Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ponte, Elisa Macrì e Nicolò Bussolati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Torino, Cat. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il « rilascio del nulla osta per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo » nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato un’istanza per ottenere il nulla osta per attività di volo da diporto o sportivo ma, il successivo -OMISSIS-, la Questura gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a cui hanno fatto seguito le controdeduzioni del ricorrente.
2. Il -OMISSIS- l’istanza del ricorrente è stata formalmente respinta e ha impugnato il provvedimento con ricorso, notificato il 13 maggio 2021 e depositato il successivo 27 maggio.
3. Il 1° giugno 2021 si è costituita l’amministrazione resistente e il successivo 14 marzo 2025 ha depositato una serie di documenti a suffragio della propria decisione tra cui una relazione su fatti di causa.
4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del R.D. 18 giungo 1931, n. 773; 14 del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133; 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, nonostante sia vero che l’autorità procedente possa respingere l’istanza qualora il richiedente sia pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è altrettanto vero che il provvedimento impugnato si fonderebbe su dei precedenti risalenti nel tempo. Senza contare che esso si limiterebbe e indicare la normativa di riferimento senza attualizzare il giudizio di pericolosità.
6. Il ricorso è fondato.
Come noto, l'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 133 del 9.7.2010 (" Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo "), prevede che l'attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo possa essere rilasciato previo nulla osta del Questore, il quale, a sua volta, è tenuto a valutare « anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto al terrorismo internazionale ».
Si tratta di un potere discrezionale che implica l’effettuazione di un giudizio prognostico « di affidabilità morale del richiedente per il conseguimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio, che si innesta - come dimostra l'utilizzo della congiunzione "anche" - all'interno del più ampio potere discrezionale attribuito dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. A tal proposito, in virtù della funzione cautelare e preventiva che assumono le condizioni ostative al rilascio delle licenze di polizia, rilevano tutte le circostanze, anche atipiche, che siano sintomatiche dell'inaffidabilità del richiedente, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, indipendentemente dalla rilevanza penale delle stesse e dalle vicende del procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti » ( ex multis , TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 4 maggio 2023 n. 1054).
Inoltre, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza, a differenza di quella penale, ha finalità non punitiva, ma preventiva e non richiede l'attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo, basandosi sulla tutela degli interessi superindividuali dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Tanto premesso in linea generale, l’amministrazione procedente ha respinto l’istanza del ricorrente perché egli era stato condannato con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia il -OMISSIS-, per il reato di invasione di terreni nonché deferito all’autorità giudiziaria per condotte analoghe tenute tra il 2009 e il 2016 ma i relativi procedimenti penali risulterebbero archiviati. A ciò si aggiungerebbe un avviso orale del -OMISSIS- e il rigetto dell'istanza di ammissione all'esame di idoneità per l'accensione di fuochi artificiali adottata dal Prefetto di Genova il -OMISSIS-.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente si tratta di avvenimenti risalenti nel tempo: a presiedere dai risvolti penali delle vicende, l’ultima condotta del ricorrente risale, infatti, al 2016.
Ne consegue che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto supportare la propria valutazione con circostanziati elementi idonei ad attualizzare il giudizio di pericolosità.
Al contrario, essa si è limitata a elencare i precedetti del ricorrente, a dare atto dell’esame delle sue controdeduzioni e ha concludere che « atteso che i descritti elementi fattuali, riconducibili al profilo comportamentale del predetto e peraltro recenti, rilevano ai fini di polizia come fatti-storici in quanto non consentono di esprimere un giudizio di affidabilità in capo al predetto »
7. Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rivalutare l’istanza del ricorrente e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tengo in debita considerazione il contenuto della presente ordinanza.
8. In virtù delle peculiarità della vicenda e del cotennuto della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA PE, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | FA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.