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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1434/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009457159000 CONTRIB SANITAR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009457159000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste nei motivi del ricorso e nelle memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239009457159/000, relativa a IRPEF 1996, contributo sanitario nazionale 1996 e contributo straordinario per l'Europa 1996, per un importo complessivo di € 28.476,76.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che dal 1996 e dalla presunta notifica della cartella del 2007 non sarebbe stato notificato alcun atto interruttivo, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione sia nel termine quinquennale sia in quello decennale.
Con un secondo motivo, ha dedotto la nullità dell'intimazione per mancata notifica della cartella sottesa, affermando che la contribuente non ne avrebbe mai avuto conoscenza e che la tardiva iscrizione a ruolo avrebbe violato gli artt. 24 Cost. e 25 DPR 602/1973.
Con un terzo motivo, ha lamentato l'incerta determinazione delle somme richieste e la mancata indicazione del calcolo degli interessi, richiamando giurisprudenza che richiede la trasparenza del criterio di computo.
Con un quarto motivo, ha invocato l'annullamento automatico dei carichi fino a € 1.000,00 previsto dal D.L.
119/2018 e dalla L. 197/2022, sostenendo che parte delle somme dovute rientrerebbe in tale disciplina.
Con un quinto motivo, ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'intimazione, poiché eseguita tramite operatore postale privato con relata in bianco e senza identificazione del notificatore, in violazione della normativa sulle notifiche degli atti tributari.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di contraddittorio, poiché la contribuente avrebbe eccepito vizi relativi ad atti dell'ente impositore senza chiamarlo in causa, in violazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 220/2023.
Ha inoltre affermato che la cartella del 2007 sarebbe stata regolarmente notificata e che ulteriori intimazioni avrebbero interrotto la prescrizione, escludendo qualsiasi decadenza.
Con riferimento al secondo motivo, ha dedotto che l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri e che la cartella sottesa, essendo divenuta definitiva per mancata impugnazione, non potrebbe più essere contestata.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sul divieto di contestare atti presupposti ormai consolidati.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che l'intimazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e che la motivazione per relationem alla cartella è sufficiente. Ha richiamato Cass. SS.UU. 21065/2022 e altre pronunce che escludono l'obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi negli atti successivi alla cartella.
Sul quarto motivo, ha affermato che il carico non rientra tra quelli annullabili automaticamente ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, poiché non riguarda somme inferiori a € 1.000,00 né rientra nelle categorie ammesse allo stralcio.
Sul quinto motivo, ha sostenuto la piena validità delle notifiche effettuate tramite operatori postali privati dopo la liberalizzazione del servizio postale, richiamando Cass. SS.UU. 299/2020 e Cass. 1357/2022, e ha ribadito che la notifica della cartella del 2007 sarebbe stata regolarmente perfezionata tramite deposito in casa comunale e raccomandata informativa.
La resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con conferma della legittimità dell'intimazione e della procedura di riscossione.
§§§§§
In data 23.01.2026 la difesa del ricorrente depositava memorie con le quali ribadiva tutto quanto esposto, contestava le difese svolte dalla resistente e, con riferimento alla documentazione relativa alle notifiche, eccepiva che 'la controparte non ha prodotto il CAD della notifica delle cartelle sottese l'impugnata intimazione, infatti, le relate di notifica prodotte sono tutte in bianco'.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 le parti concludevano come da verbale ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve rigettarsi la eccezione di difetto di integrità del contraddittorio;
ed invero, nel caso specifico non ricorrono i presupposti di cui al richiamato art.14 comma 6 bis d.lgs. 546/92, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 220/2023, secondo cui 'in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti', atteso che il ricorrente ha eccepito omessa notifica di atti del Concessionario.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il ricorso ha ad oggetto crediti per IRPEF 1996, per contributo sanitario nazionale 1996 e per contributo straordinario per l'Europa 1996 (importo complessivo di € 28.476,76 comprensivo di sanzioni ed interessi).
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che i termini di prescrizione erano stati interrotti con la notifica della cartella n. 29320070068875868000 (in data 24.10.2007) e della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 notificata in data 17.11.2017.
In particolare, risulta prodotta documentazione relativa alla notifica della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 da cui risulta accesso presso l'indirizzo di Ragalna, Indirizzo_1 ove, stante la temporanea assenza della ANILE, era state avviate le successive attività per il perfezionamento.
La difese del ricorrente ha contestato la produzione sostenendo (anche se il riferimento è fatto alla notifica della 'cartella') che la relata sarebbe in bianco e che non sarebbe stata prodotta la CAD.
La relata della notifica della intimazione non è 'in bianco' ma, come detto, contiene descrizione delle attività svolte in data 17.11.2017 per procedere a notifica nei confronti della ANILE.
Le contestazioni svolte dalla ricorrente con temi dipendenti dalla produzione operata dalla resistente, articolate con le memorie del 23.01.2026, costituiscono motivi aggiunti e deve dichiararsi la irritualità delle stesse.
Ed invero, ai sensi dell'art.24 comma 2 d.lgs.546/92, 'l'integrazione dei motivi del ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito' e, come nel caso specifico, allorquando sia stata fissata udienza di trattazione, 'l'interessato, a pena d'inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente' (art.24 comma 3 d.l.gs.546/92).
Pertanto, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi aggiunti con riguardo alla sostenuta irrilevanza delle intimazioni prodotte quali atti interruttivi.
Deve, quindi, ritenersi la notifica della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 notificata in data 17.11.2017 e, stante la mancata impugnazione, da un lato i crediti per tributi, sanzioni ed interessi devono ritenersi consolidati, dall'altro che dal 17.11.2017 è iniziato a decorrere nuovo termine di prescrizione.
I crediti tributari oggetto della intimazione impugnata si prescrivono in dieci anni e, in conseguenza, alla data del 13.09.2023, data di perfezionamento della notifica della intimazione impugnata, il detto termine non era ancora interamente decorso.
La intimazione risulta, per l'appunto, notificata in data 13.09.2023, con consegna a mani di Nominativo_1, figlio convivente della contribuente, e la esecuzione della attività a mezzo poste private non comporta alcuna nullità (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n. 4863) che risulta, in ogni caso, sanata per raggiungimento dello scopo.
Così il primo motivo (prescrizione dei crediti tributari), il secondo motivo (mancata notifica della originaria cartella) ed il quinto motivo (notifica a mezzo poste private) sono infondati.
§§§§§
Quanto a sanzioni ed interessi, va in primo luogo affermato come non sussista alcun vizio né nella applicazione delle prime né nel computo dei secondi risultando le prime effetto dell'omesso versamento dei tributi ed i secondo applicati secondo criteri normativi specificamente indicati, senza che alcuna contestazione specifica risulti effettuata.
Il terzo motivo e, quindi, infondato.
§§§§§
Con riguardo alla eccezione di prescrizione per sanzioni ed interessi, così tornando al primo motivo di ricorso, secondo il più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte gli stessi 'si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale'
(Cass. civ., sez. V, 24 gennaio 2023 n.2095).
Pertanto, tenendo conto della data di notifica dell'ultima intimazione (17.11.2017), i crediti per sanzioni e interessi si sono prescritti in data 13.09.2018 (le sospensioni Covid, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, nel caso specifico non hanno effetto sui crediti per sanzioni ed interessi). Il ricorso deve trovare, quindi, parziale accoglimento con riguardo alle sanzioni, nonché, con riguardo a quelli maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato, agli interessi ed agli accessori.
§§§§§
Infine, il motivo di ricorso fondato su automatico annullamento di tributi inferiori ad euro 1.000,00 risulta genericamente formulato e, a fronte delle contestazioni circa la insussistenza di tributi rientranti in detta categoria, con le memorie del 23.01.2026 il motivo è stato ribadito sempre in termini generici.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento limitatamente a interessi ed accessori maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
.la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla con l'intimazione di pagamento n.
29320239009457159/000 limitatamente agli interessi ed agli accessori maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato ed alle sanzioni;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA IO NC FO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009457159000 CONTRIB SANITAR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009457159000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste nei motivi del ricorso e nelle memorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239009457159/000, relativa a IRPEF 1996, contributo sanitario nazionale 1996 e contributo straordinario per l'Europa 1996, per un importo complessivo di € 28.476,76.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che dal 1996 e dalla presunta notifica della cartella del 2007 non sarebbe stato notificato alcun atto interruttivo, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione sia nel termine quinquennale sia in quello decennale.
Con un secondo motivo, ha dedotto la nullità dell'intimazione per mancata notifica della cartella sottesa, affermando che la contribuente non ne avrebbe mai avuto conoscenza e che la tardiva iscrizione a ruolo avrebbe violato gli artt. 24 Cost. e 25 DPR 602/1973.
Con un terzo motivo, ha lamentato l'incerta determinazione delle somme richieste e la mancata indicazione del calcolo degli interessi, richiamando giurisprudenza che richiede la trasparenza del criterio di computo.
Con un quarto motivo, ha invocato l'annullamento automatico dei carichi fino a € 1.000,00 previsto dal D.L.
119/2018 e dalla L. 197/2022, sostenendo che parte delle somme dovute rientrerebbe in tale disciplina.
Con un quinto motivo, ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'intimazione, poiché eseguita tramite operatore postale privato con relata in bianco e senza identificazione del notificatore, in violazione della normativa sulle notifiche degli atti tributari.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di contraddittorio, poiché la contribuente avrebbe eccepito vizi relativi ad atti dell'ente impositore senza chiamarlo in causa, in violazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 220/2023.
Ha inoltre affermato che la cartella del 2007 sarebbe stata regolarmente notificata e che ulteriori intimazioni avrebbero interrotto la prescrizione, escludendo qualsiasi decadenza.
Con riferimento al secondo motivo, ha dedotto che l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri e che la cartella sottesa, essendo divenuta definitiva per mancata impugnazione, non potrebbe più essere contestata.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sul divieto di contestare atti presupposti ormai consolidati.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che l'intimazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e che la motivazione per relationem alla cartella è sufficiente. Ha richiamato Cass. SS.UU. 21065/2022 e altre pronunce che escludono l'obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi negli atti successivi alla cartella.
Sul quarto motivo, ha affermato che il carico non rientra tra quelli annullabili automaticamente ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018, poiché non riguarda somme inferiori a € 1.000,00 né rientra nelle categorie ammesse allo stralcio.
Sul quinto motivo, ha sostenuto la piena validità delle notifiche effettuate tramite operatori postali privati dopo la liberalizzazione del servizio postale, richiamando Cass. SS.UU. 299/2020 e Cass. 1357/2022, e ha ribadito che la notifica della cartella del 2007 sarebbe stata regolarmente perfezionata tramite deposito in casa comunale e raccomandata informativa.
La resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con conferma della legittimità dell'intimazione e della procedura di riscossione.
§§§§§
In data 23.01.2026 la difesa del ricorrente depositava memorie con le quali ribadiva tutto quanto esposto, contestava le difese svolte dalla resistente e, con riferimento alla documentazione relativa alle notifiche, eccepiva che 'la controparte non ha prodotto il CAD della notifica delle cartelle sottese l'impugnata intimazione, infatti, le relate di notifica prodotte sono tutte in bianco'.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 le parti concludevano come da verbale ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve rigettarsi la eccezione di difetto di integrità del contraddittorio;
ed invero, nel caso specifico non ricorrono i presupposti di cui al richiamato art.14 comma 6 bis d.lgs. 546/92, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 220/2023, secondo cui 'in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti', atteso che il ricorrente ha eccepito omessa notifica di atti del Concessionario.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il ricorso ha ad oggetto crediti per IRPEF 1996, per contributo sanitario nazionale 1996 e per contributo straordinario per l'Europa 1996 (importo complessivo di € 28.476,76 comprensivo di sanzioni ed interessi).
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che i termini di prescrizione erano stati interrotti con la notifica della cartella n. 29320070068875868000 (in data 24.10.2007) e della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 notificata in data 17.11.2017.
In particolare, risulta prodotta documentazione relativa alla notifica della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 da cui risulta accesso presso l'indirizzo di Ragalna, Indirizzo_1 ove, stante la temporanea assenza della ANILE, era state avviate le successive attività per il perfezionamento.
La difese del ricorrente ha contestato la produzione sostenendo (anche se il riferimento è fatto alla notifica della 'cartella') che la relata sarebbe in bianco e che non sarebbe stata prodotta la CAD.
La relata della notifica della intimazione non è 'in bianco' ma, come detto, contiene descrizione delle attività svolte in data 17.11.2017 per procedere a notifica nei confronti della ANILE.
Le contestazioni svolte dalla ricorrente con temi dipendenti dalla produzione operata dalla resistente, articolate con le memorie del 23.01.2026, costituiscono motivi aggiunti e deve dichiararsi la irritualità delle stesse.
Ed invero, ai sensi dell'art.24 comma 2 d.lgs.546/92, 'l'integrazione dei motivi del ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito' e, come nel caso specifico, allorquando sia stata fissata udienza di trattazione, 'l'interessato, a pena d'inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente' (art.24 comma 3 d.l.gs.546/92).
Pertanto, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi aggiunti con riguardo alla sostenuta irrilevanza delle intimazioni prodotte quali atti interruttivi.
Deve, quindi, ritenersi la notifica della intimazione di pagamento n. 29320169025669921000 notificata in data 17.11.2017 e, stante la mancata impugnazione, da un lato i crediti per tributi, sanzioni ed interessi devono ritenersi consolidati, dall'altro che dal 17.11.2017 è iniziato a decorrere nuovo termine di prescrizione.
I crediti tributari oggetto della intimazione impugnata si prescrivono in dieci anni e, in conseguenza, alla data del 13.09.2023, data di perfezionamento della notifica della intimazione impugnata, il detto termine non era ancora interamente decorso.
La intimazione risulta, per l'appunto, notificata in data 13.09.2023, con consegna a mani di Nominativo_1, figlio convivente della contribuente, e la esecuzione della attività a mezzo poste private non comporta alcuna nullità (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n. 4863) che risulta, in ogni caso, sanata per raggiungimento dello scopo.
Così il primo motivo (prescrizione dei crediti tributari), il secondo motivo (mancata notifica della originaria cartella) ed il quinto motivo (notifica a mezzo poste private) sono infondati.
§§§§§
Quanto a sanzioni ed interessi, va in primo luogo affermato come non sussista alcun vizio né nella applicazione delle prime né nel computo dei secondi risultando le prime effetto dell'omesso versamento dei tributi ed i secondo applicati secondo criteri normativi specificamente indicati, senza che alcuna contestazione specifica risulti effettuata.
Il terzo motivo e, quindi, infondato.
§§§§§
Con riguardo alla eccezione di prescrizione per sanzioni ed interessi, così tornando al primo motivo di ricorso, secondo il più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte gli stessi 'si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale'
(Cass. civ., sez. V, 24 gennaio 2023 n.2095).
Pertanto, tenendo conto della data di notifica dell'ultima intimazione (17.11.2017), i crediti per sanzioni e interessi si sono prescritti in data 13.09.2018 (le sospensioni Covid, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, nel caso specifico non hanno effetto sui crediti per sanzioni ed interessi). Il ricorso deve trovare, quindi, parziale accoglimento con riguardo alle sanzioni, nonché, con riguardo a quelli maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato, agli interessi ed agli accessori.
§§§§§
Infine, il motivo di ricorso fondato su automatico annullamento di tributi inferiori ad euro 1.000,00 risulta genericamente formulato e, a fronte delle contestazioni circa la insussistenza di tributi rientranti in detta categoria, con le memorie del 23.01.2026 il motivo è stato ribadito sempre in termini generici.
§§§§§
In conclusione, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento limitatamente a interessi ed accessori maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
.la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla con l'intimazione di pagamento n.
29320239009457159/000 limitatamente agli interessi ed agli accessori maturati oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto impugnato ed alle sanzioni;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA IO NC FO