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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO SI, nato in [...] l’[...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO AL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13.6.2025, il Tribunale di Roma ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su due richieste presentate dai difensori di SI SA in due distinti procedimenti di esecuzione, il n. 900/25/SIGE e il n. 899/2025/SIGE. 1.1 Nel primo procedimento, era stato richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza n. 25157/2002 del Tribunale di Roma dell’1.2.2002 (irrevocabile il 4.4.2005) di condanna di SA alla pena di quindici anni di reclusione per i reati Penale Sent. Sez. 1 Num. 3809 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 21/11/2025 2 di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 648-bis cod. pen., e, in subordine, di concedere la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. In particolare, il difensore aveva segnalato che il condannato avesse avuto conoscenza della condanna solo il 16.4.2025. SA era stato dichiarato latitante dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 16.11.1995 e gli era stato nominato un difensore di ufficio, al quale erano stati notificati l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e il decreto dispositivo del giudizio. Quindi, il 17.3.1997 il procedimento a suo carico n. 866/97 era stato riunito a quello nei confronti dei suoi coimputati recante il n. 949/1997. Il 15.5.1997 SA, con atto notarile autenticato a Calì, aveva nominato quale difensore di fiducia nel proc. n. 949/1997 l’avv. Gabriele VA e aveva eletto domicilio presso il suo studio. Il difensore di fiducia aveva partecipato alle udienze di primo e secondo grado e nel 2002 aveva poi trasferito il suo studio senza comunicarlo a SA. Sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado erano state emesse in contumacia e notificate all’imputato ex art. 165 cod. proc. pen.; dopo la pronuncia d’appello, l’avv. VA non aveva proposto ricorso per cassazione. L’istante aveva sostenuto, pertanto, che, a seguito del mutamento dell’elezione di domicilio non comunicato a SA, il rapporto difensivo era divenuto non effettivo e le sentenze erano state notificate ad un domicilio diverso da quello conosciuto dall’imputato, con violazione del suo diritto di difesa. 1.2 Nel secondo procedimento, era stato chiesto che venisse dichiarata la non esecutività delle sentenze contumaciali per la nullità dei due decreti di latitanza e delle notifiche degli estratti contumaciali. In particolare, il primo decreto emesso dal G.i.p. il 15.11.1995 era da considerarsi nullo, in quanto, pur dandosi atto che SA si trovava in Colombia, non erano state estese le ricerche in campo internazionale, benché dagli atti processuali si evinca che l’autorità giudiziaria conoscesse il luogo di residenza. Inoltre, SA, pur avendo sottoscritto la nomina con atto notarile, non aveva avuto alcun contatto con il legale nominato e, quindi, alcuna consapevolezza della pendenza del procedimento. Infine, la nomina non sarebbe stata comunque idonea a fondare a tempo indeterminato un suo onere di attivarsi per informarsi dello sviluppo del processo. 1.3 Ciò posto, la Corte d’appello ha premesso che le questioni dedotte, in virtù del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti asseritamente nulli. Quanto alla nullità del decreto di latitanza, i giudici dell’esecuzione hanno registrato un contrasto di orientamenti di legittimità e hanno ritenuto (seguendo l’orientamento più favorevole al condannato) di dover valutare nel merito la 3 eccezione difensiva sulle ricerche di polizia giudiziaria prodromiche al decreto di latitanza. In questa prospettiva, nel verbale di vane ricerche del 15.11.1995, i Carabinieri danno atto che dagli accertamenti eseguiti risultava che SA si trovasse in Colombia;
da una scheda redatta nel marzo precedente dalla stessa p.g. figurava quale proprietario a Calì di un ristorante denominato “Da SI”. Pertanto, occorre valutare – secondo la Corte d’appello – se la conoscenza della città di residenza dell’imputato e della sede della sua attività lavorativa fosse sufficiente a consentire in concreto l’attivazione dei canali internazionali ai fini della cattura. A tal riguardo, la Corte territoriale ha osservato che Italia e Colombia hanno stipulato un trattato di estradizione e assistenza giudiziaria solo il 16.12.2016, ratificato con L. n. 82 del 2020. Di conseguenza, sono state effettuate le ricerche consentite all’epoca, a fronte della mancanza di strumenti di collaborazione idonei ad attivare le autorità colombiane per la estradizione. Quindi, le ricerche svolte ai fini dell’emissione del decreto di latitanza del 1995 sono da ritenersi esaustive. 1.4 In ogni caso, pur seguendo l’orientamento di legittimità più favorevole all’imputato, l’incidente di esecuzione per la nullità del decreto di latitanza è esclusivamente funzionale a contestare la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale ex art. 548 cod. proc. pen. allora vigente. A questo proposito, deve considerarsi che il 15.5.1997 SA aveva fatto pervenire al Tribunale di Roma un atto di nomina di difensore di fiducia e di elezione di domicilio nel procedimento n. 949/97, designando l’avv. Gabriele VA e l’avv. Franz Maria Russo e conferendo al primo anche la procura speciale per la impugnazione della sentenza di primo grado. L’11.4.2002 l’estratto contumaciale era stato notificato all’imputato presso il difensore domiciliatario e non ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. Questo vuol dire che la eventuale nullità del decreto di latitanza non potrebbe essere eccepita ex art. 670 cod. proc. pen. in quanto SA aveva ricevuto regolare notifica. È certo, altresì, che tale nomina dimostra anche che dopo il decreto di latitanza SA fosse perfettamente a conoscenza del processo. Dunque, nessuna questione sull’efficacia del titolo esecutivo di primo grado può essere fatta valere, dovendosi osservare anche che l’avv. VA, presente al processo, non aveva mai eccepito la irregolarità della citazione a giudizio. A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello, sulla scorta di un nuovo verbale di vane ricerche del 23.11.2002 dei Carabinieri Lombardia, aveva emesso il 9.12.2002 un nuovo decreto di latitanza, indicando come difensore l’avv. VA, sia pure erroneamente come difensore di ufficio anziché di fiducia. 4 Ma il nuovo decreto era un provvedimento ultroneo alla stregua dell’art. 296 cod. proc. pen., atteso che la qualità di latitante cessa solo con la cattura o la costituzione del ricercato, con la sentenza di proscioglimento, con la revoca del mandato di cattura o della pena. In ogni caso, le notifiche del decreto di citazione per l’appello sono state validamente eseguite presso il difensore e lo stesso è a dirsi quanto alla notifica dell’estratto contumaciale in data 4.4.2005. 1.5 Quanto alla doglianza di sopravvenuta inefficacia dell’elezione di domicilio per effetto del mutamento dell’indirizzo dello studio dell’avv. VA, risulta che già la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era avvenuta presso il nuovo indirizzo e che il difensore aveva avuto conoscenza della sentenza, tant’è che l’aveva impugnata. Quanto, infine, alla asserita mancanza di contatti del condannato con il difensore, deve ritenersi che la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia è idonea a far ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna, a meno che non si documenti la allegazione della negligenza del difensore e la periodica attività di ricerca di informazioni presso il professionista da parte dell’assistito. Nel caso di specie, non è stata allegata alcuna prova che l’imputato abbia assolto inutilmente il proprio onere. 1.6 Le due richieste, pertanto, sono state rigettate. 2. Avverso l’ordinanza del 13.6.2025, il difensore di SI SA ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità delle notifiche al condannato previa declaratoria di nullità del decreto di latitanza. Sin dalle fasi investigative era noto che SA vivesse stabilmente a Calì in Colombia e che fosse proprietario di un ristorante denominato “Da SI”, di cui erano conosciuti sia l’ubicazione che i numeri di telefono fissi. La circostanza risulta dalla “scheda informativa relativa a SA SI”, allegata agli atti del processo e a firma di un agente sotto copertura che aveva avuto contatti con l’imputato. L’ordinanza impugnata ha ritenuto, secondo l’orientamento di legittimità prevalente, che la polizia giudiziaria che svolge ricerche ex art. 295 cod. proc. pen. in sede di esecuzione di misura cautelare non deve estenderle ai luoghi indicati ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, quindi, all’estero. In base a tale impostazione, la conoscenza della residenza all’estero del ricercato comporta l’attivazione della procedura per l’estradizione, ma non l’operatività delle disposizioni per la notifica dell’atto all’estero. 5 Tale orientamento riposa sulla ontologica differenza tra latitanza e irreperibilità. La latitanza consegue a una scelta volontaria del soggetto, mentre l’irreperibilità è una condizione di fatto, che può essere non solo involontaria ma anche incolpevole, sicché le due situazioni sono profondamente diverse sul piano delle garanzie. Se è così, l’ordinanza impugnata non affronta il problema se la permanenza di SA in Colombia fosse funzionale alla volontaria sottrazione alla esecuzione della misura cautelare e se può definirsi corretta la emissione del decreto di latitanza pur in presenza dei dati idonei a individuare la posizione del ricercato. Al momento della dichiarazione di latitanza, SA non aveva conoscenza della pendenza dell’ordinanza custodiale perché si trovava in Colombia, sicché non sussisteva il presupposto della volontaria irreperibilità e il decreto del 16.11.1995 è nullo. Non a caso l’art. 296 cod. proc. pen. è stato modificato dalla c.d. riforma Cartabia nel senso che nel caso di sottrazione alla esecuzione della misura, che secondo il comma 1 deve essere volontaria, è ora previsto dal comma 2 che nel decreto devono essere indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva conoscenza della misura. Su questo aspetto, l’ordinanza impugnata è priva di motivazione. La motivazione è poi illogica quando giustifica la ininfluenza del dato della esatta conoscenza del luogo in cui si trovava SA con la indisponibilità all’epoca di strumenti di collaborazione internazionale con la Colombia, perché non spiega, dopo aver precisato che l’unica possibilità sarebbe stata il ricorso ad accordi di fatto e a forme di collaborazione volontaria, perché tale possibilità sia rimasta intentata. La erronea dichiarazione di latitanza, dunque, ha inficiato la validità della citazione a giudizio: l’unica ipotesi in cui si può procedere in absentia, pur in difetto di una notifica personale e di effettiva conoscenza del processo, è la volontaria sottrazione tratta da condotte positive accertate in fatto. 3. Con requisitoria scritta del 15.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che in sede di merito non era stata fatta alcuna questione in ordine alla asserita non volontarietà della latitanza per mancata conoscenza della sottoposizione alla misura cautelare, ma era stato chiesto di dichiarare la nullità del decreto di latitanza perché non erano state svolte ricerche all'estero. In ogni caso, Sez. U, n. 18822 del 27/3/2014, Avram, Rv. 258792, ha affermato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini 6 della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice. E comunque il Tribunale, anche a fronte di elementi indicativi della presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, ha correttamente osservato che, al momento delle ricerche ai fini della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, non erano operativi trattati di estradizione o di assistenza giudiziaria con la Colombia. In ogni caso, SA nelle fasi preliminari al dibattimento aveva nominato difensore di fiducia e eletto domicilio, presso cui era stato notificato poi anche l’estratto contumaciale, tutti elementi significativi – questi – del fatto che era perfettamente a conoscenza del procedimento: con queste evenienze rimarcate nel provvedimento, il ricorso manca di ogni confronto. 4. Con atto trasmesso in data 3.11.2025, il difensore di SA ha svolto motivi nuovi, insistendo sulla circostanza che la sottrazione alla esecuzione della misura cautelare non fu volontaria e che manchi la prova che il ricorrente venne effettivamente a conoscenza dell’esistenza dell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico. La motivazione dell’ordinanza impugnata è contraddittoria, perché ammette la possibilità sostanziale di stabilire un contatto con le autorità del luogo in cui l’imputato si trovava, ma poi omette qualsiasi approfondimento su questo punto e giudica esaustive le ricerche di polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa – già correttamente individuata dalla ordinanza impugnata – che le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza. 2. Ciò posto, il ricorso fa specificamente questione di nullità del decreto di latitanza del 16.11.1995, che si sarebbe poi estesa alla notifica della citazione in giudizio. Al latitante, infatti, le notifiche successive al decreto emesso ex art. 296 cod. proc. pen. sono eseguite, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, sicché la notifica della citazione in giudizio al difensore d’ufficio nominato con il decreto di latitanza di cui si assume la nullità – secondo il ricorrente – dovrebbe a sua volta considerarsi affetta da nullità. 7 3. È opinione del collegio che la valutazione della censura difensiva debba preliminarmente tenere conto del dato storicamente indiscusso che SA, dopo il decreto di latitanza del 15.11.1995 e dopo la notifica al difensore d’ufficio conseguentemente individuato dal G.i.p. del decreto dispositivo del giudizio, abbia nominato in data 15.5.1997 un difensore di fiducia, il quale, a partire dall’udienza del 2.6.1997, ha partecipato al dibattimento di primo e di secondo grado. Si tratta di un elemento di decisivo rilievo, in quanto, anche ad accedere alla prospettazione difensiva secondo cui la latitanza sarebbe stata male dichiarata in assenza di ricerche del ricorrente e in difetto della prova della sua volontaria sottrazione alla esecuzione di un provvedimento conosciuto, resta il dato che, almeno a partire da quando ha rilasciato una procura speciale al difensore di fiducia, il soggetto dichiarato latitante ha dimostrato di avere conoscenza del procedimento a suo carico. Come ribadito anche da una recente sentenza di questa Corte (Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, Meto, Rv. 288119 – 01), la eventuale erronea dichiarazione di latitanza non prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti che l’imputato ha avuto conoscenza del processo. In particolare, la nullità della vocatio in ius dell’imputato erroneamente dichiarato latitante è stata qualificata come nullità a regime intermedio dalla giurisprudenza di legittimità nei casi nei quali, nonostante la notificazione della citazione in giudizio avesse erroneamente seguito la procedura prevista per i latitanti, sussistevano indici della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, e segnatamente la nomina di un difensore di fiducia. S’è ritenuto, infatti, che l'erronea dichiarazione di latitanza non determini una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio. Ciò in quanto la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 8428 del 2/11/2016, dep. 2017, Palazzolo, n.m.; Sez. 1, n. 41305 del 7/10/2009, Gjoka, Rv. 245037 – 01). Dunque, le notifiche per il giudizio, effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, non possono considerarsi radicalmente inesistenti, potendosi semmai prospettare una nullità a regime intermedio, 8 incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, Finocchiaro, Rv. 284573 - 01). 4. Da quanto appena considerato, consegue che la eventuale nullità del decreto di latitanza, quando non sia dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado dal difensore di fiducia nel frattempo nominato dall’imputato latitante dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio, resta sanata (Sez. 6, n. 10957 del 24/2/2015, Benmimoun, Rv. 262634 - 01). Nella vicenda in esame, il difensore di fiducia di SA, nominato anche domiciliatario dell’imputato e munito di procura speciale, è comparso in udienza e non ha mai eccepito la nullità della vocatio in ius, né nel giudizio di primo grado, né con l’atto di appello da lui ritualmente proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma. In tal modo, ne è risultata una situazione in cui, per effetto della nomina del difensore di fiducia e del suo continuativo intervento in giudizio, è possibile affermare che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo e, al tempo stesso, ritenere che la eventuale nullità si sia sanata a seguito del fatto che non è stata tempestivamente fatta valere in sede di cognizione. Peraltro, quando la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato inficia la validità della citazione a giudizio e travolge ogni atto successivo, si verteva, a ben vedere, nei diversi casi di imputato che era stato rappresentato in giudizio da un difensore d’ufficio (Sez. 2, n. 33618 dell’11/6/2021, Jihnawi, Rv. 281864 - 01) ovvero di imputato egualmente assistito da difensore d’ufficio che oltretutto aveva espressamente eccepito sin dal primo grado la nullità della notifica (Sez. 1, n. 17703 del 4/3/2010, Rozsaffy, Rv. 247061 - 01). In ogni caso, è da ritenersi che, come condivisibilmente affermato da una recente pronuncia di questa Sezione, relativa proprio a un caso in cui il condannato aveva chiesto di dichiarare non esecutiva la condanna per le irregolarità del decreto di latitanza (Sez. 1, n. 38852 del 18.9.2024, Lauria, n.m.), in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione, con la conseguenza che deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. Si tratta di decisione che, del resto, si pone nel solco di Sezioni unite Lovric, in cui è stato affermato il principio secondo cui anche le nullità assolute ed 9 insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 5. Alla luce di quanto sin qui osservato, pertanto, il collegio non ritiene di esaminare specificamente la questione della dedotta nullità del decreto di latitanza di SA, in quanto anche l’eventuale fondatezza della censura non avrebbe come conseguenza l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Si tratta, infatti, di un passaggio della motivazione del provvedimento che non può ritenersi decisivo, nel senso che, ove pure si dovesse arrivare a considerare affetto da nullità il decreto di latitanza, non verrebbe meno la correttezza della soluzione raggiunta dal giudice dell’esecuzione. Ciò che rileva, per quanto valutato, è che, dal momento in cui ha nominato un difensore di fiducia, l’imputato ha dimostrato di avere conoscenza effettiva del processo e si è concretamente giovato dell’assistenza del legale, il quale – ne ha dato atto, non smentita dal ricorso, la Corte d’appello – ha seguito i due gradi di giudizio di merito, proponendo anche appello e comunque ricevendo, dal momento della sua individuazione come domiciliatario, regolari notifiche ex art. 161 cod. proc. pen. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO AL SC Centofanti
udita la relazione svolta dal consigliere AO AL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13.6.2025, il Tribunale di Roma ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su due richieste presentate dai difensori di SI SA in due distinti procedimenti di esecuzione, il n. 900/25/SIGE e il n. 899/2025/SIGE. 1.1 Nel primo procedimento, era stato richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza n. 25157/2002 del Tribunale di Roma dell’1.2.2002 (irrevocabile il 4.4.2005) di condanna di SA alla pena di quindici anni di reclusione per i reati Penale Sent. Sez. 1 Num. 3809 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 21/11/2025 2 di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 648-bis cod. pen., e, in subordine, di concedere la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. In particolare, il difensore aveva segnalato che il condannato avesse avuto conoscenza della condanna solo il 16.4.2025. SA era stato dichiarato latitante dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 16.11.1995 e gli era stato nominato un difensore di ufficio, al quale erano stati notificati l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e il decreto dispositivo del giudizio. Quindi, il 17.3.1997 il procedimento a suo carico n. 866/97 era stato riunito a quello nei confronti dei suoi coimputati recante il n. 949/1997. Il 15.5.1997 SA, con atto notarile autenticato a Calì, aveva nominato quale difensore di fiducia nel proc. n. 949/1997 l’avv. Gabriele VA e aveva eletto domicilio presso il suo studio. Il difensore di fiducia aveva partecipato alle udienze di primo e secondo grado e nel 2002 aveva poi trasferito il suo studio senza comunicarlo a SA. Sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado erano state emesse in contumacia e notificate all’imputato ex art. 165 cod. proc. pen.; dopo la pronuncia d’appello, l’avv. VA non aveva proposto ricorso per cassazione. L’istante aveva sostenuto, pertanto, che, a seguito del mutamento dell’elezione di domicilio non comunicato a SA, il rapporto difensivo era divenuto non effettivo e le sentenze erano state notificate ad un domicilio diverso da quello conosciuto dall’imputato, con violazione del suo diritto di difesa. 1.2 Nel secondo procedimento, era stato chiesto che venisse dichiarata la non esecutività delle sentenze contumaciali per la nullità dei due decreti di latitanza e delle notifiche degli estratti contumaciali. In particolare, il primo decreto emesso dal G.i.p. il 15.11.1995 era da considerarsi nullo, in quanto, pur dandosi atto che SA si trovava in Colombia, non erano state estese le ricerche in campo internazionale, benché dagli atti processuali si evinca che l’autorità giudiziaria conoscesse il luogo di residenza. Inoltre, SA, pur avendo sottoscritto la nomina con atto notarile, non aveva avuto alcun contatto con il legale nominato e, quindi, alcuna consapevolezza della pendenza del procedimento. Infine, la nomina non sarebbe stata comunque idonea a fondare a tempo indeterminato un suo onere di attivarsi per informarsi dello sviluppo del processo. 1.3 Ciò posto, la Corte d’appello ha premesso che le questioni dedotte, in virtù del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti asseritamente nulli. Quanto alla nullità del decreto di latitanza, i giudici dell’esecuzione hanno registrato un contrasto di orientamenti di legittimità e hanno ritenuto (seguendo l’orientamento più favorevole al condannato) di dover valutare nel merito la 3 eccezione difensiva sulle ricerche di polizia giudiziaria prodromiche al decreto di latitanza. In questa prospettiva, nel verbale di vane ricerche del 15.11.1995, i Carabinieri danno atto che dagli accertamenti eseguiti risultava che SA si trovasse in Colombia;
da una scheda redatta nel marzo precedente dalla stessa p.g. figurava quale proprietario a Calì di un ristorante denominato “Da SI”. Pertanto, occorre valutare – secondo la Corte d’appello – se la conoscenza della città di residenza dell’imputato e della sede della sua attività lavorativa fosse sufficiente a consentire in concreto l’attivazione dei canali internazionali ai fini della cattura. A tal riguardo, la Corte territoriale ha osservato che Italia e Colombia hanno stipulato un trattato di estradizione e assistenza giudiziaria solo il 16.12.2016, ratificato con L. n. 82 del 2020. Di conseguenza, sono state effettuate le ricerche consentite all’epoca, a fronte della mancanza di strumenti di collaborazione idonei ad attivare le autorità colombiane per la estradizione. Quindi, le ricerche svolte ai fini dell’emissione del decreto di latitanza del 1995 sono da ritenersi esaustive. 1.4 In ogni caso, pur seguendo l’orientamento di legittimità più favorevole all’imputato, l’incidente di esecuzione per la nullità del decreto di latitanza è esclusivamente funzionale a contestare la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale ex art. 548 cod. proc. pen. allora vigente. A questo proposito, deve considerarsi che il 15.5.1997 SA aveva fatto pervenire al Tribunale di Roma un atto di nomina di difensore di fiducia e di elezione di domicilio nel procedimento n. 949/97, designando l’avv. Gabriele VA e l’avv. Franz Maria Russo e conferendo al primo anche la procura speciale per la impugnazione della sentenza di primo grado. L’11.4.2002 l’estratto contumaciale era stato notificato all’imputato presso il difensore domiciliatario e non ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. Questo vuol dire che la eventuale nullità del decreto di latitanza non potrebbe essere eccepita ex art. 670 cod. proc. pen. in quanto SA aveva ricevuto regolare notifica. È certo, altresì, che tale nomina dimostra anche che dopo il decreto di latitanza SA fosse perfettamente a conoscenza del processo. Dunque, nessuna questione sull’efficacia del titolo esecutivo di primo grado può essere fatta valere, dovendosi osservare anche che l’avv. VA, presente al processo, non aveva mai eccepito la irregolarità della citazione a giudizio. A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello, sulla scorta di un nuovo verbale di vane ricerche del 23.11.2002 dei Carabinieri Lombardia, aveva emesso il 9.12.2002 un nuovo decreto di latitanza, indicando come difensore l’avv. VA, sia pure erroneamente come difensore di ufficio anziché di fiducia. 4 Ma il nuovo decreto era un provvedimento ultroneo alla stregua dell’art. 296 cod. proc. pen., atteso che la qualità di latitante cessa solo con la cattura o la costituzione del ricercato, con la sentenza di proscioglimento, con la revoca del mandato di cattura o della pena. In ogni caso, le notifiche del decreto di citazione per l’appello sono state validamente eseguite presso il difensore e lo stesso è a dirsi quanto alla notifica dell’estratto contumaciale in data 4.4.2005. 1.5 Quanto alla doglianza di sopravvenuta inefficacia dell’elezione di domicilio per effetto del mutamento dell’indirizzo dello studio dell’avv. VA, risulta che già la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era avvenuta presso il nuovo indirizzo e che il difensore aveva avuto conoscenza della sentenza, tant’è che l’aveva impugnata. Quanto, infine, alla asserita mancanza di contatti del condannato con il difensore, deve ritenersi che la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia è idonea a far ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna, a meno che non si documenti la allegazione della negligenza del difensore e la periodica attività di ricerca di informazioni presso il professionista da parte dell’assistito. Nel caso di specie, non è stata allegata alcuna prova che l’imputato abbia assolto inutilmente il proprio onere. 1.6 Le due richieste, pertanto, sono state rigettate. 2. Avverso l’ordinanza del 13.6.2025, il difensore di SI SA ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità delle notifiche al condannato previa declaratoria di nullità del decreto di latitanza. Sin dalle fasi investigative era noto che SA vivesse stabilmente a Calì in Colombia e che fosse proprietario di un ristorante denominato “Da SI”, di cui erano conosciuti sia l’ubicazione che i numeri di telefono fissi. La circostanza risulta dalla “scheda informativa relativa a SA SI”, allegata agli atti del processo e a firma di un agente sotto copertura che aveva avuto contatti con l’imputato. L’ordinanza impugnata ha ritenuto, secondo l’orientamento di legittimità prevalente, che la polizia giudiziaria che svolge ricerche ex art. 295 cod. proc. pen. in sede di esecuzione di misura cautelare non deve estenderle ai luoghi indicati ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, quindi, all’estero. In base a tale impostazione, la conoscenza della residenza all’estero del ricercato comporta l’attivazione della procedura per l’estradizione, ma non l’operatività delle disposizioni per la notifica dell’atto all’estero. 5 Tale orientamento riposa sulla ontologica differenza tra latitanza e irreperibilità. La latitanza consegue a una scelta volontaria del soggetto, mentre l’irreperibilità è una condizione di fatto, che può essere non solo involontaria ma anche incolpevole, sicché le due situazioni sono profondamente diverse sul piano delle garanzie. Se è così, l’ordinanza impugnata non affronta il problema se la permanenza di SA in Colombia fosse funzionale alla volontaria sottrazione alla esecuzione della misura cautelare e se può definirsi corretta la emissione del decreto di latitanza pur in presenza dei dati idonei a individuare la posizione del ricercato. Al momento della dichiarazione di latitanza, SA non aveva conoscenza della pendenza dell’ordinanza custodiale perché si trovava in Colombia, sicché non sussisteva il presupposto della volontaria irreperibilità e il decreto del 16.11.1995 è nullo. Non a caso l’art. 296 cod. proc. pen. è stato modificato dalla c.d. riforma Cartabia nel senso che nel caso di sottrazione alla esecuzione della misura, che secondo il comma 1 deve essere volontaria, è ora previsto dal comma 2 che nel decreto devono essere indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva conoscenza della misura. Su questo aspetto, l’ordinanza impugnata è priva di motivazione. La motivazione è poi illogica quando giustifica la ininfluenza del dato della esatta conoscenza del luogo in cui si trovava SA con la indisponibilità all’epoca di strumenti di collaborazione internazionale con la Colombia, perché non spiega, dopo aver precisato che l’unica possibilità sarebbe stata il ricorso ad accordi di fatto e a forme di collaborazione volontaria, perché tale possibilità sia rimasta intentata. La erronea dichiarazione di latitanza, dunque, ha inficiato la validità della citazione a giudizio: l’unica ipotesi in cui si può procedere in absentia, pur in difetto di una notifica personale e di effettiva conoscenza del processo, è la volontaria sottrazione tratta da condotte positive accertate in fatto. 3. Con requisitoria scritta del 15.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che in sede di merito non era stata fatta alcuna questione in ordine alla asserita non volontarietà della latitanza per mancata conoscenza della sottoposizione alla misura cautelare, ma era stato chiesto di dichiarare la nullità del decreto di latitanza perché non erano state svolte ricerche all'estero. In ogni caso, Sez. U, n. 18822 del 27/3/2014, Avram, Rv. 258792, ha affermato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini 6 della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice. E comunque il Tribunale, anche a fronte di elementi indicativi della presenza in un determinato luogo all'estero della persona ricercata, ha correttamente osservato che, al momento delle ricerche ai fini della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, non erano operativi trattati di estradizione o di assistenza giudiziaria con la Colombia. In ogni caso, SA nelle fasi preliminari al dibattimento aveva nominato difensore di fiducia e eletto domicilio, presso cui era stato notificato poi anche l’estratto contumaciale, tutti elementi significativi – questi – del fatto che era perfettamente a conoscenza del procedimento: con queste evenienze rimarcate nel provvedimento, il ricorso manca di ogni confronto. 4. Con atto trasmesso in data 3.11.2025, il difensore di SA ha svolto motivi nuovi, insistendo sulla circostanza che la sottrazione alla esecuzione della misura cautelare non fu volontaria e che manchi la prova che il ricorrente venne effettivamente a conoscenza dell’esistenza dell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico. La motivazione dell’ordinanza impugnata è contraddittoria, perché ammette la possibilità sostanziale di stabilire un contatto con le autorità del luogo in cui l’imputato si trovava, ma poi omette qualsiasi approfondimento su questo punto e giudica esaustive le ricerche di polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa – già correttamente individuata dalla ordinanza impugnata – che le questioni dedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce della disciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità, non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e di dichiarazione di assenza. 2. Ciò posto, il ricorso fa specificamente questione di nullità del decreto di latitanza del 16.11.1995, che si sarebbe poi estesa alla notifica della citazione in giudizio. Al latitante, infatti, le notifiche successive al decreto emesso ex art. 296 cod. proc. pen. sono eseguite, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, sicché la notifica della citazione in giudizio al difensore d’ufficio nominato con il decreto di latitanza di cui si assume la nullità – secondo il ricorrente – dovrebbe a sua volta considerarsi affetta da nullità. 7 3. È opinione del collegio che la valutazione della censura difensiva debba preliminarmente tenere conto del dato storicamente indiscusso che SA, dopo il decreto di latitanza del 15.11.1995 e dopo la notifica al difensore d’ufficio conseguentemente individuato dal G.i.p. del decreto dispositivo del giudizio, abbia nominato in data 15.5.1997 un difensore di fiducia, il quale, a partire dall’udienza del 2.6.1997, ha partecipato al dibattimento di primo e di secondo grado. Si tratta di un elemento di decisivo rilievo, in quanto, anche ad accedere alla prospettazione difensiva secondo cui la latitanza sarebbe stata male dichiarata in assenza di ricerche del ricorrente e in difetto della prova della sua volontaria sottrazione alla esecuzione di un provvedimento conosciuto, resta il dato che, almeno a partire da quando ha rilasciato una procura speciale al difensore di fiducia, il soggetto dichiarato latitante ha dimostrato di avere conoscenza del procedimento a suo carico. Come ribadito anche da una recente sentenza di questa Corte (Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, Meto, Rv. 288119 – 01), la eventuale erronea dichiarazione di latitanza non prova di per sé la nullità della vocatio in ius, ove risulti altrimenti che l’imputato ha avuto conoscenza del processo. In particolare, la nullità della vocatio in ius dell’imputato erroneamente dichiarato latitante è stata qualificata come nullità a regime intermedio dalla giurisprudenza di legittimità nei casi nei quali, nonostante la notificazione della citazione in giudizio avesse erroneamente seguito la procedura prevista per i latitanti, sussistevano indici della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, e segnatamente la nomina di un difensore di fiducia. S’è ritenuto, infatti, che l'erronea dichiarazione di latitanza non determini una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio. Ciò in quanto la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 8428 del 2/11/2016, dep. 2017, Palazzolo, n.m.; Sez. 1, n. 41305 del 7/10/2009, Gjoka, Rv. 245037 – 01). Dunque, le notifiche per il giudizio, effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, non possono considerarsi radicalmente inesistenti, potendosi semmai prospettare una nullità a regime intermedio, 8 incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, Finocchiaro, Rv. 284573 - 01). 4. Da quanto appena considerato, consegue che la eventuale nullità del decreto di latitanza, quando non sia dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado dal difensore di fiducia nel frattempo nominato dall’imputato latitante dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio, resta sanata (Sez. 6, n. 10957 del 24/2/2015, Benmimoun, Rv. 262634 - 01). Nella vicenda in esame, il difensore di fiducia di SA, nominato anche domiciliatario dell’imputato e munito di procura speciale, è comparso in udienza e non ha mai eccepito la nullità della vocatio in ius, né nel giudizio di primo grado, né con l’atto di appello da lui ritualmente proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma. In tal modo, ne è risultata una situazione in cui, per effetto della nomina del difensore di fiducia e del suo continuativo intervento in giudizio, è possibile affermare che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo e, al tempo stesso, ritenere che la eventuale nullità si sia sanata a seguito del fatto che non è stata tempestivamente fatta valere in sede di cognizione. Peraltro, quando la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato inficia la validità della citazione a giudizio e travolge ogni atto successivo, si verteva, a ben vedere, nei diversi casi di imputato che era stato rappresentato in giudizio da un difensore d’ufficio (Sez. 2, n. 33618 dell’11/6/2021, Jihnawi, Rv. 281864 - 01) ovvero di imputato egualmente assistito da difensore d’ufficio che oltretutto aveva espressamente eccepito sin dal primo grado la nullità della notifica (Sez. 1, n. 17703 del 4/3/2010, Rozsaffy, Rv. 247061 - 01). In ogni caso, è da ritenersi che, come condivisibilmente affermato da una recente pronuncia di questa Sezione, relativa proprio a un caso in cui il condannato aveva chiesto di dichiarare non esecutiva la condanna per le irregolarità del decreto di latitanza (Sez. 1, n. 38852 del 18.9.2024, Lauria, n.m.), in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione, con la conseguenza che deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. Si tratta di decisione che, del resto, si pone nel solco di Sezioni unite Lovric, in cui è stato affermato il principio secondo cui anche le nullità assolute ed 9 insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 5. Alla luce di quanto sin qui osservato, pertanto, il collegio non ritiene di esaminare specificamente la questione della dedotta nullità del decreto di latitanza di SA, in quanto anche l’eventuale fondatezza della censura non avrebbe come conseguenza l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Si tratta, infatti, di un passaggio della motivazione del provvedimento che non può ritenersi decisivo, nel senso che, ove pure si dovesse arrivare a considerare affetto da nullità il decreto di latitanza, non verrebbe meno la correttezza della soluzione raggiunta dal giudice dell’esecuzione. Ciò che rileva, per quanto valutato, è che, dal momento in cui ha nominato un difensore di fiducia, l’imputato ha dimostrato di avere conoscenza effettiva del processo e si è concretamente giovato dell’assistenza del legale, il quale – ne ha dato atto, non smentita dal ricorso, la Corte d’appello – ha seguito i due gradi di giudizio di merito, proponendo anche appello e comunque ricevendo, dal momento della sua individuazione come domiciliatario, regolari notifiche ex art. 161 cod. proc. pen. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO AL SC Centofanti