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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI SE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15486 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, per il ricorrente, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], CF. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, prooponeva ricorso contro il COMUNE DI ENNA – in persona del Sindaco p.t. con sede in Enna, Indirizzo_2 , per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15486 del 29 aprile 2025 notificato in data 22 maggio 2025 per TASI 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ART. 1 COMMI 161 E SEGG. DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2006 N. 296 – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI
ISTRUTTORIA.
2) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DEL METODO ACCERTATIVO A SEGUITO
DELL'APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI NUOVI VALORI.
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE
4) INESISTENZA DI CONCRETA EDIFICABILITÀ – VIOLAZIONE ALL'ART. 2, COMMA 1, lett. b) DEL D.
Lgs n. 504/92.
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER OMESSA ALLEGAZIONE
DELLA RELAZIONE DI STIMA - NULLITA' - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM.
6) ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI OGGETTO DI TASSAZIONE.
7) ILLEGITTIMITA'DELL'OPERATO DEL COMUNE PER APPLICAZIONI DI SANZIONI ED INTERESSI
ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Si costituivano in giudizio il comune di Enna , controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15486 del 29 aprile 2025 notificato in data 22maggio 2025 per TASI 2019.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene questo Giudice è opportuno richiamare la normativa che disciplina l'applicazione dell'imposta TASI.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Precisato nei termini di cui sopra il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto la Corte rileva che il
Comune di Enna, in esito alla definizione della procedura del contraddittorio preventivo obbligatorio ha posto a base della pretesa impositiva il valore di stima ai fini IMU approvato per mezzo delle delibere di Giunta
Comunale n. N° 199 del 18/09/2024 e N° 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente: ”
Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr.
199 del 18/09/2024”.
A fronte dell'imposizione tributaria di cui all'atto oggi impugnato il ricorrente ha formulato plurimi motivi di illegittimità che, nel merito, vengono di seguito esaminati da questa Corte.
Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - insussistenza dei presupposti - carenza di motivazione - difetto di istruttoria
Il motivo è privo di pregio giuridico e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dall'esame dell'atto impugnato emerge che lo stesso contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato integrando, in talo modo, una congrua e compiuta motivazione della pretesa impositiva ponendo la ricorrente nelle condizioni di spiegare , come in effetti ha fatto con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, un adeguata difesa delle proprie ragioni.
Infatti, il valore dell'immobile che è la base imponibile ai fini del calcolo TASI, indicato nell'accertamento ed oggetto di contestazione, è formato dalla rendita catastale rivalutata alla quale è stata applicato il relativo moltiplicatore stabilito per legge.
Ed ancora, l'atto impugnato indica chiaramente tutti gli elementi dai quali scaturisce la pretesa impositiva vantata dal Comune di Enna poiché riporta in maniera dettagliata tutti gli atti amministrativi e tutti i dati tecnici dai quali scaturisce la pretesa tributaria;
evidenzia i terreni oggetto dell'imposta individuati per mezzo dei relativi dati catastali, il valore dei singoli immobili, il periodo di riferimento, le aliquote applicate, l'imposta da versare, le sanzioni e gli interessi nonché ogni ulteriore elemento utile a comprendere la natura e l'ammontare della pretesa.
Per quanto attiene, nello specifico, l'eccepito difetto di istruttoria il si rileva che nella Regione Siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, il Sindaco è l'organo titolare di competenza residuale per “gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti” (art.13 l.r. 26 agosto 1992, n.7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 l.r. n.26/1993).
Ne discende che all'espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza, deriva la residuale competenza del Sindaco.
Tuttavia, la Giunta comunale ha il potere di fissare i valori medi delle aree, per determinare l'importo dovuto dal contribuente e la relativa deliberazione di Giunta adottata non afferisce all'adozione di aliquote o tariffe tributarie. L'art. 41 dello Statuto del Comune di Enna attribuisce alla Giunta Comunale i “provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai dirigenti”. In osservanza della norma statutaria la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio 2020 avente per oggetto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ha previsto, in particolare all'art. 8, comma 3, che “La
Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.”.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori.
La prospettazione difensiva della ricorrente articolata con tale motivo non è condivisibile da questa Corte.
Infatti, l'approvazione delle tabelle di riferimento di cui alle delibere del Comune di Enna n. 199 del 18/09/2024
e n 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente: ”Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo
I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024” non può essere equiparata a una modifica di aliquota poiché trattasi esclusivamente della definizione dei criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente ma destinati a riferimento per l'Ufficio Tributi per l'espletamento dell'attività di accertamento demandata allo stesso nell'atto deliberativo.
Ebbene, con tali delibere il comune di Enna tale definisce i valori venali in comune commercio delle aree per l'anno 2019 e non possono essere equiparate a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 D.Lgs
504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio
Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.”
Sulla esatta qualificazione di “area edificabile” occorre fare riferimento all'articolo 36, comma 2, del Dl
223/2006 che stabilisce che, in base al D. lgs 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU sull'area edificabile.
Sulla scorta di tale previsione normativa, pertanto, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 5 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006).
L'utilizzo edificatorio è previsivo e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato.
L'edificabilità deve discendere direttamente dallo strumento di pianificazione territoriale generale (PRG) o attuativo (particolareggiato). L'edificabilità non deve avere carattere assoluto, certo ed immediato, ma deve derivare anche dallo strumento urbanistico semplicemente adottato. Sebbene la sola adozione dello strumento urbanistico non conferisca al terreno la sicura e certa definitività della sua destinazione edificatoria, tale destinazione, diversa da quella agricola, è sufficiente a far lievitare il valore di mercato e a rendere non più possibile la valutazione con il sistema parametrico catastale vigente per i terreni agricoli (Cassazione SS.UU. n. 25506/2006). L'adozione dello strumento urbanistico trasforma l'oggetto d'imposta da terreno agricolo ad area edificabile (Cassazione SS.UU. n. 25506/2006).
Nel caso di specie, i terreni oggetto di accertamento sono assoggettati all'IMU poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria. Ovvero il terreno edificabile sotto il profilo fiscale può non esserlo sotto il profilo urbanistico.
Viceversa il terreno edificabile sotto il profilo urbanistico lo è sotto il profilo fiscale.
Per stabilire la natura del terreno, infatti, è necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria – e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali;
quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (Corte di Cassazione nn. 12043/2023, 12377/2016).
Nella superiore motivazione restano assorbiti il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 53 Costituzione, nonché il quarto motivo di ricorso relativo alla eccepita inesistenza di concreta edificabilità – violazione all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 504/92.
Con altro apposito motivo – sesto motivo - ia ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa allegazione della relazione di stima - nullità - carenza assoluta di motivazione per relationem.
Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 7 della Legge n.212/2000 l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem ovvero mediante riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale dell'atto o del documento che risultano necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato consentendo, come nel caso, sia al contribuente che al giudice di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
Nal caso che ci occupa l'atto impugnato contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato consentendo al contribuente di comprendere perfettamente le motivazioni dalle quali scaturisce la pretesa impositiva.
L'atto impugnato, infatti, è stato debitamente motivato per cui risulta insussistente il difetto di motivazione eccepito poiché l'odierno ricorrente ha avuto piena a conoscenza della pretesa tributaria vantata dall'Ente tanto che ne ha contestato la legittimità in maniera analitica e dettagliata.
Per quanto sopra esposto il motivo non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente con il seesto motivo di ricorso eccepisce l'errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione.
Il motivo non è meritevole di acoglimento per quanto infra.
In ordine a tale doglianza questo Giudice rileva che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Corte di Cassazione n.
28253/2020 (IMU)).
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile. È necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile
( Cfr. ex multis Corte di Cassazione SS.UU. 25506/2006, Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023,
14628/2023, 14623/2023, 14613/2023, 14600/2023, 14570/2023, 12834/2023, 12212/2023, 12043/2023,
11433/2023, 11296/2023),
Non bisogna confondere lo jus edificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti. Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure. (Corte di Cassazione nn. 24559/2023, 23902/2020).
Pertanto, rispetto alle annualità già oggetto di accertamento (2019), non ha alcuna rilevanza la data di adozione del PUG rispetto alla data di adozione della deliberazione di definizione del valore venale in comune commercio per l'anno 2019. E viceversa. La delibera della giunta municipale che indica i valori delle aree edificabili per Imu e Tasi è fondata su presunzioni che possono essere contestate dal contribuente. Dunque, il contribuente può contestare il valore dell'area fabbricabile individuato dal Comune ed ottenerne la modifica.
Egli deve però fornire prove concrete idonee a superare il valore presunto.
Dunque il valore venale dell'area edificabile può essere pacificamente rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali. Invero la produzione di perizia non significa automaticamente accoglimento di una diversa valutazione. Infatti le perizie prodotte sono comunque sottoposte alla valutazione degli uffici preposti, anche per il tramite di supporti professionali esterni, per verificare l'idoneità della documentazione prodotta (Cassazione Civile - Sez. 6 -
Ord. n. 25781 del 1.9.2022).
Nel caso di specie il contribuente però nella fase del contraddittorio non ha in alcun modo fornito all'odierno resistente alcun elemento valido finalizzato alla rideterminazione del valore dell'area fabbricabile individuato dal Comune posto che l'allegata perizia di stima indicata in ricorso non è stata mai prodotta all'Ente, che ne ha avuto conoscenza solo a seguito di accesso agli atti depositati nel presente procedimento.
A diverse conclusioni perviene, invece , questo Giudice in ordine all' applicazione di sanzioni ed interessi relativi all'avviso di accertamento.
Ed invero, al contribuente non possono essere irrogate le sanzioni e gli interessi se i valori delle aree sono stati – come nel caso a mani – approvati successivamente all'anno di riferimento della imposizione fiscale
( 2019 ) e ciò in ragione del fatto che la modifica non può essere assunta a presupposto per l'applicazione di sanzioni ed interessi. Infatti, il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere, appunto le sanzioni ed interessi, rispetto alla propria condotta omissiva o commissiva che nel momento in cui veniva posta in essere non aveva piena contezza, in tutti i suoi elementi, della eventuale illiceità della stessa.
Alla luce di tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale con riferimento alle sanzioni ed interessi, mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte.
Sussistono congrue ragioni, stante le statuizioni assunte da questo Giudice, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi. Conferma in ogni altra sua parte l'atto impugnato . Sussistono congrue ragioni, stante le statuizioni assunte da questo Giudice, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio
2026. IL GIUDICE Giuseppe Capizzi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI SE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15486 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, per il ricorrente, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], CF. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, prooponeva ricorso contro il COMUNE DI ENNA – in persona del Sindaco p.t. con sede in Enna, Indirizzo_2 , per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15486 del 29 aprile 2025 notificato in data 22 maggio 2025 per TASI 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ART. 1 COMMI 161 E SEGG. DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2006 N. 296 – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI
ISTRUTTORIA.
2) ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DEL METODO ACCERTATIVO A SEGUITO
DELL'APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI NUOVI VALORI.
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE
4) INESISTENZA DI CONCRETA EDIFICABILITÀ – VIOLAZIONE ALL'ART. 2, COMMA 1, lett. b) DEL D.
Lgs n. 504/92.
5) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER OMESSA ALLEGAZIONE
DELLA RELAZIONE DI STIMA - NULLITA' - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM.
6) ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE VENALE DEI BENI OGGETTO DI TASSAZIONE.
7) ILLEGITTIMITA'DELL'OPERATO DEL COMUNE PER APPLICAZIONI DI SANZIONI ED INTERESSI
ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Si costituivano in giudizio il comune di Enna , controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 15486 del 29 aprile 2025 notificato in data 22maggio 2025 per TASI 2019.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene questo Giudice è opportuno richiamare la normativa che disciplina l'applicazione dell'imposta TASI.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Precisato nei termini di cui sopra il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto la Corte rileva che il
Comune di Enna, in esito alla definizione della procedura del contraddittorio preventivo obbligatorio ha posto a base della pretesa impositiva il valore di stima ai fini IMU approvato per mezzo delle delibere di Giunta
Comunale n. N° 199 del 18/09/2024 e N° 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente: ”
Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr.
199 del 18/09/2024”.
A fronte dell'imposizione tributaria di cui all'atto oggi impugnato il ricorrente ha formulato plurimi motivi di illegittimità che, nel merito, vengono di seguito esaminati da questa Corte.
Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - insussistenza dei presupposti - carenza di motivazione - difetto di istruttoria
Il motivo è privo di pregio giuridico e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dall'esame dell'atto impugnato emerge che lo stesso contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato integrando, in talo modo, una congrua e compiuta motivazione della pretesa impositiva ponendo la ricorrente nelle condizioni di spiegare , come in effetti ha fatto con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, un adeguata difesa delle proprie ragioni.
Infatti, il valore dell'immobile che è la base imponibile ai fini del calcolo TASI, indicato nell'accertamento ed oggetto di contestazione, è formato dalla rendita catastale rivalutata alla quale è stata applicato il relativo moltiplicatore stabilito per legge.
Ed ancora, l'atto impugnato indica chiaramente tutti gli elementi dai quali scaturisce la pretesa impositiva vantata dal Comune di Enna poiché riporta in maniera dettagliata tutti gli atti amministrativi e tutti i dati tecnici dai quali scaturisce la pretesa tributaria;
evidenzia i terreni oggetto dell'imposta individuati per mezzo dei relativi dati catastali, il valore dei singoli immobili, il periodo di riferimento, le aliquote applicate, l'imposta da versare, le sanzioni e gli interessi nonché ogni ulteriore elemento utile a comprendere la natura e l'ammontare della pretesa.
Per quanto attiene, nello specifico, l'eccepito difetto di istruttoria il si rileva che nella Regione Siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, il Sindaco è l'organo titolare di competenza residuale per “gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti” (art.13 l.r. 26 agosto 1992, n.7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 l.r. n.26/1993).
Ne discende che all'espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza, deriva la residuale competenza del Sindaco.
Tuttavia, la Giunta comunale ha il potere di fissare i valori medi delle aree, per determinare l'importo dovuto dal contribuente e la relativa deliberazione di Giunta adottata non afferisce all'adozione di aliquote o tariffe tributarie. L'art. 41 dello Statuto del Comune di Enna attribuisce alla Giunta Comunale i “provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai dirigenti”. In osservanza della norma statutaria la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio 2020 avente per oggetto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ha previsto, in particolare all'art. 8, comma 3, che “La
Giunta Comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.”.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori.
La prospettazione difensiva della ricorrente articolata con tale motivo non è condivisibile da questa Corte.
Infatti, l'approvazione delle tabelle di riferimento di cui alle delibere del Comune di Enna n. 199 del 18/09/2024
e n 219 del 09/10/2024 aventi per oggetto rispettivamente: ”Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U. Anni 2019-2022” ed "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo
I.M.U. Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024” non può essere equiparata a una modifica di aliquota poiché trattasi esclusivamente della definizione dei criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente ma destinati a riferimento per l'Ufficio Tributi per l'espletamento dell'attività di accertamento demandata allo stesso nell'atto deliberativo.
Ebbene, con tali delibere il comune di Enna tale definisce i valori venali in comune commercio delle aree per l'anno 2019 e non possono essere equiparate a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 D.Lgs
504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio
Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.”
Sulla esatta qualificazione di “area edificabile” occorre fare riferimento all'articolo 36, comma 2, del Dl
223/2006 che stabilisce che, in base al D. lgs 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU sull'area edificabile.
Sulla scorta di tale previsione normativa, pertanto, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 5 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006).
L'utilizzo edificatorio è previsivo e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato.
L'edificabilità deve discendere direttamente dallo strumento di pianificazione territoriale generale (PRG) o attuativo (particolareggiato). L'edificabilità non deve avere carattere assoluto, certo ed immediato, ma deve derivare anche dallo strumento urbanistico semplicemente adottato. Sebbene la sola adozione dello strumento urbanistico non conferisca al terreno la sicura e certa definitività della sua destinazione edificatoria, tale destinazione, diversa da quella agricola, è sufficiente a far lievitare il valore di mercato e a rendere non più possibile la valutazione con il sistema parametrico catastale vigente per i terreni agricoli (Cassazione SS.UU. n. 25506/2006). L'adozione dello strumento urbanistico trasforma l'oggetto d'imposta da terreno agricolo ad area edificabile (Cassazione SS.UU. n. 25506/2006).
Nel caso di specie, i terreni oggetto di accertamento sono assoggettati all'IMU poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria. Ovvero il terreno edificabile sotto il profilo fiscale può non esserlo sotto il profilo urbanistico.
Viceversa il terreno edificabile sotto il profilo urbanistico lo è sotto il profilo fiscale.
Per stabilire la natura del terreno, infatti, è necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria – e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali;
quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (Corte di Cassazione nn. 12043/2023, 12377/2016).
Nella superiore motivazione restano assorbiti il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 53 Costituzione, nonché il quarto motivo di ricorso relativo alla eccepita inesistenza di concreta edificabilità – violazione all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 504/92.
Con altro apposito motivo – sesto motivo - ia ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa allegazione della relazione di stima - nullità - carenza assoluta di motivazione per relationem.
Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 7 della Legge n.212/2000 l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem ovvero mediante riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale dell'atto o del documento che risultano necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato consentendo, come nel caso, sia al contribuente che al giudice di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.
Nal caso che ci occupa l'atto impugnato contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato consentendo al contribuente di comprendere perfettamente le motivazioni dalle quali scaturisce la pretesa impositiva.
L'atto impugnato, infatti, è stato debitamente motivato per cui risulta insussistente il difetto di motivazione eccepito poiché l'odierno ricorrente ha avuto piena a conoscenza della pretesa tributaria vantata dall'Ente tanto che ne ha contestato la legittimità in maniera analitica e dettagliata.
Per quanto sopra esposto il motivo non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente con il seesto motivo di ricorso eccepisce l'errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione.
Il motivo non è meritevole di acoglimento per quanto infra.
In ordine a tale doglianza questo Giudice rileva che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Corte di Cassazione n.
28253/2020 (IMU)).
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile. È necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile
( Cfr. ex multis Corte di Cassazione SS.UU. 25506/2006, Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023,
14628/2023, 14623/2023, 14613/2023, 14600/2023, 14570/2023, 12834/2023, 12212/2023, 12043/2023,
11433/2023, 11296/2023),
Non bisogna confondere lo jus edificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti. Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure. (Corte di Cassazione nn. 24559/2023, 23902/2020).
Pertanto, rispetto alle annualità già oggetto di accertamento (2019), non ha alcuna rilevanza la data di adozione del PUG rispetto alla data di adozione della deliberazione di definizione del valore venale in comune commercio per l'anno 2019. E viceversa. La delibera della giunta municipale che indica i valori delle aree edificabili per Imu e Tasi è fondata su presunzioni che possono essere contestate dal contribuente. Dunque, il contribuente può contestare il valore dell'area fabbricabile individuato dal Comune ed ottenerne la modifica.
Egli deve però fornire prove concrete idonee a superare il valore presunto.
Dunque il valore venale dell'area edificabile può essere pacificamente rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali. Invero la produzione di perizia non significa automaticamente accoglimento di una diversa valutazione. Infatti le perizie prodotte sono comunque sottoposte alla valutazione degli uffici preposti, anche per il tramite di supporti professionali esterni, per verificare l'idoneità della documentazione prodotta (Cassazione Civile - Sez. 6 -
Ord. n. 25781 del 1.9.2022).
Nel caso di specie il contribuente però nella fase del contraddittorio non ha in alcun modo fornito all'odierno resistente alcun elemento valido finalizzato alla rideterminazione del valore dell'area fabbricabile individuato dal Comune posto che l'allegata perizia di stima indicata in ricorso non è stata mai prodotta all'Ente, che ne ha avuto conoscenza solo a seguito di accesso agli atti depositati nel presente procedimento.
A diverse conclusioni perviene, invece , questo Giudice in ordine all' applicazione di sanzioni ed interessi relativi all'avviso di accertamento.
Ed invero, al contribuente non possono essere irrogate le sanzioni e gli interessi se i valori delle aree sono stati – come nel caso a mani – approvati successivamente all'anno di riferimento della imposizione fiscale
( 2019 ) e ciò in ragione del fatto che la modifica non può essere assunta a presupposto per l'applicazione di sanzioni ed interessi. Infatti, il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere, appunto le sanzioni ed interessi, rispetto alla propria condotta omissiva o commissiva che nel momento in cui veniva posta in essere non aveva piena contezza, in tutti i suoi elementi, della eventuale illiceità della stessa.
Alla luce di tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale con riferimento alle sanzioni ed interessi, mentre l'atto impugnato viene confermato in ogni altra sua parte.
Sussistono congrue ragioni, stante le statuizioni assunte da questo Giudice, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi. Conferma in ogni altra sua parte l'atto impugnato . Sussistono congrue ragioni, stante le statuizioni assunte da questo Giudice, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio
2026. IL GIUDICE Giuseppe Capizzi