Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 458
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Sentenza 15 gennaio 2026

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    Omesso adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4946/2022

    Il giudice rileva che il pagamento delle spese di lite nel processo tributario può essere richiesto con il giudizio di ottemperanza se non eseguito spontaneamente dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Esclude inoltre la necessità di costituzione in mora, il passaggio in giudicato della sentenza, la preventiva emissione di fattura e la sanzione di inammissibilità per omesso deposito del doppio originale. Rileva che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza. Prende atto che l'Amministrazione ha effettuato pagamenti per le controversie instaurate dal ricorrente, imputabili ai giudizi pendenti.

  • Accolto
    Liquidazione spese di ottemperanza

    Le spese e competenze della procedura di ottemperanza vengono liquidate nei minimi tariffari in Euro 190,00 oltre accessori di legge ed IVA se dovuta, stante la minima complessità della questione, il comportamento processuale di controparte e la tempestiva definizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 458
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 458
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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