Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Quando non è consentito nei procedimenti di competenza al giudice di pace un termine diverso di leggeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 50391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50391 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
150391-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 2337 Sent. N. PU 27 settembre 2019- Reg. Gen. N. 42384/2018 Composta da: - Presidente Dott. Mirella Cervadoro - Consigliere Dott. Alfredo Mantovano - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Stefano Filippini - Consigliere Dott. Vittorio Pazienza - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LI RA nato a [...] il [...] PARTI CIVILI: ZZ ON, IT Annunziata avverso la sentenza emessa il 17/05/2018 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Carchia del foro di Benevento, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LI RA avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 17/05/2018 che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello del LI avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino del 27/03/2017 con la quale costui era stato dichiarato responsabile del reato di minacce e condannato a pena pecuniaria oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. la Lamenta il ricorrente l'erronea dichiarazione di inammissibilità attesa la tempestiva presentazione dell'atto di appello, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza di primo grado, la cui motivazione era stata depositata oltre il termine consentito dalla legge e mai notificata all'imputato ed al suo difensore di fiducia.
2. Il motivo di ricorso è fondato. In base al secondo comma dell'art. 548 cod. proc. pen. quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. l'avviso di deposito è notificato alle parti private cui spetta il diritto d'impugnazione nonché a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Afferma il tribunale nel provvedimento impugnato che il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza appellata in data 27/03/2017, riservando la motivazione in quaranta giorni e depositandola il successivo 05/05/2017, con la conseguenza che l'appello sarebbe tardivo perché proposto il 16/06/2017, ben oltre trenta giorni dalla scadenza del termine indicato in dispositivo.
3. La conclusione è errata. La prevalente giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, anche di recente, che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito;
dal principio pur correttamente richiamato dal tribunale deriva tuttavia il duplice corollario - che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e, inoltre, che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, sent. n. 11656 del 24/02/2012 - dep. 27/03/2012 - Rv. 252963; sez. 4, sent. n. 21243 dell'11/04/2014 - dep. 26/05/2014 - Rv. 260297; sez. 4, sent. n. 16148 del 14/03/2017 - dep. 30/03/2017 - Rv. 269608). Anche l'indirizzo del tutto minoritario secondo cui la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non impedirebbe che il Giudice di Pace possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore di quindici giorni, con la 2 la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello, afferma al contempo in motivazione che "in ogni caso, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 544 c.p.p., comma 3, è opinione diffusa che, in caso di deposito della motivazione oltre quindici giorni, si debba applicare la disciplina di cui all'art. 548 c.p.p., comma 2, con notifica dell'avviso di deposito all'interessato con i conseguenti effetti per la materia dell'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 585 c.p.p. La disciplina delle impugnazioni rappresenta, infatti, un unicum organico, la cui applicabilità ai procedimenti celebrati dinanzi al giudice di pace va valutata unitariamente, per non creare falle o incertezze in una materia che attiene a diritti fondamentali delle parti del processo ed evitare che gli interessati siano tratti in inganno da una indicazione proveniente dallo stesso organo giudicante" (Cass. sez. 5, sent. n. 40037 del 10/07/2014 - dep. 26/09/2014 - Rv. 260301).
4. In base a tanto deve affermarsi la tempestività dell'appello proposto da LI RA, risultando dagli atti (epigrafe della sentenza del Giudice di Pace) che l'avviso di deposito della motivazione non fu notificato al difensore ed all'avvocato di fiducia (sull'erroneo presupposto della tempestività di tale deposito e della legittimità del termine indicato in dispositivo) e che, quindi, il termine per impugnare non iniziò a decorrere ai sensi dell'art. 585 comma 2 cod. proc. pen;
solo la (presumibile) casuale conoscenza del deposito consentì infatti la proposizione dell'appello da parte del nuovo difensore di fiducia. La sentenza va dunque annullata senza rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio d'appello. Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mirelle Cervadoro Dott. Luigi Agostinacchio COULERIA SE 1-2012 2019 M ere PORE 3