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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 753/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
i elett. dom. in Carinola (CE) alla via Arena n. 9, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanze di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 03/02/2023, a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Napoli Nord – RG 5414/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione n. OI- 000189967 – n. OI- 000188858 – n. OI-000068855 – n. OI-000069207, notificate in data 21/03/2022, relative a sanzioni amministrative riferite agli anni 2011 e 2012, per la complessiva somma di € 85.000,00. Lamentava, tra l'altro la mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento, nonché la sproporzione delle sanzioni comminate, precisando di aver provveduto al pagamento delle somme riportate nelle cartelle esattoriali presso l'ente riscossore e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, concludeva chiedendo “A. Dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità delle Ordinanze–Ingiunzione n. OI000189967 – n. OI- 000188858 – n. OI- 000068855 – n. OI-000069207 emesse dall' Sede di Caserta e notificate in data CP_1
21/03/2022, nonché delle sanzioni accessorie;
B dine, applicare il minimo della sanzione edittale”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, dedotto il pagamento tardivo delle CP_1 ritenute previdenziali, precisava di aver proceduto alla rideterminazione delle sanzioni, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa, a seguito di rinvii, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, in cui le parti davano atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. ricevuta del Modello F24 dell'08/02/2025), si evince il pagamento degli importi sottesi alle ordinanze di ingiunzione, così come rideterminati (note di rettifica 2011 e 2012 depositate da parte resistente il 10/03/2025), circostanza confermata dall'ente previdenziale nella nota di deposito e all'odierna udienza. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento degli importi oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Le spese di lite si compensano integralmente, stante l'intervento normativo in corso di causa, che comportava la rideterminazione delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 753/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
i elett. dom. in Carinola (CE) alla via Arena n. 9, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanze di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 03/02/2023, a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Napoli Nord – RG 5414/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione n. OI- 000189967 – n. OI- 000188858 – n. OI-000068855 – n. OI-000069207, notificate in data 21/03/2022, relative a sanzioni amministrative riferite agli anni 2011 e 2012, per la complessiva somma di € 85.000,00. Lamentava, tra l'altro la mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento, nonché la sproporzione delle sanzioni comminate, precisando di aver provveduto al pagamento delle somme riportate nelle cartelle esattoriali presso l'ente riscossore e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, concludeva chiedendo “A. Dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità delle Ordinanze–Ingiunzione n. OI000189967 – n. OI- 000188858 – n. OI- 000068855 – n. OI-000069207 emesse dall' Sede di Caserta e notificate in data CP_1
21/03/2022, nonché delle sanzioni accessorie;
B dine, applicare il minimo della sanzione edittale”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, dedotto il pagamento tardivo delle CP_1 ritenute previdenziali, precisava di aver proceduto alla rideterminazione delle sanzioni, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa, a seguito di rinvii, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, in cui le parti davano atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (cfr. ricevuta del Modello F24 dell'08/02/2025), si evince il pagamento degli importi sottesi alle ordinanze di ingiunzione, così come rideterminati (note di rettifica 2011 e 2012 depositate da parte resistente il 10/03/2025), circostanza confermata dall'ente previdenziale nella nota di deposito e all'odierna udienza. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento degli importi oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Le spese di lite si compensano integralmente, stante l'intervento normativo in corso di causa, che comportava la rideterminazione delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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