Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 50391
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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La previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Quando non è consentito nei procedimenti di competenza al giudice di pace un termine diverso di legge
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 50391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50391
Data del deposito : 12 dicembre 2019

Testo completo