Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/03/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. OM GU Presidente Dott.ssa ME EL Primo Referendario-Relatore Dott. Guido Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di interpretazione ex art. 211 c.g.c iscritto al n. 24325 del registro di segreteria, promosso da:
Ministero dell’Interno (C.F. 97149560589), in persona del Ministro l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(C.F. ADS80004580793) domiciliato nella sede di via G. Da Fiore, n. 34 pec:
ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it e n. telefax 0961/770467, contro
RA CE, nato a [...] l'[...]
(C.F. [...]), residente in [...], in via Brigata Catanzaro n. 33 e attualmente detenuto presso il Carcere Militare Giudiziario, Caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere (CE), pec:
org_penitenziaria@postacert.difesa.it, rappresentato dalla sua tutrice Elena OC (C.F. [...]), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi Sentenza n. 72/2026 dall'avvocato RA Grande ed elettivamente domiciliati presso il difensore in Catanzaro, via Pugliese n. 30, pec:
francesco.grande@avvocaticatanzaro.legalmail.it.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udita alla pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2026, la relazione del Giudice relatore, dott.ssa ME EL; uditi l'avvocato Sergio La OC dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Interno, l'avvocato RA Grande per il convenuto e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto 1. Con ricorso depositato in data 30 giugno 2025, il Ministero dell'Interno ha promosso istanza di interpretazione, ai sensi dell'art. 211 c.g.c., della sentenza n. 108/2025 del 13 maggio 2025, resa nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23870 del registro di segreteria con la quale questa Sezione giurisdizionale ha condannato RA CE, appartenente alle Forze di Polizia, per danno all’immagine al pagamento di euro 70.000,00.
2. L’istanza si appunta in particolare sul capo 8 della sentenza, laddove dispone che “le somme oggetto di condanna (trattandosi di debito di valore)
dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sugli importi rivalutati di condanna da tale data fino all’effettivo al soddisfo ai sensi dell’art. 1282, 1°
comma, del Codice civile.” Lamenta il ricorrente di non essere chiaramente individuato, nella trama complessiva della sentenza, il preciso momento del
verificarsi del danno ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria. Il ricorrente evidenzia che la sentenza, pur richiamando gli eventi del 28 gennaio 2015, data dell'esecuzione delle ordinanze cautelari e della diffusione delle notizie di stampa nell'ambito dell'operazione LI e, il conseguente clamor fori, non ha espressamente individuato la data in cui il danno si è verificato, come termine di decorrenza, determinando obiettiva incertezza interpretativa tra: la data delle condotte illecite (2011-2012); la data della divulgazione pubblica (28 gennaio 2015);la data del giudicato penale (7 maggio 2022).
3. Con decreto n. 249/2025 del 4 luglio 2025, è stata fissata la discussione all'udienza del 28 gennaio 2026 e con DFU n. 6/2026 anticipata all’udienza del 27 gennaio 2026.
4. Il pubblico ministero, con conclusioni del 22 dicembre 2025, è intervenuto nel giudizio chiedendo di dichiarare ammissibile il ricorso e, nel merito, di interpretare la sentenza nel senso che il momento del verificarsi del danno debba intendersi riferito al 28 gennaio 2015, clamor fori.
5. In data 8 gennaio 2026 si é costituito il convenuto CE che ha sostenuto che il dies a quo per il calcolo della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di danno all’immagine deve essere individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
6. In data 12 gennaio 2026, il P.M. ha depositato memoria integrativa, nella quale allegando attestazione, di intervenuta impugnazione in appello della sentenza n. 108/2025 da parte di RA CE in data 13 dicembre 2025, sottoponeva al Collegio la questione preliminare della procedibilità, atteso che l'art. 190, comma 4, c.g.c. prevede la sospensione dell'esecuzione in caso di appello.
7. All'udienza del 27 gennaio 2026 l'avvocato di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che l'appello era stato proposto successivamente al deposito del ricorso. La difesa del convenuto ha insistito per l'improcedibilità e, nel merito, per l'individuazione del dies a quo nel giudicato penale. Il pubblico ministero si è riportato alle conclusioni scritte.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto 8. In via preliminare, deve essere scrutinata l'ammissibilità del ricorso.
L'istituto dell'interpretazione era già disciplinato nel previgente sistema dagli artt. 78 R.D. n. 1214/1934 e 25 R.D. n. 1038/1933. La giurisprudenza aveva chiarito che tale giudizio non poteva introdurre domande non dedotte in prime cure né sindacare statuizioni impugnabili (Sez. giur. reg. Puglia n.
838/2009; Sez. Trentino Alto-Adige n. 14/2008; Sez. Lazio n. 330/1998),
richiedendo quale presupposto indefettibile l'obiettiva incertezza sul contenuto della sentenza (Sez. III centr. app. n. 188/2003). Il giudizio presupponeva statuizioni non univoche tali da generare incertezze nella fase esecutiva, senza alcuna possibilità di ampliare o modificare la decisione. I requisiti di ammissibilità consistevano nell'esistenza di un pronunciato definitivo oggettivamente dubbio e nell'interesse a ricorrere, con legittimazione attribuita alla parte privata, al Procuratore generale o al titolare dell'ufficio amministrativo ex art. 6 d.P.R. n. 260/1998 (Sez. I centr.
app. n. 428/2008; Sez. riun. n. 19/A-1995). Si trattava, quindi, di un istituto sui generis con natura strumentale, essendo finalizzato a chiarire la portata delle statuizioni da eseguire in presenza di oggettive incertezze (Sez. II centr.
app. n. 259/2011; Sez. Sicilia n. 231/2013; Sez. riun. n. 19/A-1995 e n.
4/A-2000). Il giudizio non poteva essere promosso qualora l'Amministrazione avesse già dato attuazione alla sentenza, ancorché in modo erroneo o incompleto, restando in tal caso esperibile solo il giudizio di ottemperanza
(Sez. Sicilia n. 263/2014).
9. L'art. 211 del codice di giustizia contabile ha confermato l'istituto, prescrivendo che qualora ai fini dell'esecuzione sorga questione interpretativa, le parti, l'Amministrazione o l'Ente interessato possano promuovere il giudizio davanti al giudice che ha emesso la decisione. La locuzione "ai fini della relativa esecuzione" evidenzia il carattere complementare e strumentale dell'istituto, volto a dirimere contrasti ed incertezze in sede esecutiva (Sez. Piemonte n. 21/2017; Sez. Liguria n.
85/2020; Sez. Calabria n. 406/2020; Sez. Campania n. 1290/2021). Il giudizio si configura come cognizione eventuale del giudice contabile, strutturalmente e funzionalmente connessa al procedimento esecutivo, potendo solo chiarire i contenuti precettivi emergenti dal complesso motivazione-dispositivo, senza integrare o modificare le statuizioni (Sez. III centr. app. n. 496/2017, n. 414/2018 e n. 74/2021).
10. Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di interpretare il titolo esecutivo determinandone l'esatta portata precettiva mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione (Cass. n. 32196/2018; Cass. n.
10230/2022). Al giudice dell'esecuzione spetta anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento obiettivamente incerto o ambiguo, sulla base degli elementi acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le questioni siano state ivi trattate e univocamente definite, pur se non esplicitate nel dispositivo (Cass. S.U. n. 11066/2012; Cass. n. 1027/2013; n. 9161/2013;
n. 24635/2016; n. 14356/2018; n. 5049/2020). Resta esclusa l'integrazione mediante regole di diritto o indirizzi giurisprudenziali, che comporterebbe indebita sovrapposizione di giudizio (Cass. n. 14986/2011; n. 10806/2020).
11.Nel caso di specie sussiste obiettiva incertezza interpretativa. La sentenza n. 108/2025 ha previsto la rivalutazione monetaria ISTAT "dal momento del verificarsi del danno", formula polisemica che consente tre diverse letture con risultati economici sensibilmente diversi: la data delle condotte illecite
(2011-2012), la data della divulgazione pubblica (28 gennaio 2015), ovvero la data del giudicato penale (7 maggio 2022). L'incertezza non è stata risolta dalla motivazione, che pur menzionando gli eventi del 28 gennaio 2015 e il conseguente clamor fori, non ha espressamente individuato tale data come termine di decorrenza. All'udienza del 27 gennaio 2026 le parti hanno manifestato letture divergenti, confermando l'esistenza di una obiettiva res dubia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ammissibile, essendo volto a chiarire una statuizione della sentenza n. 108/2025 che presenta obiettive difficoltà interpretative da precisare ai fini della corretta esecuzione.
12.Deve essere altresì scrutinata la questione della procedibilità del giudizio d'interpretazione, sollevata dal pubblico ministero per l’intervenuta proposizione del giudizio di appello. L'art. 211 c.g.c. colloca il rimedio del ricorso per interpretazione in una chiara prospettiva, strumentale e propedeutica, all'esecuzione, mentre l'art. 190, comma 4, c.g.c. stabilisce che la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salva la facoltà del giudice d'appello di disporre la provvisoria esecutività. Nel caso di specie, la sentenza n. 108/2025 è stata impugnata il 13 dicembre 2025 e non ne risulta disposta la provvisoria esecutività, mentre il ricorso per interpretazione è stato promosso anteriormente, il 30 giugno 2025.
13. Si pone, dunque, una questione di coordinamento sistematico tra l'art.
211 c.g.c., che collega il giudizio di interpretazione alla fase esecutiva, e l'art.
190, comma 4, c.g.c., che sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
In presenza di un'apparente antinomia normativa deve prevalere un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di economia processuale.
Tale principio, espressione del più generale canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), costituisce criterio ermeneutico vincolante anche per il giudice contabile, chiamato ad essere garante dell'efficiente impiego delle risorse processuali.
14. La valutazione da compiere deve essere improntata alla logica di bilanciamento tra le esigenze di giustizia, certezza e celerità. GI considerare che nella fattispecie concreta il ricorso è stato proposto quando la sentenza era esecutiva, in presenza di un interesse concreto e attuale dell'Amministrazione alla definizione della questione interpretativa. La questione riguarda una statuizione accessoria (decorrenza della rivalutazione monetaria) che, in caso di conferma della condanna in appello, rimarrà identica e necessiterà comunque di interpretazione. Il giudice d'appello, nell’eventualità si pronunci confermando il giudizio di condanna, adotterà la medesima formula del giudice di primo grado, non potendo modificare statuizioni non oggetto di impugnazione.
14. Una mancata decisione, in questa sede, determinerebbe successivamente agli esiti dell’appello, l'inevitabile reiterazione integrale del giudizio interpretativo con conseguente inutile dispendio di attività giurisdizionali già compiute e la necessità di rinnovazione dell'intero iter processuale, violandosi in tal maniera quel canone di ottimizzazione delle risorse processuali, cui deve essere improntato il modello processuale contabile, nella sua dimensione costituzionalmente orientata. Del resto, la questione interpretativa non incide sul merito del giudizio di appello.
L'interpretazione attiene esclusivamente alla corretta attuazione della statuizione di condanna, qualora questa venga confermata, e non pregiudica le valutazioni del giudice d'appello sull’an debeatur e sul quantum debeatur, trattandosi qui di chiarire il solo quomodo della liquidazione della rivalutazione monetaria, ossia una questione meramente esecutiva e attuativa, funzionalmente autonoma rispetto al giudizio di merito pendente in appello.
15. A tale riguardo, assume rilievo determinante la circostanza che l'impugnazione sia sopravvenuta successivamente alla proposizione del ricorso interpretativo. L'anteriorità cronologica del ricorso rispetto all'appello evidenzia che, al momento della proposizione dell'istanza interpretativa, sussistevano tutti i presupposti di procedibilità (sentenza esecutiva, interesse attuale, obiettiva incertezza interpretativa). La sopravvenienza dell'appello non può determinare, ex post, la caducazione di un giudizio regolarmente instaurato e già in fase avanzata di trattazione, pena la violazione del legittimo affidamento della parte ricorrente e del principio di conservazione degli atti processuali.
16. Con riguardo al merito del giudizio, in materia di danno all'immagine il perfezionamento della lesione non necessita di una diminuzione patrimoniale materiale, bastando una lesione di beni immateriali come la stima e l'onorabilità dell'amministrazione (Sez. Calabria n. 204/2023). Tale perdita implica il c.d. clamor fori, ovvero un'eco mediatica che la giurisprudenza ha definito come il modo attraverso cui viene realizzato il nocumento alla reputazione (Sez. Veneto n. 101/2017). E, il discrimine può essere costituito non dal tempo di consumazione del reato, bensì da quello in cui ne è derivato detrimento all'ente, con riferimento al verificarsi del clamore sociale (Sez. I App. n. 255/2024). Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la condanna penale irrevocabile risponde all'esigenza di ancorare il danno all'accertamento del fatto; tuttavia, ciò che lede l'amministrazione è l'eco mediatica della vicenda e non della sentenza, che rileva solo ai fini dell'esperibilità dell'azione (Sez. Calabria n. 120/2023).
17. La sentenza n. 108/2025 ha individuato il momento del verificarsi del danno, la motivazione evidenzia che in data 28 gennaio 2015 la Questura trasmetteva la denuncia di danno all'immagine e, contestualmente, il CE veniva sospeso dal servizio. Sempre dal 28 gennaio 2015 si manifestava il clamor fori con la pubblicazione di articoli che divulgavano i nomi e i dettagli degli avvenimenti. È evidente che, nella logica decisoria, il danno si è verificato quando la notizia è divenuta di pubblico dominio.
18. Non può essere accolta la tesi della difesa secondo cui il dies a quo dovrebbe essere individuato nel passaggio in giudicato dell’accertamento penale (7 maggio 2022). Nell’attuale impianto normativo sul danno all’immagine il giudicato penale costituisce presupposto di esperibilità dell'azione e non il momento del verificarsi del danno stesso. L'accoglimento di tale tesi comporterebbe conseguenze illogiche, giungendo alla negazione della rivalutazione per il periodo 2015-2022 in cui il danno si era realizzato e creando una disparità di trattamento basata sulla durata del processo penale, finendo così per penalizzare condotte scoperte tardivamente.
19. In conclusione, la locuzione “dal momento del verificarsi del danno” deve essere interpretata nel senso che la decorrenza della rivalutazione si colloca alla data del 28 gennaio 2015, momento in cui, con l'esecuzione delle misure cautelari e la diffusione delle notizie di stampa citate nella motivazione, si è concretizzata la lesione all'immagine della Polizia di Stato.
20. Attesa la peculiare natura strumentale del giudizio di interpretazione ex art. 211 c.g.c., volto a chiarire obiettive incertezze interpretative ai fini della corretta esecuzione della sentenza, senza che possa configurarsi una effettiva soccombenza, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara che al capo 8 della sentenza n. 108/2025 la locuzione “dal momento del verificarsi del danno” deve intendersi riferita alla data del 28 gennaio 2015, clamor fori, giorno in cui, con l'esecuzione delle misure cautelari nell'ambito dell'operazione LI e la contestuale diffusione delle notizie di stampa, si è concretizzata la lesione all'immagine della Polizia di Stato.
Nulla per le spese Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
EL ME OM GU
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 18/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente