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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15344/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002184200138540212 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21729/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto di pignoramento
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1 procedeva alla riassunzione del ricorso innanzi a questo giudice, dopo che il G.O. aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per avere ad oggetto il gravame l'atto di pignoramento verso terzi emesso con riferimento ad avviso relativo alla TARI dovuta per l'anno 2020. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica degli atti prodromici.
Nessuno si costituiva per la società concessionaria dell'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'omessa costitiuzione della società concessionaria induce a ritenere fondate le doglianze del ricorrente, stante l'assenza agli atti di qualsivoglia documentazione che attesti la notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15344/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002184200138540212 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21729/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto di pignoramento
Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1 procedeva alla riassunzione del ricorso innanzi a questo giudice, dopo che il G.O. aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per avere ad oggetto il gravame l'atto di pignoramento verso terzi emesso con riferimento ad avviso relativo alla TARI dovuta per l'anno 2020. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica degli atti prodromici.
Nessuno si costituiva per la società concessionaria dell'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'omessa costitiuzione della società concessionaria induce a ritenere fondate le doglianze del ricorrente, stante l'assenza agli atti di qualsivoglia documentazione che attesti la notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.