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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3663/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Parte_1 C.F._1
NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANTUONO ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CATTANEO LARA GIUDITTA
CONVENUTO
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione all'udienza del 20.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 14.11.2025 (ovvero:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione di ctu tecnica ergo dinamica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, già richiesta in sede di memorie n 2 e nelle note per udienza cartolare del 19.06.2025.
NEL MERITO “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig
in qualità di proprietario e conducente del veicolo responsabile del sinistro o quanto Controparte_2 meno per responsabilità prevalente del medesimo e per l'effetto condannare in solido il sig CP_2
e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a, quest'ultima
[...] Controparte_1 nella sua qualità di impresa tenuta per la responsabilità civile auto , per le causali di cui in narrativa, a dare e pagare al sig. le seguenti somme: euro € 1.302,531 così composta : danno biologico Pt_1 pagina 1 di 11 euro 792.531,00 (euro 629.825,00 a titolo di invalidità permanente - euro 54.385,00 a titolo di a invalidità temporanea totale - euro 3.350,00 per spese mediche compreso personalizzazione nella misura massima prevista dalla tabelle di Milano) danno patrimoniale permanente e futuro euro
510,000,00 oltre alla somma che risulterà dovuta a titolo invalidità permanente specifica causata dalla riduzione totale della capacità lavorativa che il consulente di parte ha indicato come valutabile nella misura del danno biologico ovvero pari al 75% o comunque quegli importi che risultano dovuti secondo la espletata CTU medica o comunque quelle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio compreso rimborso delle spese di Ctu e Ctp nella misura di euro 1.220,00 per assistenza alla ctp come da progetto di notula del ctp dott ”). Per_1
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 in data 11.11.2025 (ovvero: Voglia l'Ill.mo Giudice adito “contrariis reiectis”,
Nel Merito
-Rigettare le avverse domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in atti;
Nel merito in via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concretamente provata la responsabilità – anche solo concorsuale - dell'assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa e il sig. CP_1 Pt_1 risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da parte di in riferimento al sinistro
[...] CP_3 per cui è causa, condannare eventualmente a corrispondere Controparte_4 all'attore esclusivamente il c.d. danno differenziale ovvero la differenza tra il danno biologico accertato in sede civilistica e l'indennizzo percepito da CP_3
- Sempre laddove venga concretamente provata la responsabilità – anche solo concorsuale - del sig.
nella causazione del sinistro per cui è causa e il sig. risulti aver Controparte_2 Parte_1 percepito o dover percepire indennizzi da parte di limitare la liquidazione del danno a titolo di CP_5 risarcimento posto a carico di a quanto effettivamente dovuto, Controparte_4 dedotte le somme percepite dal sig. e/o da percepire, onde evitare una ingiustificata Parte_1 duplicazione.- Alla luce del comportamento posto in essere da parte attrice, stante l'infondatezza della domanda, si chiede che il medesimo comportamento venga valutato dal Giudice adito ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. 96, comma 3° c.p.c. per i motivi dedotti in atti.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso, Iva e C.p.a. In via istruttoria:
- Si richiamano le istanze istruttorie da intendersi qui trascritti, limitatamente ai capitoli di prova per testi esclusi con ordinanza del Giudice adito dell'11.1.2024 e con i testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
- Ci si oppone, sin da ora, all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati in atto di citazione in quanto contenenti giudizi ovvero fondati su circostanze da provare documentalmente, con i testi ivi indicati. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati.
- Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione all' della documentazione relativa sig. CP_3 Pt_1 al fine di accertare se quest'ultimo risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da parte
[...] di in riferimento al sinistro per cui è causa verificatosi in Livorno il giorno il giorno 12.08.21 CP_3 alle ore 18.10 circa in Piazza XI Maggio;
- Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione all' della documentazione relativa sig. CP_5 Pt_1
al fine di accertare se quest'ultimo risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da
[...] parte di e a quale titolo, in riferimento al sinistro per cui è causa verificatosi in Livorno il giorno CP_5 il giorno 12.08.21 alle ore 18.10 circa in Piazza XI Maggio.).
pagina 2 di 11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.11.2022, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e la al fine di vedere accertata in Controparte_2 Controparte_1
relazione al sinistro avvenuto in Livorno in data 12.08.2021, la responsabilità esclusiva o prevalente del primo, quale conducente e proprietario dell'autovettura tg. FG 726 EY e quindi sentirlo condannare, in via solidale con la seconda chiamata, quale impresa che assicura la responsabilità civile della medesima autovettura, a risarcirgli tutti i danni da lui patiti in tale sinistro, quantificati nella somma di €
1.302,531.
A fondamento di tale domanda esponeva:
- che in data 12.08.2021, mentre si trovava a bordo del proprio velocipede, proveniente dal marciapiede di Piazza XI Maggio, in Livorno, nell'attraversare la strada, avvalendosi dell'attraversamento pedonale sito in prossimità del numero civico 25 – Scuole Micheli - veniva investito dall'autovettura tg. FG 726
EY, che percorreva la strada con direzione di marcia Via Palestro;
- che in conseguenza dell'urto, riportava lesioni personali di gravità tale da essere immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, ove Part veniva ricoverato per trauma maggiore presso
[...
- che il sinistro stradale veniva rilevato dagli agenti accertatori della Polizia Municipale del Comune
in apposito rapporto (n. 781 del 13.08.2021) contenente dichiarazioni testimoniali e rilievi CP_6
fotografici a conferma della dinamica dello stesso;
- che le lesioni residuate dal suddetto evento, sono state quantificate, sulla scorta della documentazione medica, nella relazione medico-legale del Dott. che ha riconosciuto una invalidità Persona_2
temporanea totale di 365 giorni (trecentosessantacinque), una invalidità permanente nella misura del
75%, una riduzione della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura del danno biologico, ovvero pari al 75%;
- che in fase stragiudiziale la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicuratrice veniva respinta, mentre l'invito alla stipula di negoziazione assistita restava privo di riscontro.
1.1. Radicatosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a mani proprie il 10.12.2022, non si costituiva e pertanto, non essendo stato dichiarato Controparte_2
tale prima, deve essere dichiarato contumace in questa sede;
si costituiva invece in giudizio la
[...]
la quale, eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata da parte CP_1
attrice per difetto di rappresentanza, deducendo che la procura conferita all'avv. Giribaldi fosse stata pagina 3 di 11 revocata per avere, successivamente alla procura rilasciata allo stesso, l'attore conferito il potere di rappresentarlo ad altro legale, revocando ogni precedente procura rilasciata.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda asserendo che la esclusiva responsabilità nella verificazione del sinistro fosse imputabile all'attore, il quale, in sella alla propria bicicletta marciante sul marciapiede di Piazza XI Maggio, si immetteva improvvisamente e repentinamente sulla carreggiata trasversalmente con traiettoria obbliqua rispetto all'asse stradale, senza soffermarsi o rallentare, mentre sopraggiungeva l'autovettura Nissan Micra targata FG726EY condotta dal sig.
che nulla poteva fare per evitare l'impatto, parandosi il ciclista innanzi al veicolo senza CP_2
possibilità di alcuna manovra d'emergenza.
Contestava in subordine nel quantum la domanda avanzata da parte attrice chiedendo, nel caso di eventuale accertamento di responsabilità del proprio assicurato, la detrazione delle somme eventualmente percepite dall'attore da Enti previdenziali.
1.2 Con ordinanza dell'11.1.2024 il giudice precedentemente designato alla trattazione della causa, ritenuta infondata la eccezione di difetto di procura conferita dall'attore in forza della seguente motivazione:
l'eccezione preliminare riguardante la procura non parrebbe cogliere nel segno. Risulta infatti per tabulas che, unitamente all'atto di citazione, veniva prodotta procura autenticata conferita dall'attore all'odierno difensore, procura poi confermata, con ratifica degli atti medio tempore compiuti, con atto di data 22.2.2023 e di data 17.7.2023, peraltro anch'esso autenticato, risultando pertanto pure superfluo un ordine di integrazione ex art. 182 c.p.c., rigettava la richiesta di parte attrice di concedere una provvisionale ex art. 147 D. Lgs. 209/2005 ritenendo che difettasse sia il presupposto che l'attore si fosse trovato in stato di bisogno a causa del sinistro, sia quello attinente alla sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente della vettura antagonista.
1.3 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, l'assunzione delle prove orali ammesse nonché mediante l'espletamento di CTU medico-legale.
2. Parte attrice nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha chiesto ammettersi “CTU tecnica ergo dinamica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro”, per la cui ammissione ha insistito nel precisare le conclusioni.
Tale consulenza non deve essere ammessa non comprendendosi quali elementi la stessa possa apportare rispetto alla chiara dinamica del sinistro emersa dalla istruttoria espletata, di cui si dirà infra,
e del resto parte attrice nemmeno lo ha esplicitato. Qui si anticipa, infatti, che dalla istruttoria è emerso quanto segue: il sig. si è fermato prima delle strisce pedonali per far passare un Controparte_2
pagina 4 di 11 pedone. Il sig. a quel punto, provenendo dal marciapiede si è immesso senza guardare Parte_1
e a velocità sostenuta, stando in sella alla propria bicicletta, sulle strisce pedonali, così parandosi improvvisamente di fronte alla vettura del che, ripartendo dalla posizione di stasi, lo ha CP_2
investito.
Del resto la CTU può essere ammessa, quale CTU deducente, quando per valutare elementi già emersi al processo siano necessarie particolari competenze tecniche oppure, quale CTU percipiente per la stessa acquisizione di elementi di fatto, per la acquisizione dei quali siano necessarie specifiche competenze tecniche.
Nel caso di specie non si verte né nell'una né nell'altra fattispecie, così che la CTU non può essere ammessa. Né del resto parte attrice ha chiarito quali elementi per i quali sono necessarie competenze tecniche dovrebbero essere valutati o acquisiti nel caso di specie.
3. Dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue.
Il teste, indifferente, sentito all'udienza del 4.12.2024 ha dichiarato, rispondendo Testimone_1
ai capitoli sulla dinamica del sinistro:
“Io posso dire che un signore a bordo di una bicicletta stava percorrendo il marciapiede di Piazza XI
Maggio. Quando è arrivato di fronte alle strisce pedonali che ci sono di fronte alla scuola, che credo sia ora chiusa, è transitato senza fermarsi sulle strisce pedonali sempre a bordo della bicicletta. Voglio precisare che sia io che il conducente della vettura che mi precedeva eravamo fermi in quanto era appena transitato sulle strisce pedonali un pedone. Il conducente della vettura di fronte a me, fatto passare questo pedone (che era una signora), è ripartito ed in quel momento è entrato sulle strisce pedonali, a bordo della sua bicicletta, il signore di cui ho detto e ho visto che il veicolo di fronte a me lo ha urtato, facendolo cadere in terra. Sono sceso dalla moto e, in quel momento, è sopraggiunto un agente della Polizia municipale che mi ha detto di non allontanarmi.
Lo stesso ha altresì riferito che “l'investimento è avvenuto quando il ciclista aveva appena passato la mezzeria” e di “avere visto la bicicletta andare ad una velocità sostenuta in quanto il conducente pedalava ed era aiutato dal tratto di strada in leggera discesa”.
Tali dichiarazioni, del resto, coincidono sostanzialmente con quanto dichiarato dallo stesso sig. agli agenti della Polizia Municipale di Livorno intervenuti per fare i rilievi del sinistro ai Tes_1
quali dichiarò, come risulta dai rilievi di incidente stradale in atti (doc. 2 di parte attrice), quanto segue:
“Verso le 18.15 percorrevo a bordo del mio motorino Piazza XI Maggio in direzione via Palestro, mi trovavo dietro un'autovettura Micra quando appena superate le scuole Micheli notavo sul marciapiede di sinistra una bicicletta condotta da un signore che dalla piazza si immetteva ad una certa velocità e senza soffermarsi prima di immettersi sulla strada”.
pagina 5 di 11 Tale dinamica è stata altresì confermata dalla teste sentita alla udienza del Testimone_2
18.3.2025, la quale dichiarava che il “12.08.2021 alle ore 18.10 circa” si trovava “in Livorno, Piazza
XI Maggio sul marciapiede alcuni metri prima dell'ingresso delle scuole Micheli”; che in tale occasione notò un signore “che ha attraversato la strada sulle strisce pedonali, a bordo della propria bicicletta senza controllare prima di attraversare” e che “subito dopo aver superato la linea di mezzeria, cercò di immettersi sulla via Palestro” e che “a quel punto, fu colpito da questa autovettura che sopraggiungeva”.
Del resto tale dichiarazione conferma sostanzialmente quanto dichiarato dalla stessa Testimone_2
alla Polizia Municipale di Livorno sopraggiunta per effettuare i rilievi di incidente alla quale dichiarò:
“... mi trovavo in P.zza XI Maggio, sul marciapiedi alcuni mt prima dell'ingresso della scuole Micheli;
notavo un signore conducente di un velocipede che proveniente dal marciapiedi lato sx si immetteva sulla strada per attraversare ma senza controllare preventivamente la provenienza di veicoli sulla strada e ad una velocità alquanto veloce. In quel mentre proveniva un'autovettura direzione via
Palestro che anche a causa della direzione della bicicletta in obliquo verso via Palestro andava ad urtare il velocipede ...”.
Il teste , agente nella Polizia municipale di Livorno ha dichiarato di avere redatto il Testimone_3
rapporto di incidente in atti e che quando è arrivato sul posto, ha trovato la vettura Micra nella posizione in cui è raffigurata nelle fotografie allegate al verbale (e cioè sulle strisce pedonali).
Dalla informativa della Polizia Municipale alla Procura della Repubblica di Livorno (cfr. doc. 2 parte convenuta e relativi allegati) è emerso che dagli accertamenti urgenti effettuati il sig. risultava Pt_1
positivo ai metaboliti della cocaina, circostanza che veniva confermata dagli accertamenti di secondo livello effettuati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana con i quali veniva accertato che lo stesso risultava positivo alla cocaina.
4. Prima di andare ad esaminare, in forza della dinamica del sinistro emersa dalla istruttoria espletata, la responsabilità dei conducenti coinvolti nello stesso occorre sgombrare il campo dall'affermazione erronea, fatta dalla difesa di parte attrice secondo la quale, in assenza di traffico particolarmente intenso e di circostanze che richiedano un diverso comportamento, sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede.
Deve invece affermarsi, anche alla luce della recente Ordinanza n. 33242/2024 della Suprema Corte, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa della parte attrice, che è consentito al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
pagina 6 di 11 La Suprema Corte è giunta a tale corretta conclusione in forza dei seguenti rilievi:
l'art. 47 comma 1° CdS (Classificazione dei veicoli) prevede che: «I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: …c) velocipedi», definizione dalla quale si ricava che i velocipedi sono veicoli per il codice della strada.
Ai veicoli, e dunque anche ai velocipedi in quanto rientranti in tale definizione, sono imposte norme di comportamento definite nel Titolo V;
tra le quali quello ricavabile dall'art. 143, comma 2, CdS
(Posizione dei veicoli sulla carreggiata) secondo il quale: «I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata», nonché quello ricavabile dall'art. 182, comma 4, CdS (Circolazione dei velocipedi) secondo il quale: «I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza».
L'art. 377, comma 2, Reg. esec. e att. CdS (Circolazione dei velocipedi) prevede che: «Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano».
Le riportate norme di comportamento stabilite nel Titolo V del C.d.S. presentano, dunque, questa sequenza:
- i velocipedi (veicoli sprovvisti di motore, e la bicicletta tra questi) devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro;
- quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d'intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4);
- il comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi).
5. Ciò precisato è ora possibile passare ad esaminare la fattispecie in esame.
5.1 Occorre in primo luogo evidenziare che proprio perché anche il velocipede non condotto a mano, come nel caso di specie, è un veicolo la fattispecie de qua è sussumibile sotto la disciplina di cui all'art 2054 comma 2 cc. che prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Poiché il codice della strada (art 47 cit.) considera, infatti, la bicicletta un veicolo da ciò consegue che “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art.
2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una
pagina 7 di 11 bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede” (cfr. Cass. Civ., sent.
5.5.2009 n. 10304).
5.2 Ciò precisato va ricordato che la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. è solo sussidiaria e pertanto non opera, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non potendo tale presunzione trovare applicazione soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 16/09/2013, n. 21130, Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/12/2011,
n. 26004, Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/07/2024, n. 18984).
5.2.1 Occorre altresì chiarire che sebbene per la consolidata giurisprudenza di legittimità
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'accertamento di un'infrazione non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (Cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n. 477; Cass. civ., 05/07/1984, n. 3929, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/09/2020, n. 19115, e Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2021, n. 6941). Infatti la Corte di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita infatti anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).La Corte ha infatti precisato in tale sentenza che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (si vedano anche Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
pagina 8 di 11 6. Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione delle modalità con le quali è avvenuto il sinistro e dei sopra riportati principi di diritto, è possibile giungere alla conclusione che la presunzione di colpa posta a carico del conducente risulta superata dall'accertata condotta colposa CP_2 dell'attore cui va indubbiamente riconosciuta un'efficienza causale esclusiva nella produzione Pt_1 dell'evento lesivo de quo.
Per quanto sopra ricordato la condotta del ciclista è stata gravemente colposa poiché lo stesso Pt_1
ha impegnato l'attraversamento pedonale provenendo dal marciapiede, in sella alla bicicletta che stava guidando, a velocità sostenuta, così tagliando trasversalmente la carreggiata e rendendo inevitabile il suo investimento da parte del che ripartendo dalla posizione di stasi, dopo essersi fermato per CP_2
far passare un pedone, si è trovato innanzi il ciclista in modo improvviso. Né lo stesso si Pt_1
poteva immaginare che un ciclista potesse venire a trovarsi di fronte a lui provenendo dalle strisce pedonali dopo avere tagliato trasversalmente la semicarreggiata opposta a quella che egli stava percorrendo. Il sinistro è stato perciò reso possibile solo dal fatto che ciclista abbia impegnato Pt_1
in sella alla propria bicicletta le strisce pedonali a velocità sostenuta. Sul punto appare infatti opportuno rammentare la dichiarazione resa dalla teste che ha dichiarato di aver visto il Testimone_2 conducente della bicicletta percorrere l'attraversamento “senza controllare prima di attraversare” e che aveva dichiarato agli agenti di Polizia Municipale intervenuti nella immediatezza del sinistro che lo aveva fatto “ad una velocità alquanto veloce” nonché quella del teste il quale ha Testimone_1 confermato ciò dichiarando circa la condotta dello “Quando è arrivato di fronte alle strisce Pt_1
pedonali che ci sono di fronte alla scuola, che credo sia ora chiusa, è transitato senza fermarsi sulle strisce pedonali sempre a bordo della bicicletta”, precisando altresì di “avere visto la bicicletta andare ad una velocità sostenuta in quanto il conducente pedalava ed era aiutato dal tratto di strada in leggera discesa”.
Pertanto deve concludersi che la unica causa del sinistro. sia stata la condotta gravemente imprudente dello che, nell'immettersi repentinamente e ad una velocità elevata nell'attraversamento Pt_1 pedonale, ha impedito al conducente dell'autovettura tg. FG 726 EY di avvedersi del velocipede, nel momento in cui stava riprendendo la marcia dopo essersi fermato per consentire l'attraversamento di un pedone e di arrestarsi in modo tale da poter evitare l'investimento.
Del resto non si vede quale condotta diversa da quella posta in essere avrebbe potuto tenere il CP_2
avendo ai sensi dell'art 191 comma 1° CdS i conducenti l'obbligo di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, ma non certamente quello di attenzionare i marciapiedi laterali per verificare, se in violazione delle pagina 9 di 11 norme del medesimo codice, un ciclista li percorra a bordo del proprio velocipede e poi repentinamente si getti sugli attraversamenti pedonali in sella alla bicicletta tagliando trasversalmente la strada.
Né può dirsi che il non si sia uniformato a quanto previsto dall'art. 141 CdS essendosi fermato CP_2
per consentire il passaggio di un pedone.
Occorre infatti rilevare che mentre un pedone per attraversare la semicarreggiata impiega alcuni secondi, così da consentire al conducente di un veicolo che impegni la opposta semicarreggiata di avvistarlo ed arrestarsi, invece un ciclista impiega pochissimo tempo a percorrere la stessa distanza, così rendendo impossibile al conducente di un veicolo ogni possibilità di comprendere la sua volontà di attraversare trasversalmente la carreggiata in sella alla bicicletta e conseguentemente di arrestarsi.
Peraltro, va ulteriormente rilevato che il fatto che il tenesse una velocità moderata, dopo essere CP_2
ripartito dalla posizione di stasi, emerge dalla posizione assunta dal veicolo dopo il sinistro (ancora sulle strisce) con la conseguenza che lo stesso aveva percorso pochi metri dopo essere ripartito prima di arrestarsi a seguito dello scontro con il ciclista.
Conseguentemente, si ripete, dovendo affermarsi che la verificazione del sinistro sia riconducibile esclusivamente alla gravemente colposa condotta dello e che conseguentemente in ragione di Pt_1
ciò debba ritenersi provato in via indiretta che il si si è uniformato alle norme sulla circolazione CP_2
dei veicoli ed a quelle di comune prudenza ne consegue che la domanda attrice debba essere rigettata.
7. In applicazione del principio della soccombenza codificato all'art. 92 c.p.c. l'attore deve essere condannato a rifondere alla assicurazione convenuta costituita le spese di lite, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota spese, tenuto conto del valore della lite, come indicata in citazione, del numero e della quantità delle questioni trattate nonché della attività effettivamente svolta e della circostanza che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale.
7.1 Parimenti le spese di CTU, come liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di . Controparte_7
rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
e spese di lite liquidate in € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la Controparte_4 fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.500,00 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre Iva e CPA come per legge.
pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c.,
Livorno, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3663/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Parte_1 C.F._1
NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANTUONO ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CATTANEO LARA GIUDITTA
CONVENUTO
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione all'udienza del 20.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 14.11.2025 (ovvero:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione di ctu tecnica ergo dinamica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, già richiesta in sede di memorie n 2 e nelle note per udienza cartolare del 19.06.2025.
NEL MERITO “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig
in qualità di proprietario e conducente del veicolo responsabile del sinistro o quanto Controparte_2 meno per responsabilità prevalente del medesimo e per l'effetto condannare in solido il sig CP_2
e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a, quest'ultima
[...] Controparte_1 nella sua qualità di impresa tenuta per la responsabilità civile auto , per le causali di cui in narrativa, a dare e pagare al sig. le seguenti somme: euro € 1.302,531 così composta : danno biologico Pt_1 pagina 1 di 11 euro 792.531,00 (euro 629.825,00 a titolo di invalidità permanente - euro 54.385,00 a titolo di a invalidità temporanea totale - euro 3.350,00 per spese mediche compreso personalizzazione nella misura massima prevista dalla tabelle di Milano) danno patrimoniale permanente e futuro euro
510,000,00 oltre alla somma che risulterà dovuta a titolo invalidità permanente specifica causata dalla riduzione totale della capacità lavorativa che il consulente di parte ha indicato come valutabile nella misura del danno biologico ovvero pari al 75% o comunque quegli importi che risultano dovuti secondo la espletata CTU medica o comunque quelle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio compreso rimborso delle spese di Ctu e Ctp nella misura di euro 1.220,00 per assistenza alla ctp come da progetto di notula del ctp dott ”). Per_1
Per parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 in data 11.11.2025 (ovvero: Voglia l'Ill.mo Giudice adito “contrariis reiectis”,
Nel Merito
-Rigettare le avverse domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in atti;
Nel merito in via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concretamente provata la responsabilità – anche solo concorsuale - dell'assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa e il sig. CP_1 Pt_1 risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da parte di in riferimento al sinistro
[...] CP_3 per cui è causa, condannare eventualmente a corrispondere Controparte_4 all'attore esclusivamente il c.d. danno differenziale ovvero la differenza tra il danno biologico accertato in sede civilistica e l'indennizzo percepito da CP_3
- Sempre laddove venga concretamente provata la responsabilità – anche solo concorsuale - del sig.
nella causazione del sinistro per cui è causa e il sig. risulti aver Controparte_2 Parte_1 percepito o dover percepire indennizzi da parte di limitare la liquidazione del danno a titolo di CP_5 risarcimento posto a carico di a quanto effettivamente dovuto, Controparte_4 dedotte le somme percepite dal sig. e/o da percepire, onde evitare una ingiustificata Parte_1 duplicazione.- Alla luce del comportamento posto in essere da parte attrice, stante l'infondatezza della domanda, si chiede che il medesimo comportamento venga valutato dal Giudice adito ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. 96, comma 3° c.p.c. per i motivi dedotti in atti.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso, Iva e C.p.a. In via istruttoria:
- Si richiamano le istanze istruttorie da intendersi qui trascritti, limitatamente ai capitoli di prova per testi esclusi con ordinanza del Giudice adito dell'11.1.2024 e con i testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
- Ci si oppone, sin da ora, all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati in atto di citazione in quanto contenenti giudizi ovvero fondati su circostanze da provare documentalmente, con i testi ivi indicati. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati.
- Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione all' della documentazione relativa sig. CP_3 Pt_1 al fine di accertare se quest'ultimo risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da parte
[...] di in riferimento al sinistro per cui è causa verificatosi in Livorno il giorno il giorno 12.08.21 CP_3 alle ore 18.10 circa in Piazza XI Maggio;
- Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione all' della documentazione relativa sig. CP_5 Pt_1
al fine di accertare se quest'ultimo risulti aver percepito o dover percepire indennizzi da
[...] parte di e a quale titolo, in riferimento al sinistro per cui è causa verificatosi in Livorno il giorno CP_5 il giorno 12.08.21 alle ore 18.10 circa in Piazza XI Maggio.).
pagina 2 di 11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.11.2022, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e la al fine di vedere accertata in Controparte_2 Controparte_1
relazione al sinistro avvenuto in Livorno in data 12.08.2021, la responsabilità esclusiva o prevalente del primo, quale conducente e proprietario dell'autovettura tg. FG 726 EY e quindi sentirlo condannare, in via solidale con la seconda chiamata, quale impresa che assicura la responsabilità civile della medesima autovettura, a risarcirgli tutti i danni da lui patiti in tale sinistro, quantificati nella somma di €
1.302,531.
A fondamento di tale domanda esponeva:
- che in data 12.08.2021, mentre si trovava a bordo del proprio velocipede, proveniente dal marciapiede di Piazza XI Maggio, in Livorno, nell'attraversare la strada, avvalendosi dell'attraversamento pedonale sito in prossimità del numero civico 25 – Scuole Micheli - veniva investito dall'autovettura tg. FG 726
EY, che percorreva la strada con direzione di marcia Via Palestro;
- che in conseguenza dell'urto, riportava lesioni personali di gravità tale da essere immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno, ove Part veniva ricoverato per trauma maggiore presso
[...
- che il sinistro stradale veniva rilevato dagli agenti accertatori della Polizia Municipale del Comune
in apposito rapporto (n. 781 del 13.08.2021) contenente dichiarazioni testimoniali e rilievi CP_6
fotografici a conferma della dinamica dello stesso;
- che le lesioni residuate dal suddetto evento, sono state quantificate, sulla scorta della documentazione medica, nella relazione medico-legale del Dott. che ha riconosciuto una invalidità Persona_2
temporanea totale di 365 giorni (trecentosessantacinque), una invalidità permanente nella misura del
75%, una riduzione della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura del danno biologico, ovvero pari al 75%;
- che in fase stragiudiziale la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicuratrice veniva respinta, mentre l'invito alla stipula di negoziazione assistita restava privo di riscontro.
1.1. Radicatosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione a mani proprie il 10.12.2022, non si costituiva e pertanto, non essendo stato dichiarato Controparte_2
tale prima, deve essere dichiarato contumace in questa sede;
si costituiva invece in giudizio la
[...]
la quale, eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata da parte CP_1
attrice per difetto di rappresentanza, deducendo che la procura conferita all'avv. Giribaldi fosse stata pagina 3 di 11 revocata per avere, successivamente alla procura rilasciata allo stesso, l'attore conferito il potere di rappresentarlo ad altro legale, revocando ogni precedente procura rilasciata.
Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda asserendo che la esclusiva responsabilità nella verificazione del sinistro fosse imputabile all'attore, il quale, in sella alla propria bicicletta marciante sul marciapiede di Piazza XI Maggio, si immetteva improvvisamente e repentinamente sulla carreggiata trasversalmente con traiettoria obbliqua rispetto all'asse stradale, senza soffermarsi o rallentare, mentre sopraggiungeva l'autovettura Nissan Micra targata FG726EY condotta dal sig.
che nulla poteva fare per evitare l'impatto, parandosi il ciclista innanzi al veicolo senza CP_2
possibilità di alcuna manovra d'emergenza.
Contestava in subordine nel quantum la domanda avanzata da parte attrice chiedendo, nel caso di eventuale accertamento di responsabilità del proprio assicurato, la detrazione delle somme eventualmente percepite dall'attore da Enti previdenziali.
1.2 Con ordinanza dell'11.1.2024 il giudice precedentemente designato alla trattazione della causa, ritenuta infondata la eccezione di difetto di procura conferita dall'attore in forza della seguente motivazione:
l'eccezione preliminare riguardante la procura non parrebbe cogliere nel segno. Risulta infatti per tabulas che, unitamente all'atto di citazione, veniva prodotta procura autenticata conferita dall'attore all'odierno difensore, procura poi confermata, con ratifica degli atti medio tempore compiuti, con atto di data 22.2.2023 e di data 17.7.2023, peraltro anch'esso autenticato, risultando pertanto pure superfluo un ordine di integrazione ex art. 182 c.p.c., rigettava la richiesta di parte attrice di concedere una provvisionale ex art. 147 D. Lgs. 209/2005 ritenendo che difettasse sia il presupposto che l'attore si fosse trovato in stato di bisogno a causa del sinistro, sia quello attinente alla sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente della vettura antagonista.
1.3 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, l'assunzione delle prove orali ammesse nonché mediante l'espletamento di CTU medico-legale.
2. Parte attrice nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha chiesto ammettersi “CTU tecnica ergo dinamica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro”, per la cui ammissione ha insistito nel precisare le conclusioni.
Tale consulenza non deve essere ammessa non comprendendosi quali elementi la stessa possa apportare rispetto alla chiara dinamica del sinistro emersa dalla istruttoria espletata, di cui si dirà infra,
e del resto parte attrice nemmeno lo ha esplicitato. Qui si anticipa, infatti, che dalla istruttoria è emerso quanto segue: il sig. si è fermato prima delle strisce pedonali per far passare un Controparte_2
pagina 4 di 11 pedone. Il sig. a quel punto, provenendo dal marciapiede si è immesso senza guardare Parte_1
e a velocità sostenuta, stando in sella alla propria bicicletta, sulle strisce pedonali, così parandosi improvvisamente di fronte alla vettura del che, ripartendo dalla posizione di stasi, lo ha CP_2
investito.
Del resto la CTU può essere ammessa, quale CTU deducente, quando per valutare elementi già emersi al processo siano necessarie particolari competenze tecniche oppure, quale CTU percipiente per la stessa acquisizione di elementi di fatto, per la acquisizione dei quali siano necessarie specifiche competenze tecniche.
Nel caso di specie non si verte né nell'una né nell'altra fattispecie, così che la CTU non può essere ammessa. Né del resto parte attrice ha chiarito quali elementi per i quali sono necessarie competenze tecniche dovrebbero essere valutati o acquisiti nel caso di specie.
3. Dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue.
Il teste, indifferente, sentito all'udienza del 4.12.2024 ha dichiarato, rispondendo Testimone_1
ai capitoli sulla dinamica del sinistro:
“Io posso dire che un signore a bordo di una bicicletta stava percorrendo il marciapiede di Piazza XI
Maggio. Quando è arrivato di fronte alle strisce pedonali che ci sono di fronte alla scuola, che credo sia ora chiusa, è transitato senza fermarsi sulle strisce pedonali sempre a bordo della bicicletta. Voglio precisare che sia io che il conducente della vettura che mi precedeva eravamo fermi in quanto era appena transitato sulle strisce pedonali un pedone. Il conducente della vettura di fronte a me, fatto passare questo pedone (che era una signora), è ripartito ed in quel momento è entrato sulle strisce pedonali, a bordo della sua bicicletta, il signore di cui ho detto e ho visto che il veicolo di fronte a me lo ha urtato, facendolo cadere in terra. Sono sceso dalla moto e, in quel momento, è sopraggiunto un agente della Polizia municipale che mi ha detto di non allontanarmi.
Lo stesso ha altresì riferito che “l'investimento è avvenuto quando il ciclista aveva appena passato la mezzeria” e di “avere visto la bicicletta andare ad una velocità sostenuta in quanto il conducente pedalava ed era aiutato dal tratto di strada in leggera discesa”.
Tali dichiarazioni, del resto, coincidono sostanzialmente con quanto dichiarato dallo stesso sig. agli agenti della Polizia Municipale di Livorno intervenuti per fare i rilievi del sinistro ai Tes_1
quali dichiarò, come risulta dai rilievi di incidente stradale in atti (doc. 2 di parte attrice), quanto segue:
“Verso le 18.15 percorrevo a bordo del mio motorino Piazza XI Maggio in direzione via Palestro, mi trovavo dietro un'autovettura Micra quando appena superate le scuole Micheli notavo sul marciapiede di sinistra una bicicletta condotta da un signore che dalla piazza si immetteva ad una certa velocità e senza soffermarsi prima di immettersi sulla strada”.
pagina 5 di 11 Tale dinamica è stata altresì confermata dalla teste sentita alla udienza del Testimone_2
18.3.2025, la quale dichiarava che il “12.08.2021 alle ore 18.10 circa” si trovava “in Livorno, Piazza
XI Maggio sul marciapiede alcuni metri prima dell'ingresso delle scuole Micheli”; che in tale occasione notò un signore “che ha attraversato la strada sulle strisce pedonali, a bordo della propria bicicletta senza controllare prima di attraversare” e che “subito dopo aver superato la linea di mezzeria, cercò di immettersi sulla via Palestro” e che “a quel punto, fu colpito da questa autovettura che sopraggiungeva”.
Del resto tale dichiarazione conferma sostanzialmente quanto dichiarato dalla stessa Testimone_2
alla Polizia Municipale di Livorno sopraggiunta per effettuare i rilievi di incidente alla quale dichiarò:
“... mi trovavo in P.zza XI Maggio, sul marciapiedi alcuni mt prima dell'ingresso della scuole Micheli;
notavo un signore conducente di un velocipede che proveniente dal marciapiedi lato sx si immetteva sulla strada per attraversare ma senza controllare preventivamente la provenienza di veicoli sulla strada e ad una velocità alquanto veloce. In quel mentre proveniva un'autovettura direzione via
Palestro che anche a causa della direzione della bicicletta in obliquo verso via Palestro andava ad urtare il velocipede ...”.
Il teste , agente nella Polizia municipale di Livorno ha dichiarato di avere redatto il Testimone_3
rapporto di incidente in atti e che quando è arrivato sul posto, ha trovato la vettura Micra nella posizione in cui è raffigurata nelle fotografie allegate al verbale (e cioè sulle strisce pedonali).
Dalla informativa della Polizia Municipale alla Procura della Repubblica di Livorno (cfr. doc. 2 parte convenuta e relativi allegati) è emerso che dagli accertamenti urgenti effettuati il sig. risultava Pt_1
positivo ai metaboliti della cocaina, circostanza che veniva confermata dagli accertamenti di secondo livello effettuati dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana con i quali veniva accertato che lo stesso risultava positivo alla cocaina.
4. Prima di andare ad esaminare, in forza della dinamica del sinistro emersa dalla istruttoria espletata, la responsabilità dei conducenti coinvolti nello stesso occorre sgombrare il campo dall'affermazione erronea, fatta dalla difesa di parte attrice secondo la quale, in assenza di traffico particolarmente intenso e di circostanze che richiedano un diverso comportamento, sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede.
Deve invece affermarsi, anche alla luce della recente Ordinanza n. 33242/2024 della Suprema Corte, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa della parte attrice, che è consentito al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
pagina 6 di 11 La Suprema Corte è giunta a tale corretta conclusione in forza dei seguenti rilievi:
l'art. 47 comma 1° CdS (Classificazione dei veicoli) prevede che: «I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: …c) velocipedi», definizione dalla quale si ricava che i velocipedi sono veicoli per il codice della strada.
Ai veicoli, e dunque anche ai velocipedi in quanto rientranti in tale definizione, sono imposte norme di comportamento definite nel Titolo V;
tra le quali quello ricavabile dall'art. 143, comma 2, CdS
(Posizione dei veicoli sulla carreggiata) secondo il quale: «I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata», nonché quello ricavabile dall'art. 182, comma 4, CdS (Circolazione dei velocipedi) secondo il quale: «I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza».
L'art. 377, comma 2, Reg. esec. e att. CdS (Circolazione dei velocipedi) prevede che: «Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano».
Le riportate norme di comportamento stabilite nel Titolo V del C.d.S. presentano, dunque, questa sequenza:
- i velocipedi (veicoli sprovvisti di motore, e la bicicletta tra questi) devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro;
- quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d'intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4);
- il comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi).
5. Ciò precisato è ora possibile passare ad esaminare la fattispecie in esame.
5.1 Occorre in primo luogo evidenziare che proprio perché anche il velocipede non condotto a mano, come nel caso di specie, è un veicolo la fattispecie de qua è sussumibile sotto la disciplina di cui all'art 2054 comma 2 cc. che prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Poiché il codice della strada (art 47 cit.) considera, infatti, la bicicletta un veicolo da ciò consegue che “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art.
2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una
pagina 7 di 11 bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede” (cfr. Cass. Civ., sent.
5.5.2009 n. 10304).
5.2 Ciò precisato va ricordato che la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. è solo sussidiaria e pertanto non opera, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non potendo tale presunzione trovare applicazione soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 16/09/2013, n. 21130, Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/12/2011,
n. 26004, Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/07/2024, n. 18984).
5.2.1 Occorre altresì chiarire che sebbene per la consolidata giurisprudenza di legittimità
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'accertamento di un'infrazione non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (Cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n. 477; Cass. civ., 05/07/1984, n. 3929, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/09/2020, n. 19115, e Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2021, n. 6941). Infatti la Corte di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita infatti anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).La Corte ha infatti precisato in tale sentenza che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (si vedano anche Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
pagina 8 di 11 6. Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione delle modalità con le quali è avvenuto il sinistro e dei sopra riportati principi di diritto, è possibile giungere alla conclusione che la presunzione di colpa posta a carico del conducente risulta superata dall'accertata condotta colposa CP_2 dell'attore cui va indubbiamente riconosciuta un'efficienza causale esclusiva nella produzione Pt_1 dell'evento lesivo de quo.
Per quanto sopra ricordato la condotta del ciclista è stata gravemente colposa poiché lo stesso Pt_1
ha impegnato l'attraversamento pedonale provenendo dal marciapiede, in sella alla bicicletta che stava guidando, a velocità sostenuta, così tagliando trasversalmente la carreggiata e rendendo inevitabile il suo investimento da parte del che ripartendo dalla posizione di stasi, dopo essersi fermato per CP_2
far passare un pedone, si è trovato innanzi il ciclista in modo improvviso. Né lo stesso si Pt_1
poteva immaginare che un ciclista potesse venire a trovarsi di fronte a lui provenendo dalle strisce pedonali dopo avere tagliato trasversalmente la semicarreggiata opposta a quella che egli stava percorrendo. Il sinistro è stato perciò reso possibile solo dal fatto che ciclista abbia impegnato Pt_1
in sella alla propria bicicletta le strisce pedonali a velocità sostenuta. Sul punto appare infatti opportuno rammentare la dichiarazione resa dalla teste che ha dichiarato di aver visto il Testimone_2 conducente della bicicletta percorrere l'attraversamento “senza controllare prima di attraversare” e che aveva dichiarato agli agenti di Polizia Municipale intervenuti nella immediatezza del sinistro che lo aveva fatto “ad una velocità alquanto veloce” nonché quella del teste il quale ha Testimone_1 confermato ciò dichiarando circa la condotta dello “Quando è arrivato di fronte alle strisce Pt_1
pedonali che ci sono di fronte alla scuola, che credo sia ora chiusa, è transitato senza fermarsi sulle strisce pedonali sempre a bordo della bicicletta”, precisando altresì di “avere visto la bicicletta andare ad una velocità sostenuta in quanto il conducente pedalava ed era aiutato dal tratto di strada in leggera discesa”.
Pertanto deve concludersi che la unica causa del sinistro. sia stata la condotta gravemente imprudente dello che, nell'immettersi repentinamente e ad una velocità elevata nell'attraversamento Pt_1 pedonale, ha impedito al conducente dell'autovettura tg. FG 726 EY di avvedersi del velocipede, nel momento in cui stava riprendendo la marcia dopo essersi fermato per consentire l'attraversamento di un pedone e di arrestarsi in modo tale da poter evitare l'investimento.
Del resto non si vede quale condotta diversa da quella posta in essere avrebbe potuto tenere il CP_2
avendo ai sensi dell'art 191 comma 1° CdS i conducenti l'obbligo di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, ma non certamente quello di attenzionare i marciapiedi laterali per verificare, se in violazione delle pagina 9 di 11 norme del medesimo codice, un ciclista li percorra a bordo del proprio velocipede e poi repentinamente si getti sugli attraversamenti pedonali in sella alla bicicletta tagliando trasversalmente la strada.
Né può dirsi che il non si sia uniformato a quanto previsto dall'art. 141 CdS essendosi fermato CP_2
per consentire il passaggio di un pedone.
Occorre infatti rilevare che mentre un pedone per attraversare la semicarreggiata impiega alcuni secondi, così da consentire al conducente di un veicolo che impegni la opposta semicarreggiata di avvistarlo ed arrestarsi, invece un ciclista impiega pochissimo tempo a percorrere la stessa distanza, così rendendo impossibile al conducente di un veicolo ogni possibilità di comprendere la sua volontà di attraversare trasversalmente la carreggiata in sella alla bicicletta e conseguentemente di arrestarsi.
Peraltro, va ulteriormente rilevato che il fatto che il tenesse una velocità moderata, dopo essere CP_2
ripartito dalla posizione di stasi, emerge dalla posizione assunta dal veicolo dopo il sinistro (ancora sulle strisce) con la conseguenza che lo stesso aveva percorso pochi metri dopo essere ripartito prima di arrestarsi a seguito dello scontro con il ciclista.
Conseguentemente, si ripete, dovendo affermarsi che la verificazione del sinistro sia riconducibile esclusivamente alla gravemente colposa condotta dello e che conseguentemente in ragione di Pt_1
ciò debba ritenersi provato in via indiretta che il si si è uniformato alle norme sulla circolazione CP_2
dei veicoli ed a quelle di comune prudenza ne consegue che la domanda attrice debba essere rigettata.
7. In applicazione del principio della soccombenza codificato all'art. 92 c.p.c. l'attore deve essere condannato a rifondere alla assicurazione convenuta costituita le spese di lite, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota spese, tenuto conto del valore della lite, come indicata in citazione, del numero e della quantità delle questioni trattate nonché della attività effettivamente svolta e della circostanza che la causa è stata decisa a seguito di discussione orale.
7.1 Parimenti le spese di CTU, come liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di . Controparte_7
rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
e spese di lite liquidate in € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la Controparte_4 fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.500,00 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed oltre Iva e CPA come per legge.
pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c.,
Livorno, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11