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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2456/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to CAVETTI CIRO e IA DANIELA, rappresentata e difesa dall'avv.to POSILLIPO
CARMELA tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marcianise (CE) in data 30.09.1995, dalla cui unione sono nate i figli (il 14.02.1996), Per_1 Per_2
(il 4.07.1998) e (il 9.11.2003); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 4485/2023 del 23/11/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: All'udienza cd. cartolare del 14.03.2025 il giudice, rilevato che le parti nel ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio non facevano alcun riferimento alle spese straordinarie per il figlio , rinviava all'udienza cartolare del 16.04.2025 onerando le parti a fornire i Per_3
dovuti chiarimenti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 16.04.2025 le parti rappresentavano quanto segue:
considerato che la condizione relativa al mantenimento del figlio , oggi maggiorenne, è Per_3
già stata concordata con il giudizio di separazione;
ritenuto che
non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 30.09.1995 da , nato a [...] il [...], e IA DANIELA, nata a Parte_1
Maddaloni (CE) il 12.11.1975, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 198, parte II, serie A, anno 1995);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2456/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2024 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to CAVETTI CIRO e IA DANIELA, rappresentata e difesa dall'avv.to POSILLIPO
CARMELA tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marcianise (CE) in data 30.09.1995, dalla cui unione sono nate i figli (il 14.02.1996), Per_1 Per_2
(il 4.07.1998) e (il 9.11.2003); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 4485/2023 del 23/11/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: All'udienza cd. cartolare del 14.03.2025 il giudice, rilevato che le parti nel ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio non facevano alcun riferimento alle spese straordinarie per il figlio , rinviava all'udienza cartolare del 16.04.2025 onerando le parti a fornire i Per_3
dovuti chiarimenti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 16.04.2025 le parti rappresentavano quanto segue:
considerato che la condizione relativa al mantenimento del figlio , oggi maggiorenne, è Per_3
già stata concordata con il giudizio di separazione;
ritenuto che
non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 30.09.1995 da , nato a [...] il [...], e IA DANIELA, nata a Parte_1
Maddaloni (CE) il 12.11.1975, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 198, parte II, serie A, anno 1995);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio