Sentenza 20 febbraio 2018
Massime • 1
Risponde del delitto di falso ideologico il segretario comunale che, nel rogare un atto di donazione, attesta falsamente la presenza, al momento della sottoscrizione dell'atto, dei testimoni e delle parti e la lettura dell'atto medesimo alla presenza dei predetti. (In motivazione, la Corte ha, altresì , escluso che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di falso innocuo in quanto la condotta descritta è idonea a ledere la fede pubblica e l'affidamento dei terzi).
Commentario • 1
- 1. Straniero residente in Italia alla guida con una falsa patente estera: non è reatoAccesso limitatoCesare Giuseppe Mariconda · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2018, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2018 |
Testo completo
08200-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/01/2018 STEFANO PALLA • Presidente - Sent. n. sez. 66/2018 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N. 11526/2017 ANTONIO SETTEMBRE IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC IA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore l'avvocato GIACOMO SATTA, si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, in data 8 luglio 2016, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, che, data 13 ottobre 2011, aveva riconosciuto colpevole FR CI, quale segretario del Comune di Pianello del Lario, del delitto di falso in atto pubblico fidefacente, di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., per avere, nella veste indicata, rogato un contratto di donazione di beni immobili, attestando falsamente la contestuale presenza dei testimoni e delle parti al momento della sottoscrizione dell'atto.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo, quale sola ragione di censura, il vizio di violazione di legge. Al riguardo, contesta l'erronea applicazione degli artt. 479 e 476, comma 2, cod.pen., in relazione all'art. 782 cod.civ. e agli artt. 58 e 51, n. 10 e 11, della Legge sul Notariato, sul rilievo che la radicale inesistenza dell'atto di donazione derivante dal contrasto con norme imperative pacificamente violate nel caso in - esame, posto che era rimasto accertato che le parti non erano presenti alla stipula dell'atto e che, diversamente da quanto attestato dal pubblico ufficiale, non ne avevano ricevuto lettura e non l'avevano sottoscritto al momento del rogito avrebbe reso lo strumento di liberalità privo di giuridica rilevanza, con la conseguente necessità di qualificare le attestazioni non rispondenti al vero del pubblico ufficiale come falsità innocue. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato 1. Giova precisare che il codice civile, dopo avere fornito, all'art. 769, la definizione di donazione quale:contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione>>, stabilisce, all'art. 782, quale sia la forma di tale contratto, disponendo che: La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità>>. Donde, dal richiamo degli evocati parametri normativi, è evincibile l'errore nel quale è caduta la ricorrente, la quale ha confuso il negozio giuridico con il quale l'ordinamento consente il perseguimento degli scopi di liberalità, con la forma di esso, che è quella dell'atto pubblico ad substantiam.
2. Da tale premessa deriva che, al di là della validità del negozio giuridico che le parti intendevano porre in essere, l'atto pubblico rogato dal pubblico 2 ufficiale, destinato a rivestire del crisma della prova privilegiata la volontà dispositiva delle parti, non può qualificarsi come inesistente, dovendosi ritenere tale solo quello che sia privo dei requisiti essenziali previsti per la sua riconoscibilità (Sez. 5, n. 11714 del 10/10/1997, Lipizer, Rv. 209271). Al riguardo vale sottolineare che la fonte della competenza per i segretari comunali a stipulare atti negoziali è da individuare nell'art 97, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale ha statuito che questi possono rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente>>. Sicché, alla stregua della disciplina richiamata, il segretario comunale è l'ufficiale rogante del Comune, e cioè il funzionario dell'ente locale competente alla stipulazione dei contratti in alternativa al notaio. Il contratto stipulato con l'osservanza della 'forma pubblica amministrativa' che è quella in cui l'ufficiale rogante è proprio il segretario comunale - è atto pubblico (art. 2699 cod. civ.; art. 16 comma 3 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) dotato dell'efficacia propria di questo (art. 2700 cod. civ.), trattandosi di documento ricevuto da pubblico ufficiale diverso da notaio autorizzato per legge ad attribuirgli pubblica fede. Poiché non è dettata un'espressa disciplina sulle formalità dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, limitandosi l'art. 96 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), a stabilire che detti contratti "sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili", deve inferirsi che trovi conferma la tradizionale impostazione che considera l'atto notarile quale schema paradigmatico di atto pubblico. Da quanto sin qui riferito emerge che non può dubitarsi della riconoscibilità come atto pubblico del rogito della donazione tra le parti contraenti compiuto dal segretario comunale di Pianello del Lario, lo stesso essendo annullabile - mancando della sottoscrizione del donatario, pur dato per presente alla stipula del contratto di donazione o al più nullo, ove ritenuto contrario a norme imperative della legge notarile perché, ad esempio, non letto alle parti - comparenti -, ma, ciò nondimeno, capace di produrre affidamento e di spiegare effetti giuridici sino a quando non venga rimosso dall'universo giuridico. -3. Posto, allora, che la tesi difensiva che vuole che tale atto non sia suscettivo di falso, perché privo della possibilità di generare nocumento del bene giuridico tutelato dalla legge penale, cioè la fede pubblica, (secondo il noto bocardo non datur falsum in scriptura quae non est apta nocere) - non può dirsi fondata, deve riconoscersi che le attestazioni contrarie al vero contenute nell'atto 3 州 pubblico di cui al caso censito -ricadenti sulle circostanze che tutte le parti del contratto fossero presenti;
che dell'atto fosse stato data lettura e che lo stesso fosse stato sottoscritto dai donanti e dalla parte donataria al cospetto del pubblico ufficiale rogante - tradiscono la funzione autenticativa e certificativa che è propria del pubblico ufficiale equiparato al notaio e sono, in sé, capaci di ledere il bene giuridico della fede pubblica e dell'affidamento dei terzi, poiché comprovano, con il crisma probatorio della verità, l'esistenza di un fatto in realtà inesistente. E ciò è sufficiente ai fini della configurazione del contestato reato di falso ideologico (Sez. 5, n. 12693 del 10/02/2006, Perna, Rv. 234706; Sez. 5, n. 45295 del 07/07/2005, Capuano, Rv. 232722).
4. A ben vedere le deduzioni della ricorrente non sono neppure in linea con la teoria del cosiddetto 'falso innocuo', tenuto conto che, alla stregua di tale elaborazione, il falso può dirsi inutile o superfluo, quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto, non incide sul suo significato comunicativo (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Dal che è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma deve emergere dall'atto stesso (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - dep. 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946). Poiché, nel caso scrutinato, la non conformità al vero delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale rogante non è evincibile dall'atto-documento stesso, ma costituisce il risultato di un'attività accertativa aliunde eseguita, l'invocata innocuità del falso non ricorre.
5. Le ragioni esposte impongono, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Stefano Palla JanaSigurs Irene Scordamaglia You thendeneshDepositato in Cancelleria Roma, Ii 20 FEB 2018- IL CANCELLIERE Rossana Cacade