Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21619 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13765/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13765 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovannelli e Tiziana Lancierini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento della Questura di Roma, Div. III^ Cat. 6F, del 16 aprile 2022 e notificato il 5 settembre 2022, che decreta la revoca alla ricorrente del libretto e del porto di fucile ad uso sportivo n. -OMISSIS--P rilasciata il 13 maggio 2021 dal XII Distretto di P.S. Monteverde;
- ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, della Questura di Roma, Div. III^ Cat. 6F, datata 13 gennaio 2022 e notificata l’8 febbraio 2022;
- ove occorrer possa, della Nota della Prefettura di Roma, Area 1 Ter – Ordine e sicurezza Pubblica prot. -OMISSIS- del 30 novembre 2021, conosciuta a seguito di accesso agli atti;
- ove occorrer possa, della nota informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma, prot. -OMISSIS-/2021 del 26 novembre 2021 relativa al ritiro cautelare, eseguito ai sensi dell’art. 39 del Tulps, nei confronti della ricorrente, conosciuta a seguito di accesso agli atti;
- ove occorrer possa, del verbale della Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma di ritiro cautelare delle armi regolarmente denunciate ai sensi dell’art. 39 Tulps nei confronti della ricorrente, del 25 novembre 2021;
- ove occorrer possa, della richiesta informazioni della Questura di Roma del 14 dicembre 2021, conosciuta a seguito di accesso agli atti;
- ove occorrer possa, della nota della Questura di Roma, XII Distretto di P.S. Monteverde del 7 gennaio 2022, conosciuta a seguito di accesso agli atti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto ostativi all’annullamento del provvedimento di revoca del libretto e del porto di fucile quivi impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AS VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava l’atto col quale veniva revocato il porto di fucile ad uso sportivo.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. In vista dell’udienza del 21 novembre 2025 parte ricorrente notificava e depositava istanza di rinuncia al ricorso: su tali base la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione di parte ricorrente, alla quale le altri non si sono opposte, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
5. Le spese, stante la natura della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
AS VI, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS VI | AN AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.