Articolo 76 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 75Articolo 77
Versione
15 marzo 1974
Art. 76.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 , e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1974