Articolo 9 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 8Articolo 10
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8 giugno 1974
Art. 9.
Sulle travate metalliche definitive, quando vengano eseguiti lavori che impediscano l'uso dei normali passaggi, e sulle travate metalliche provvisorie deve essere sempre realizzato un solido passaggio provvisorio, centrale o laterale, avente larghezza non inferiore a metri 0,75 atto a consentire il transito delle persone e devono essere approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza tra loro non maggiore di 30 metri.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974