Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 240
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza della notifica per utilizzo servizio postale privato

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata tramite un servizio postale privato sia giuridicamente inesistente, non suscettibile di sanatoria, in quanto le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. per esigenze di ordine pubblico. L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale e gli atti da lui redatti non godono della presunzione di veridicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 240
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 240
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo