TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. LE OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 499/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Giovan Battista Greco
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro nata ad [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Apollonia Fodale
(pec domiciliazione: , Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da proposta conciliativa formulata con ordinanza del 25.9.2025
accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 29.7.1986 a IC Controparte_1
(TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IC (TP)
anno 1986 al n. 34, Parte II, Serie A e che dalla loro unione sono nati in IC (TP) in data
23.9.1989 il figlio ed in data 20.11.1992 l'altro figlio . Per_1 Per_2
Ha avanzato domanda di separazione personale nei confronti della coniuge, essendosi incrinato il rapporto coniugale tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonché, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente, che, pur aderendo alla domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo al coniuge e tra le condizioni ha domandato di disporre che le corrisponda il 40% Parte_1
dell'indennità percepita a titolo di TFR.
*****
Con ordinanza del 25.9.2025 le parti sono state invitate a valutare la percorribilità
della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
“1) assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
2) rinunzia ad opera di parte resistente della domanda di addebito e della domanda di riserva
del 40% del TFR, con riserva di formulare tale ultima domanda in separato giudizio;
3) rinunzia ad opera delle parti della domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio,
con riserva di formularla in separato giudizio dopo il, comunque necessario, passaggio in giudicato
della sentenza di separazione;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
A seguito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con cui le parti hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni di cui alla predetta proposta già accettata,
la causa è stata posta in decisione.
*****
Tanto premesso, essendo pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza e ritenuto l'accordo tra le stesse non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, va disposta la separazione personale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c. in conformità alle sopra esposte condizioni dell'accettata proposta conciliativa.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
24.12.1961 (C.F.: ) e nata ad [...] C.F._1 Controparte_1
l'8.4.1961 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2
in data 29.7.1986 a IC (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di IC (TP) anno 1986 al n. 34, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alla
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 25.9.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite tra le parti;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani in data 12.12.2025
Il Presidente rel./est.
LE OL
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. LE OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 499/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Giovan Battista Greco
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro nata ad [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Apollonia Fodale
(pec domiciliazione: , Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da proposta conciliativa formulata con ordinanza del 25.9.2025
accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 29.7.1986 a IC Controparte_1
(TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IC (TP)
anno 1986 al n. 34, Parte II, Serie A e che dalla loro unione sono nati in IC (TP) in data
23.9.1989 il figlio ed in data 20.11.1992 l'altro figlio . Per_1 Per_2
Ha avanzato domanda di separazione personale nei confronti della coniuge, essendosi incrinato il rapporto coniugale tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonché, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la resistente, che, pur aderendo alla domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo al coniuge e tra le condizioni ha domandato di disporre che le corrisponda il 40% Parte_1
dell'indennità percepita a titolo di TFR.
*****
Con ordinanza del 25.9.2025 le parti sono state invitate a valutare la percorribilità
della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
“1) assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
2) rinunzia ad opera di parte resistente della domanda di addebito e della domanda di riserva
del 40% del TFR, con riserva di formulare tale ultima domanda in separato giudizio;
3) rinunzia ad opera delle parti della domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio,
con riserva di formularla in separato giudizio dopo il, comunque necessario, passaggio in giudicato
della sentenza di separazione;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
A seguito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con cui le parti hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni di cui alla predetta proposta già accettata,
la causa è stata posta in decisione.
*****
Tanto premesso, essendo pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza e ritenuto l'accordo tra le stesse non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, va disposta la separazione personale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c. in conformità alle sopra esposte condizioni dell'accettata proposta conciliativa.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
24.12.1961 (C.F.: ) e nata ad [...] C.F._1 Controparte_1
l'8.4.1961 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2
in data 29.7.1986 a IC (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di IC (TP) anno 1986 al n. 34, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alla
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 499/2025
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 25.9.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite tra le parti;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani in data 12.12.2025
Il Presidente rel./est.
LE OL
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile