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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5865/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON OL VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5865/2025 promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Evelina Magnani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 20 settembre 2015 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 27 novembre 2016 e il giorno 8 maggio 2020) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare, al mantenimento della moglie, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie di prevalente natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno anzitutto conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di visite con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno inoltre omologate le ulteriori condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione consensuale dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 20 settembre 2015, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 15, p. 2, s. A, anno 2015.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 28 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechiarugolo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON OL VO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON OL VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5865/2025 promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Evelina Magnani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 20 settembre 2015 e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 27 novembre 2016 e il giorno 8 maggio 2020) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare, al mantenimento della moglie, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie di prevalente natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 9 dicembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno anzitutto conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di visite con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno inoltre omologate le ulteriori condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione consensuale dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Montechiarugolo (PR) il 20 settembre 2015, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 15, p. 2, s. A, anno 2015.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 28 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechiarugolo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON OL VO
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