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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2818/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FR MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18894/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244235608000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1592/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/12/24 Nominativo_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0244235608 000 notificata dall'Agenzia delle entrate – riscossione il 16 ottobre 2024, recante l'iscrizione a ruolo dell'Iva oltre sanzioni ed interessi per l'importo di euro 2.576,69.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14701/25, ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 06/02/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in parte, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per il resto, il ricorso va respinto.
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0244235608 000 notificata dall'Agenzia delle entrate – riscossione il 16 ottobre
2024, recante l'iscrizione a ruolo dell'Iva oltre sanzioni ed interessi per l'importo di euro 2.576,69.
A fondamento del gravame parte ricorrente deduce di avere versato parte delle somme cui si riferisce la gravata cartella di pagamento e, pertanto, chiede lo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo nella misura di euro 801,21, pari alla differenza tra le somme versate dalla ricorrente (euro 1.951,11) e le somme scomputate dalla cartella (euro 1.149,90).
Va, innanzi tutto, rilevato che con provvedimento del 09/01/25 l'Agenzia delle entrate ha disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo per euro 384,72 riferibile al versamento effettuato in data 16/07/24.
In relazione alla predetta somma, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per il resto, il ricorso è infondato.
Parte ricorrente non ha fornito prova idonea dei versamenti dalla stessa prospettati essendosi limitata a depositare in giudizio una serie di modelli F 24, privi dell'attestazione dell'intermediario concernente l'avvenuto effettivo pagamento (manca, infatti, il numero dell'operazione associata ad ogni modello), e il prospetto delle scadenze in cui avrebbero dovuto essere effettuati i vari pagamenti a seguito della rateizzazione il cui mancato rispetto ha dato origine all'adozione della gravata cartella di pagamento. Pertanto, per la restante parte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'originaria fondatezza solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) in parte, dichiara la cessazione della materia del contendere e, per il resto, respinge il ricorso come da motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FR MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18894/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244235608000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1592/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/12/24 Nominativo_1, quale legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0244235608 000 notificata dall'Agenzia delle entrate – riscossione il 16 ottobre 2024, recante l'iscrizione a ruolo dell'Iva oltre sanzioni ed interessi per l'importo di euro 2.576,69.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14701/25, ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 06/02/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in parte, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per il resto, il ricorso va respinto.
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l., impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0244235608 000 notificata dall'Agenzia delle entrate – riscossione il 16 ottobre
2024, recante l'iscrizione a ruolo dell'Iva oltre sanzioni ed interessi per l'importo di euro 2.576,69.
A fondamento del gravame parte ricorrente deduce di avere versato parte delle somme cui si riferisce la gravata cartella di pagamento e, pertanto, chiede lo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo nella misura di euro 801,21, pari alla differenza tra le somme versate dalla ricorrente (euro 1.951,11) e le somme scomputate dalla cartella (euro 1.149,90).
Va, innanzi tutto, rilevato che con provvedimento del 09/01/25 l'Agenzia delle entrate ha disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo per euro 384,72 riferibile al versamento effettuato in data 16/07/24.
In relazione alla predetta somma, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per il resto, il ricorso è infondato.
Parte ricorrente non ha fornito prova idonea dei versamenti dalla stessa prospettati essendosi limitata a depositare in giudizio una serie di modelli F 24, privi dell'attestazione dell'intermediario concernente l'avvenuto effettivo pagamento (manca, infatti, il numero dell'operazione associata ad ogni modello), e il prospetto delle scadenze in cui avrebbero dovuto essere effettuati i vari pagamenti a seguito della rateizzazione il cui mancato rispetto ha dato origine all'adozione della gravata cartella di pagamento. Pertanto, per la restante parte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'originaria fondatezza solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) in parte, dichiara la cessazione della materia del contendere e, per il resto, respinge il ricorso come da motivazione;
2) compensa le spese di lite.