Art. 14. Servizi di gestione dei rifiuti 1. All' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni». 2. All' articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e alla copertura dei costi efficienti. 1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale». 3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le parole: «e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)» sono soppresse. Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell' art. 238, comma 10 , e dell' art. 202, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge: «Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). - Omissis. 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Omissis.». «Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1. L'Autorita' d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformita' ai criteri di cui all' art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonche' con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalita' e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. 1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e alla copertura dei costi efficienti. 1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale. 2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantita' di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. 3. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in particolare, del peso che gravera' sull'utente sia in termini economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico. 4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali gia' esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio. 5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell' art. 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994 . 6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell' art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all' art. 2112 del codice civile .». - Si riporta il testo dell'art. 224, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , come modificato dalla presente legge: «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - Omissis. 5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'art. 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce: 1. la copertura dei costi di cui all'art. 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo; 2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.».
Versione
27 agosto 2022
27 agosto 2022
Commentario • 1
- 1. Arera ha pubblicato gli standard tecnici per smaltimento e recupero rifiutiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 14 settembre 2022
ARERA ha pubblicato la Delibera 06/09/2022, n. 413/2022/R/RIF “Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. La delibera prevede un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall'articolo 14, comma 2, della Legge 118/2022)
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 11/04/2025, n. 1769Provvedimento: […] 152/2006 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020 ed ex art. 14, comma 1 della Legge 118/2022, nonché dell'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006, dell'art. 21, comma 1 e anche dell'art. 25, comma 1 del Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti e che il regolamento del Comune diLeggi di più...
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