso (Cass. n. 2035 del 2014; Cass. n. 9111 del 2011) che l'incaricato di un servizio di posta privata rivesta la qualità di pubblico ufficiale e che pertanto gli atti dal medesimo redatti godano della presunzione di veridicità fino a querela di falso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve essere disposta la compensazione delle sepse di lite tra le parti, avuto riguardo alla natura della questione e al suo rilievo d'uffici.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara le spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2902/2017 depositato il 27/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 E Per Esso Deceduto LI ER - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010403291 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito a mezzo raccomandata mediante “ITALIANA POSTE” pervenuto ad Agenzia delle Entrate il 31.5.2017, depositato il 27.7.2017, Nominativo_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3010403291V, relativo a Irpef e relative addizionali regionali anno d'imposta 2011, avverso il quale era stata avanzata istanza di accertamento con adesione concluso il 23.2.2017, contenenete l'intimazione di pagamento delle somme dovute per la rideterminazione del reddito.
Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto di riunire il presente processo con quello incardinato dalla società rgr n. 2417/2017 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il processo, interrotto a seguito della morte della ricorrente, è stato riassunto dall'erede Ricorrente_3.
All'udienza del 12.1.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che non è possibile accogliere l'istanza di riunione del presente procedimento a quello n.2417/2017 proposto dalla società Società_2 sas di Ricorrente_3 & C., in quanto quest'ultimo giudizio risulta definito da questa corte con la sentenza n.3613/2020, depositata il 3.11.2020, confermata dalla CTR di Catanzaro con la sentenza n.2349/2022.
Tanto premesso, nel merito deve rilevarsi che avendo la ricorrente proposto il ricorso con le stesse modalità seguite della società ed avendo formulato nel presente ricorso solo eccezioni riguardanti l'accertamento emesso nei confronti della società, senza sollevare alcuna eccezione con specifico riferimento allo avviso emesso nei suoi confronti, quale socia, la corte ritiene di adottare il modello della motivazione semplificata
- sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - previsto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario (Cass. civ., Sez. lavoro, 22/05/2012, n. 8053, Cass. civ., Sez. V, 12/02/2013, n. 3340), e di decidere la presente controversia facendo propria la motivazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale per la CALABRIA Sezione 01, riunita in udienza il 03/12/2021che qui si riporta integralmente: “Osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, se il procedimento di notificazione è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, si ha inesistenza giuridica della relativa notifica (Cassazione civile, sez. VI, 08/01/2018, n. 234). "In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali" (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, Cass. sez. un. 13453/17). La ratio legis dell'affidamento in via esclusiva della notifica degli atti giudiziari al fornitore del servizio universale è costituita dalla necessità di assicurare l'attestazione fidefaciente del servizio, secondo i principi di ordine pubblico (Cass. n. 17723 del 2006; Cass. n. 13812 del 2007; Cass. n. 2035 del 2014). Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del
2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione). Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generali, di fede privilegiata (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 8500 del 2005). Come si è detto, è stato invece escluso (Cass. n. 2035 del 2014; Cass. n. 9111 del 2011) che l'incaricato di un servizio di posta privata rivesta la qualità di pubblico ufficiale e che pertanto gli atti dal medesimo redatti godano della presunzione di veridicità fino a querela di falso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve essere disposta la compensazione delle sepse di lite tra le parti, avuto riguardo alla natura della questione e al suo rilievo d'uffici.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara le spese compensate.