Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/02/2026, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08793/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8793 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Menciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
in via principale e nel merito:
dichiararsi nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno-Prefettura di Roma, sull’istanza di ottenere un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il comune datore di lavoro, tutt’ora disponibile all’assunzione;
nominarsi un commissario ad acta in ipotesi di persistere dell’inerzia dell’Ufficio suindicato, Ministero dell’Interno, con facoltà di sub delega affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta ad esso indirizzata da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il Sig. C-OMISSIS- hanno presentato ricorso (notificato in data 3 luglio e depositato il successivo 30 luglio 2025) rispetto al silenzio-inadempimento formatosi in merito all’istanza prot. n. RM5608310181 volta all’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro subordinato ex art.22 del T.U.I.;
- le due istanze sono state entrambe definite in data 12.08.2025 con analoghi provvedimenti di revoca, notificati in pari data ai domicili speciali eletti in domanda ex art. 47 c.c;
ritenuto pertanto che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva, non sussiste comunque più interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso odierno, proposto avverso il silenzio dell’amministrazione;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e di compensare le spese per la definizione in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | LE DO |
IL SEGRETARIO