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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6559/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ad ore 15.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 6559/2025 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
AVV. , in proprio, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARSO 10 BOLOGNA presso il suo studio
- APPELLANTE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente, Avv. , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro la Parte_1 sentenza n. 851/2025 del Giudice di Pace di Bologna (RG n. 12909/2024 Sentenza n. cronol.
2509/2025 del 27/03/2025), non notificata, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.Specificatamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata
˗ la condanna del convenuto alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata ( ) non si è costituita. Controparte_1
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente è stata accolta integralmente sulla base del rilievo della mancata produzione da parte del convenuto della documentazione attestante il CP_1 corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per l'accertamento, con sostanziale vittoria della parte ricorrente e soccombenza della controparte, tale da non giustificare la compensazione delle spese di lite.
In particolare, non convince il richiamo fatto dal primo giudice al contrasto giurisprudenziale sorto in materia di omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione dell'illecito, che, a suo dire, dovrebbe giustificare la compensazione delle spese di lite, in quanto con l' opposizione l'odierno appellante ha contestato la sussistenza della violazione contestata, reputando la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, odierna appellata, del tutto carente ed inidonea a soddisfare l'onere probatorio a suo carico, concentrandosi, tra le altre cose, sulla mancata taratura iniziale ed annuale delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni contestate e non solo sul tema dell'omologazione, che, pertanto, non può ritenersi questione dirimente rispetto alla quale il richiamato contrasto giurisprudenziale potrebbe rilevare ai fini della compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano
- 2 - controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per tutte le fasi del processo.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza la parte costituita ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a rifondere all' Avv. le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € Parte_1
346,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre €
43,00 per anticipazioni;
2) condanna in persona del Sindaco pro tempore a rifondere all' Avv. Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre C.P.A. e Pt_1
I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 93,00 per anticipazioni.
Bologna, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ad ore 15.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 6559/2025 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
AVV. , in proprio, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARSO 10 BOLOGNA presso il suo studio
- APPELLANTE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente, Avv. , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro la Parte_1 sentenza n. 851/2025 del Giudice di Pace di Bologna (RG n. 12909/2024 Sentenza n. cronol.
2509/2025 del 27/03/2025), non notificata, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.Specificatamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata
˗ la condanna del convenuto alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata ( ) non si è costituita. Controparte_1
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente è stata accolta integralmente sulla base del rilievo della mancata produzione da parte del convenuto della documentazione attestante il CP_1 corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per l'accertamento, con sostanziale vittoria della parte ricorrente e soccombenza della controparte, tale da non giustificare la compensazione delle spese di lite.
In particolare, non convince il richiamo fatto dal primo giudice al contrasto giurisprudenziale sorto in materia di omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione dell'illecito, che, a suo dire, dovrebbe giustificare la compensazione delle spese di lite, in quanto con l' opposizione l'odierno appellante ha contestato la sussistenza della violazione contestata, reputando la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, odierna appellata, del tutto carente ed inidonea a soddisfare l'onere probatorio a suo carico, concentrandosi, tra le altre cose, sulla mancata taratura iniziale ed annuale delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni contestate e non solo sul tema dell'omologazione, che, pertanto, non può ritenersi questione dirimente rispetto alla quale il richiamato contrasto giurisprudenziale potrebbe rilevare ai fini della compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano
- 2 - controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per tutte le fasi del processo.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza la parte costituita ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a rifondere all' Avv. le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € Parte_1
346,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre €
43,00 per anticipazioni;
2) condanna in persona del Sindaco pro tempore a rifondere all' Avv. Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre C.P.A. e Pt_1
I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 93,00 per anticipazioni.
Bologna, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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