Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.;
TRA
, e , rapp.ti e difesi dall'Avv. Loreta Parte_1 Parte_2 Parte_3
Di Marco;
attori
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Ronga;
Controparte_1 convenuta in riconvenzionale
Oggetto: azione di rivendicazione.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver invano esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, per assenza della parte invitata, con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio per chiedere Parte_3 Controparte_1
l'accertamento, ex art. 948 c.c., della comproprietà (per successione legittima dei loro genitori) dell'immobile sito in Piedimonte Matese in Località Sepicciano, Contrada Torelle, con condanna della convenuta al rilascio dell'immobile, oltre all'assegnazione ad ognuno dei condividenti della quota di proprietà previa divisione del compendio ereditario.
e . Hanno contestato che la convenuta possiede illegittimamente Persona_2
l'immobile, e con l'installazione di una sbarra all'ingresso della proprietà, ha di fatto precluso l'accesso agli istanti. Nonostante le reiterate richieste di addivenire ad una soluzione bonaria, alcun accordo è stato mai raggiunto e gli attori continuano a non avere l'accesso al bene di cui sono comproprietari.
Si è costituita la convenuta eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda sia in fatto che in diritto. Ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la declaratoria di usucapione sul bene oggetto di controversia, ed in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna di , Parte_1 Parte_2
e , al pagamento in favore della convenuta di € 70.000,00 per le migliorie Parte_3 apportate all'immobile.
Rappresentava che dopo la morte di avvenuta il 6.2.1985, e della moglie Persona_2
il 27.4.2001, esclusivi proprietari dell'immobile oggetto di contesa, non vi Persona_1 era stata alcuna successione ereditaria e che lo stesso versava in condizioni precarie e fatiscenti.
Specificava di essersi stabilita insieme ai propri genitori e Controparte_2 CP_3
nell'immobile di Piedimonte Matese nel 1981, provvedendo a proprie spese a
[...] ristrutturare una parte dello stesso ed a trasformando parte del piano terra, già destinato a stalle, in abitazione, senza incontrare l'opposizione degli altri coeredi.
Evidenziava che gli attori solo in data 2.5.2016 avevano a mezzo lettera raccomandata A/R contestato le modalità di utilizzo dell'immobile da parte della convenuta e per la installazione del cancello d'ingresso alla proprietà, presente da oltre vent'anni.
La causa, istruita con le produzioni documentali e con l'espletamento di interrogatorio formale delle parti costituite nel giudizio, è stata presa in decisione all'udienza del 13.3.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Entrambe le domande, di parte attrice e quella in riconvenzionale di parte convenuta, sono infondate e devono essere rigettate per quanto ragione.
L'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione exarticolo 948 del codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (cfr. ex multis, da ult. Cass. 4537/25).
Nel caso di specie - ove è chiesto “l'accertamento della comproprietà dell'immobile in oggetto in capo agli odierni attori” per la successiva divisione ereditaria senza possedere il bene immobile - gli istanti non hanno neanche hanno provato di essere titolari di diritti di successione sull'immobile, mancando agli atti titoli di acquisto, aperture di successione e/o visure immobiliari. L'unico documento rinvenuto dagli atti del processo risulta essere un certificato storico di famiglia, peraltro depositato da parte convenuta, e carente di data certa e della paternità dell'ente certificatore. Circostanze che lo rendono senz'altro inutilizzabile ai fini decisori.
Quanto alla domanda di usucapione, questa deve essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, nei confronti di chi possiede il bene, o ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione, ma non nei confronti dei precedenti danti causa, che non sono litisconsorti necessari (vedi in tal senso Cass. n. 3086/2010, determinandosi altrimenti un'estensione illimitata e quasi infinita a tutti i precedenti acquirenti del bene, che renderebbe proibitivo l'esercizio del diritto di difesa di chi all'attualità eserciti il potere di fatto sul bene stesso, ed urterebbe anche contro il principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantita (in termini, Cass . 33194/23). Nondimeno, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (vedi Cass. n. 8497/2013; Cass. n. 5559/1994; Cass. n. 1085/1976, alla quale si aggiunge Cass. n. 15619/2018). Nel caso in esame, la stessa parte convenuta che ha avanzato domanda riconvenzionale di usucapione all'udienza del
8.3.2023 ha chiesto “il rinvio per la precisazione delle conclusioni evidenziando che nel presente giudizio non sono stati citati tutti i presunti comproprietari”, senza peraltro procedere ad alcuna identificazione di quest'ultimi. A tale profilo di inammissibilità si aggiunge l'ulteriore criticità nel merito, atteso che dopo l'interrogatorio formale la medesima parte ha inteso chiedere direttamente il rinvio per la precisazione delle conclusioni senza insistere le raccolta delle prove testimoniali precedentemente articolate nonostante incomba a colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario di fornire rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, dimostrando la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II,
05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392). È richiesta, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Quanto poi alla prova dell'animus, che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del 5.4.2011).
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti in giudizio si considerano compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea e quella riconvenzionale avanzata da parte convenuta;
2. spese di lite compensate.
Santa Maria Capua Vetere, lì 27.6.2025
Il Giudice
dr Salvatore Scalera