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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 34187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34187 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI AN, nato a [...] il [...]- NO TE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 5/04/2024 del Tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di TI e il rigetto del ricorso di NO;
sentito l'avvocato Mario Capuano, in sostituzione dell'Avvocato Domenico Dello Iacono, in difesa di NO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il procedimento in esame concerne due associazioni finalizzate a introdurre — mediante l'utilizzo di droni e aggirando gli accorgimenti tecnici atti a impedire la trasmissione di onde radio — beni di genere vietato e sostanze stupefacenti nelle carceri, nonchè a realizzare alcuni reati connessi a questi scopi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34187 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 18/07/2024 L'ordinanza impugnata, emessa il 5 aprile 2024 dal Tribunale di Napoli, descrive le indagini che — mediante intercettazioni telefoniche e con l'apporto di collaboranti con l'Autorità giudiziaria — hanno condotto a individuare l'esistenza — non contestata dai ricorrenti — di una articolata associazione per delinquere, composta dai referenti di gruppi criminali aderenti alla Alleanza di Secondigliano che, come una società di servizi, forniva beni ai detenuti (p. 7-11). L'ordinanza ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a TE NO (referente dell'organizzazione all'interno dei carceri in cui fu detenuto) e a AN TI (tecnico esperto di droni) per il reato ex artt. 416 cod. pen. (capo 1) e al solo NO per i reati ex artt. 74 (capo 1 bis) e 73 e 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre d.P.R. n. 309/1990 (capo 41), nonché ex artt. 110, 391-ter, 416- bis cod. pen. (capi 11 e 40), tutti con l'aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen. come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di NO si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione di legge nel ravvisare la sussistenza delle associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis e la partecipazione di NO alle stesse desumendola dalla commissione dai reati oggetto dei capi 11, 40 e 41. Relativamente al capo 11, si osserva che dalle conversazioni intercettate non è dato desumere, per la genericità dei loro contenuti, che esse riguardassero la consegna di telefoni cellulari o, comunque, di beni atti a integrare il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-ter cod. pen.), anche perché non suffragate dal sequestro di dispositivi di questo tipo. Relativamente ai capi 40 e 41, si evidenzia che le indagini hanno mostrato che non NO ma il detenuto CO SS era il destinatario della consegna, mediante l'utilizzo di un drone, della sostanza stupefacente (p. 3-4, non numerate, del ricorso). Su queste basi, si assume il venire meno anche dei gravi indizi di partecipazione di NO alle associazione descritte nei capi 1 e 1-bis. In aggiunta, si argomenta che il collaborante con l'Autorità giudiziaria TI AL ha riferito soltanto di un tentativo (sventato dalle guardie carcerare) di NO, detenuto nel carcere di Siracusa, di far pervenite in carcere droga e telefoni, mentre il collaborante ES Capassi ha attribuito il ruolo di referenti della associazione nel carcere di Siracusa a soggetti diversi da NO. Si conclude che i dati acquisti consentirebbero, al più, di qualificare la condotta di NO come concorso nei reati ex artt. 391-ter cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, esclusa 2 l'aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen., della quale manca prova per entrambe le sue forme. 3. Nel ricorso di TI, composto da due atti — il primo redatto dall'avvocato Italo Benigni, il secondo redatto dall'avvocato Giuseppe Vitiello — si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari e al rispetto, comunque, del principio di proporzionato nella scelta della misura cautelare. Successivamente i difensori di Casatiello, muniti di procura speciale, hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura del arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è manifestamente infondato. Il Tribunale ha desunto la partecipazione di NO alle associazioni per delinquere descritte nei capi 1 e 1-bis delle imputazioni provvisorie dal carattere non estemporaneo delle attività svolte con i droni, dalla frequenza e ripetitiva delle consegne organizzate nei diversi carceri in cui egli fu detenuto (p. 17). Con argomentazione contraria a quella sviluppata dal Tribunale, il ricorso esclude che sia provata la responsabilità per i reati-fine, e quindi anche per i reati associativi, ma i suoi argomenti non si confrontano con quelli espressi dal Tribunale. Relativamente al capo 11, come già osservato nell'ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i puntuali contenuti delle conversazioni intercettate il 10/01/2022, nel corso della operazione con i droni, dalle quali risulta che NO, detenuto nel carcere di Caltanissetta, indicò a GL dove dirigere il drone e poi, con l'aiuto di un bastone, riuscì a recupere quelli che non irragionevolmente possono individuarsi come cellulari, considerando che NO chiese se contenevano le schede (p. 14-15). Relativamente ai capi 40 e 41, come già osservato nell'ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i contenuti della conversazione fra GL e NO intercettate il 14/07/2022 dalle quali, con argomentazione esente da manifeste illogicità, il Tribunale trae (p. 15-16) che, dei falliti i tentativi di consegna del 15/07/2022 e della successa compiuta consegna del 2/08/2022 era destinatario NO, anche se i beni (cellulari e droga, poi sequestrati) furono 3 materialmente presi da CO SS, alloggiato nella camera di pernottante adiacente a quella di NO. La motivazione del Tribunale circa la sussistenza sdella aggravante ex art. 416- bis.1 cod. per. è specificamente aderente alla vicenda e risulta adeguata: NO, referente del gruppo dei Lo SS, egemone in alcuni quartieri del napoletano (p. 23), concorrendo nei reati descritti nei capi 11, 40 e 41 contribuì a accrescere la forza dei gruppi aderenti alla cosiddette Alleanza di Secondigliano realizzando l'espressione di potenza criminale costituita dalla introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti nelle carceri. 2. Il ricorso di TI è inammissibile, stante la rinuncia, per la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'accoglimento, da parte del Giudice di merito, di uno dei motivi di ricorso (quello relativo al diniego della concessione degli arresti domiciliari), ma non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). 4. Invece, dalla inammissibilità del ricorso di NO deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso di TI AN per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile il ricorso di NO TE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gliidadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 18/07/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di TI e il rigetto del ricorso di NO;
sentito l'avvocato Mario Capuano, in sostituzione dell'Avvocato Domenico Dello Iacono, in difesa di NO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il procedimento in esame concerne due associazioni finalizzate a introdurre — mediante l'utilizzo di droni e aggirando gli accorgimenti tecnici atti a impedire la trasmissione di onde radio — beni di genere vietato e sostanze stupefacenti nelle carceri, nonchè a realizzare alcuni reati connessi a questi scopi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34187 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 18/07/2024 L'ordinanza impugnata, emessa il 5 aprile 2024 dal Tribunale di Napoli, descrive le indagini che — mediante intercettazioni telefoniche e con l'apporto di collaboranti con l'Autorità giudiziaria — hanno condotto a individuare l'esistenza — non contestata dai ricorrenti — di una articolata associazione per delinquere, composta dai referenti di gruppi criminali aderenti alla Alleanza di Secondigliano che, come una società di servizi, forniva beni ai detenuti (p. 7-11). L'ordinanza ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a TE NO (referente dell'organizzazione all'interno dei carceri in cui fu detenuto) e a AN TI (tecnico esperto di droni) per il reato ex artt. 416 cod. pen. (capo 1) e al solo NO per i reati ex artt. 74 (capo 1 bis) e 73 e 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre d.P.R. n. 309/1990 (capo 41), nonché ex artt. 110, 391-ter, 416- bis cod. pen. (capi 11 e 40), tutti con l'aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen. come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di NO si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione di legge nel ravvisare la sussistenza delle associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis e la partecipazione di NO alle stesse desumendola dalla commissione dai reati oggetto dei capi 11, 40 e 41. Relativamente al capo 11, si osserva che dalle conversazioni intercettate non è dato desumere, per la genericità dei loro contenuti, che esse riguardassero la consegna di telefoni cellulari o, comunque, di beni atti a integrare il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-ter cod. pen.), anche perché non suffragate dal sequestro di dispositivi di questo tipo. Relativamente ai capi 40 e 41, si evidenzia che le indagini hanno mostrato che non NO ma il detenuto CO SS era il destinatario della consegna, mediante l'utilizzo di un drone, della sostanza stupefacente (p. 3-4, non numerate, del ricorso). Su queste basi, si assume il venire meno anche dei gravi indizi di partecipazione di NO alle associazione descritte nei capi 1 e 1-bis. In aggiunta, si argomenta che il collaborante con l'Autorità giudiziaria TI AL ha riferito soltanto di un tentativo (sventato dalle guardie carcerare) di NO, detenuto nel carcere di Siracusa, di far pervenite in carcere droga e telefoni, mentre il collaborante ES Capassi ha attribuito il ruolo di referenti della associazione nel carcere di Siracusa a soggetti diversi da NO. Si conclude che i dati acquisti consentirebbero, al più, di qualificare la condotta di NO come concorso nei reati ex artt. 391-ter cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, esclusa 2 l'aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen., della quale manca prova per entrambe le sue forme. 3. Nel ricorso di TI, composto da due atti — il primo redatto dall'avvocato Italo Benigni, il secondo redatto dall'avvocato Giuseppe Vitiello — si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari e al rispetto, comunque, del principio di proporzionato nella scelta della misura cautelare. Successivamente i difensori di Casatiello, muniti di procura speciale, hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura del arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è manifestamente infondato. Il Tribunale ha desunto la partecipazione di NO alle associazioni per delinquere descritte nei capi 1 e 1-bis delle imputazioni provvisorie dal carattere non estemporaneo delle attività svolte con i droni, dalla frequenza e ripetitiva delle consegne organizzate nei diversi carceri in cui egli fu detenuto (p. 17). Con argomentazione contraria a quella sviluppata dal Tribunale, il ricorso esclude che sia provata la responsabilità per i reati-fine, e quindi anche per i reati associativi, ma i suoi argomenti non si confrontano con quelli espressi dal Tribunale. Relativamente al capo 11, come già osservato nell'ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i puntuali contenuti delle conversazioni intercettate il 10/01/2022, nel corso della operazione con i droni, dalle quali risulta che NO, detenuto nel carcere di Caltanissetta, indicò a GL dove dirigere il drone e poi, con l'aiuto di un bastone, riuscì a recupere quelli che non irragionevolmente possono individuarsi come cellulari, considerando che NO chiese se contenevano le schede (p. 14-15). Relativamente ai capi 40 e 41, come già osservato nell'ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i contenuti della conversazione fra GL e NO intercettate il 14/07/2022 dalle quali, con argomentazione esente da manifeste illogicità, il Tribunale trae (p. 15-16) che, dei falliti i tentativi di consegna del 15/07/2022 e della successa compiuta consegna del 2/08/2022 era destinatario NO, anche se i beni (cellulari e droga, poi sequestrati) furono 3 materialmente presi da CO SS, alloggiato nella camera di pernottante adiacente a quella di NO. La motivazione del Tribunale circa la sussistenza sdella aggravante ex art. 416- bis.1 cod. per. è specificamente aderente alla vicenda e risulta adeguata: NO, referente del gruppo dei Lo SS, egemone in alcuni quartieri del napoletano (p. 23), concorrendo nei reati descritti nei capi 11, 40 e 41 contribuì a accrescere la forza dei gruppi aderenti alla cosiddette Alleanza di Secondigliano realizzando l'espressione di potenza criminale costituita dalla introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti nelle carceri. 2. Il ricorso di TI è inammissibile, stante la rinuncia, per la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'accoglimento, da parte del Giudice di merito, di uno dei motivi di ricorso (quello relativo al diniego della concessione degli arresti domiciliari), ma non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). 4. Invece, dalla inammissibilità del ricorso di NO deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso di TI AN per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile il ricorso di NO TE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gliidadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 18/07/2024