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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1126/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Tusset del Foro di Venezia (EC
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, Email_1
n. 312/A – ha eletto domicilio,
e
, nato a [...], l'[...] (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Mazzotta del Foro di Venezia (EC
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via Guolo, n. 15 Email_2
– ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 7.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 1126/2025 V.G.
29.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 19.06.2025 che di seguito si riproducono:
“1. L'affidamento congiunto della figli ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di amministrazione ordinaria, ciascuno per i periodi di rispettiva custodia.
2. La figlia minore continuerà a vivere in modo prevalente con la madre, presso la quale conserverà la residenza. Per_
3. Il padre vedrà e terrà con s per una settimana continuativa al mese, con possibilità di pernotto della minore presso il padre per tre notti durante la settimana (non coincidenti con i turni di riposo della madre) mentre nei restanti giorni il padre si recherà a prendere la figlia all'uscita di scuola (o dalla madre durante il periodo estivo) riportandola presso la residenza dopo la cena;
il padre avrà cura di comunicare alla madre la sua permanenza a Venezia mensilmente e con anticipo;
la madre dovrà comunicare i propri turni di riposo settimanalmente al padre così da consentire allo stesso di organizzare il periodo di permanenza a Venezia.
Resta inteso, nella consapevolezza di entrambi i genitori dell'importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, che nelle ipotesi in cui il padre prolunghi la propria permanenza oltre la settimana mensilmente prevista, che lo stesso sia il primo referente al qual la madre dovrà rivolgersi affinché provveda alle esigenze della figlia minore, ogniqualvolta la prima sia impegnata con turni lavorativi che non le consentano di organizzare le esigenze, anche parascolastiche, della figlia minore.
4. Ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a.Una settimana nel periodo Natalizio, alternando tra loro il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio;
ove i genitori si trovassero entrambi a Venezia avranno cura di far trascorrere alla figlia la Vigilia di Natale con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore del primo periodo, e così la cena del 31 dicembre con l'uno ed il pranzo di Capodanno con l'altro a scelta del genitore del secondo periodo;
b.Vacanze di Carnevale e di Pasqua alterante tra i genitori di anno in anno;
c. Due settimane durante le vacanze estive (anche non continuative), da comunicarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
N. 1126/2025 V.G.
Per_
5.Il signor contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la Parte_2
corresponsione mensile della somma di Euro 400,00 (quattrocento,00), da versarsi alla signora entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario presso il conto Parte_1
indicato dall'avente diritto, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
6.La signora percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale (o altri Parte_1
eventuali assegni alimentari/bonus/ emolumenti erogati in favore della prole minore).
7.Le spese straordinarie in favore della figlia, come indicate dal Protocollo del Tribunale di
Venezia di data 20 settembre 2019 (di cui si allega copia quale documento n. 5), verranno divise tra i genitori per la metà ciascuno.
Il genitore che sosterrà la relativa spesa si impegna quindi ad inviare in forma dettagliata e corredata dalla documentazione giustificativa le spese sostenute per le esigenze della figlia minore, che il genitore obbligato al rimborso verserà nel termine dei 15 giorni successivi alla ricezione del rendiconto.
8.Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla
Legge professionale.
9.Le parti dichiarano che le predette condizioni devono ritenersi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE premesso che con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in epigrafe indicate, le stesse hanno dato atto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, che da tale unione è nata la figlia (nata Monza il 20.10.2013) e hanno agito in questa sede per la Persona_1
regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
N. 1126/2025 V.G.
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
20.10.2013) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1126/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Tusset del Foro di Venezia (EC
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, Email_1
n. 312/A – ha eletto domicilio,
e
, nato a [...], l'[...] (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Mazzotta del Foro di Venezia (EC
, presso il cui studio – sito in Dolo, Via Guolo, n. 15 Email_2
– ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 7.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 1126/2025 V.G.
29.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 19.06.2025 che di seguito si riproducono:
“1. L'affidamento congiunto della figli ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_1
dell'affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di amministrazione ordinaria, ciascuno per i periodi di rispettiva custodia.
2. La figlia minore continuerà a vivere in modo prevalente con la madre, presso la quale conserverà la residenza. Per_
3. Il padre vedrà e terrà con s per una settimana continuativa al mese, con possibilità di pernotto della minore presso il padre per tre notti durante la settimana (non coincidenti con i turni di riposo della madre) mentre nei restanti giorni il padre si recherà a prendere la figlia all'uscita di scuola (o dalla madre durante il periodo estivo) riportandola presso la residenza dopo la cena;
il padre avrà cura di comunicare alla madre la sua permanenza a Venezia mensilmente e con anticipo;
la madre dovrà comunicare i propri turni di riposo settimanalmente al padre così da consentire allo stesso di organizzare il periodo di permanenza a Venezia.
Resta inteso, nella consapevolezza di entrambi i genitori dell'importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, che nelle ipotesi in cui il padre prolunghi la propria permanenza oltre la settimana mensilmente prevista, che lo stesso sia il primo referente al qual la madre dovrà rivolgersi affinché provveda alle esigenze della figlia minore, ogniqualvolta la prima sia impegnata con turni lavorativi che non le consentano di organizzare le esigenze, anche parascolastiche, della figlia minore.
4. Ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a.Una settimana nel periodo Natalizio, alternando tra loro il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio;
ove i genitori si trovassero entrambi a Venezia avranno cura di far trascorrere alla figlia la Vigilia di Natale con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore del primo periodo, e così la cena del 31 dicembre con l'uno ed il pranzo di Capodanno con l'altro a scelta del genitore del secondo periodo;
b.Vacanze di Carnevale e di Pasqua alterante tra i genitori di anno in anno;
c. Due settimane durante le vacanze estive (anche non continuative), da comunicarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
N. 1126/2025 V.G.
Per_
5.Il signor contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la Parte_2
corresponsione mensile della somma di Euro 400,00 (quattrocento,00), da versarsi alla signora entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario presso il conto Parte_1
indicato dall'avente diritto, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
6.La signora percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale (o altri Parte_1
eventuali assegni alimentari/bonus/ emolumenti erogati in favore della prole minore).
7.Le spese straordinarie in favore della figlia, come indicate dal Protocollo del Tribunale di
Venezia di data 20 settembre 2019 (di cui si allega copia quale documento n. 5), verranno divise tra i genitori per la metà ciascuno.
Il genitore che sosterrà la relativa spesa si impegna quindi ad inviare in forma dettagliata e corredata dalla documentazione giustificativa le spese sostenute per le esigenze della figlia minore, che il genitore obbligato al rimborso verserà nel termine dei 15 giorni successivi alla ricezione del rendiconto.
8.Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla
Legge professionale.
9.Le parti dichiarano che le predette condizioni devono ritenersi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE premesso che con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in epigrafe indicate, le stesse hanno dato atto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, che da tale unione è nata la figlia (nata Monza il 20.10.2013) e hanno agito in questa sede per la Persona_1
regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
N. 1126/2025 V.G.
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso congiuntamente promosso;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
20.10.2013) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca