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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Paolo Piana Giudice Relatore dott. Giorgio Latti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del Tribunale promossa da denominazione Parte_1 abbreviata (C.F. ), in liquidazione, in persona del liquidatore e Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante nato a [...] il 24 12.970 (c.f. Parte_3
; con il patrocinio dell'avv. Angela SIDONI (c.f. C.F._1
) e dell'avv. Barbara MARONGIU (c.f. ); C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Piazza Gramsci 22 – Cagliari, presso i difensori;
attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avvocatura Controparte_1 P.IVA_2 dello Stato, distretto di Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato all' Parte_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 : Parte_2
1.1 ha proposto querela di falso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso, che si trova presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari;
2) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale
n. 76296082066;
3) dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 76296082066;
4) con vittoria di spese competenze del presente giudizio.
1.1 ha esposto:
- che emise a carico di l'intimazione di pagamento CP_2 Parte_2 numero 02520159016645447000, contenente il ruolo n. 2013/802746 emesso dall' ; Parte_4
- che l'intimazione venne emessa in virtù dell'avviso di accertamento numero
TW3031000207/2013, che si assumeva essere stato notificato il 30/05/2013 con consegna – a mani del legale rappresentante di presso Controparte_3 il suo domicilio in Selargius via Bellini n 7 – della raccomandata postale
76296082066-2, inviata dall'ufficio postale di Selargius e, pertanto, asseritamente divenuto definitivo per mancata opposizione;
- che non aveva mai ricevuto il suddetto avviso di accertamento, né a Parte_3 mani, né con raccomandata postale, in quanto non aveva sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, e neppure una raccomandata informativa dal “messo comunale, speciale e/o postale”;
- che l'attestazione contenuta nella relata di notifica prodotta dall' Parte_4 era falsa, perché non corrispondeva al vero che l'atto fosse stato consegnato a mani del
Pt_5
- che la firma apposta sull'avviso di ricevimento era palesemente difforme da quella del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 come si evinceva dalle copie dei documenti di riconoscimento che ha prodotto Pt_3 con l'atto di citazione (doc. n. 1 e n. 2).
- che il 30/05/2013 non si trovava presso la sua residenza;
Parte_3
- che l'avviso di ricevimento della raccomandata era stato prodotto insieme all'avviso di accertamento dalla davanti alla Commissione Parte_4
Tributaria Provinciale di Cagliari, ove pendeva il procedimento promosso da Parte_2
, volto a ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare ex art. 47 DLgs
[...]
546/1992, dell'avviso di accertamento n. TW30310002072013 e del ruolo n.
2013/802746 emesso dall' e riportato nell'intimazione ad Parte_4 adempiere n. 02520159016645447000 notificata a mezzo lettera raccomandata AR il
29/10/2015;
1.2 ha prodotto documenti così descritti:
«1) Copia documento d'identità del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
2) Copia del passaporto del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
3) Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76296082066.»
2. Costituitasi in giudizio a mezzo comparsa depositata il 22/06/2017, l' Parte_4
:
[...]
2.1 ha obiettato:
- che l'attrice non contestava che l'Ufficiale Postale si fosse recato il 30/05/2013 presso il domicilio del suo liquidatore in Selargius via Bellini 27, e che ivi Parte_3 avesse trovato persona alla quale consegnò l'atto e che lo sottoscrisse per ricevuta col nome “ ”; Persona_1
- che ciò bastava a far considerare valida la notifica, essendo noto che l'ufficiale postale non identificava chi riceve l'atto ma si limitava a dare atto di averlo consegnato nel luogo di residenza o domicilio del destinatario e di quanto dichiarato e fatto dalla persona ivi reperita;
- che per infirmare la validità della notifica dell'avviso di accertamento l'attrice avrebbe dovuto allegare la falsità dell'avviso di accertamento, non già sotto il profilo che la firma non era autentica, bensì sotto il profilo che l'ufficiale postale non Parte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 aveva trovato nessuno a casa sua perché nessuno era presente;
- che, diversamente ragionando, chiunque avesse voluto eludere il sistema delle notifiche postali avrebbe potuto chiedere alla persona convivente o addetta alla casa, ovvero occorrendo anche ad un estraneo che si fosse prestato, di firmare gli avvisi indicando il nome di altra persona convivente o addetta alla casa;
2.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «l'Avvocatura dello Stato si rimette alla decisione che l'Ill.mo Tribunale vorrà adottare, confermando sin d'ora, peraltro, la volontà di avvalersi dell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2»
2.3 ha prodotto documenti così descritti:
«- avviso di accertamento n. TW 3031000207/2013, con relata di notifica e avviso di ricevimento n. 76296082066-2;
- invito a comparire n. TW 3I11000583/2013, correlata di notifica e avviso di ricevimento
N76407783409-8»
1) Copia documento d'identità del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
2) Copia del passaporto del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
3) Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76407783409-8.»
3. Nella prima udienza tenutasi il 19/07/2017, l'attrice ha genericamente contestato la comparsa di costituzione e risposta ed ha chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc;
la convenuta si è riportata alla comparsa;
il giudice cui la causa era assegnata ha assegnato alle parti termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc.
4. Nessuna delle parti ha depositato le prime memorie prevista da detta norma.
5. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/10/2017, la società attrice ha depositato documenti e ha insistito affinché il giudice incaricasse un consulente tecnico d'ufficio di accertare l'autenticità della firma presente nella relata di notifica oggetto di querela di falso.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/10/2017,
l'Amministrazione convenuta ha chiesto l'assunzione della testimonianza dell' Tes_1
sul seguente capitolo: «vero che l' ufficiale postale ebbe a recarsi il 30 maggio
[...]
2013, nell' ora che il teste vorrà indicare, nella residenza e/ o domicilio fiscale del legale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 rappresentante dell' attrice in Selargius, via Bellini 27 e che ivi trovò persona dichiaratasi capace e convivente, alla quale consegnò l'atto e che sottoscrisse per ricevuta apponendo l' apparente sottoscrizione ”?» Parte_3
7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07/11/2017, la società attrice ha contestato le ammissioni attribuitele dalla convenuta in comparsa e si è opposta all'assunzione della prova orale chiesta dalla convenuta, “perché generica nella sua formulazione”.
8. Con ordinanza del 14/10/2020, depositata il 16/10/2020, il giudice istruttore cui la causa era assegnata, si è così pronunciato:
OMISSIS «esaminati gli atti, rilevato in particolare che l'Amministrazione, nel contestare la necessità di dar corso a un procedimento incidentale teso a verificare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento da persona qualificatasi come , con il dedurre la prova per Parte_3 testi per la circostanza che “persona dichiaratasi capace e convivente sottoscrisse l'atto” sembra aver implicitamente riconosciuto la non sostanziale appartenenza al di tale Pt_3 firma;
ritenuto che
tale circostanza da sola non può essere considerata decisiva e concludente essendosi affermato che “non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei confronti la quale è stata proposta” (Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2011, n. 12130), si osserva;
si è ripetutamente affermato che fuoriesce dall'ambito del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità
o meno. Non si ravvisano, peraltro, ragioni per discostarsi dall'orientamento sicuramente prevalente, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'articolo 2700 cod. civ. in ordine le dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 avvenuti in sua presenza;
“pertanto il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto in particolare di non aver mai a posto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto a imperizia leggerezza o negligenza dell'agente postale” (cfr, tra le molte, Cass. 22/11/2022, n. 24852; Cass. 1 Marzo 2003 n. 3965. Tribunale Vicenza, 17/04/2020, n. 776; Tribunale Latina, sez. II, 31/01/2019, n. 274). ptm autorizza la proposizione della querela di falso avverso l'avviso del ricevimento n. 76296082076, fissa per l'interpello di cui all'art 221 c.p.c. E per la presentazione della querela l'udienza del 17 del 2025, 09:30 disponendo che a cura della cancelleria essere data comunicazione al pubblico ministero;
si comunichi» OMISSIS
9. L'ordinanza è stata comunicata al Pubblico Ministero, il quale ha apposto il suo visto il
19/03/2021.
10. Nell'udienza del 17/03/2021, alla presenza del Pubblico Ministero, avendo constatato che nessuna delle parti era comparsa, il Giudice ha rinviato all'udienza del 09/06/2021 per i provvedimenti previsti dagli articoli 181 e 309 cpc.
11. Nell'udienza del 09/06/2021, le parti non sono comparse ed il giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo.
12. Con provvedimento senza data depositato il 17/06/2021, il giudice istruttore ha revocato il provvedimento di cancellazione ed estinzione, avendo rilevato che non era stato comunicato alle parti il verbale dell'udienza del 17/03/2021, ed ha fissato l'udienza del
30/09/2021.
13. Nell'udienza del 30/09/2021 è comparso unicamente il difensore dell'attrice, il quale ha insistito per l'accoglimento della domanda. Il giudice istruttore cui la causa era assegnata, avendo ritenuto “opportuno, al fine della prosecuzione del procedimento per querela di falso che anche la convenuta formuli le determinazioni al riguardo”, ha rinviato all'udienza del 12/01/2022 e ha disposto la comunicazione del verbale alla Convenuta a cura della Cancelleria.
14. Con nota depositata il 13/11/2022 l : Parte_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 12.1 ha formulato riserva di gravame avverso l'ordinanza del 14/10/2020 ed ha insistito per la declaratoria d'inammissibilità della querela di falso e in tutte le altre eccezioni preliminari sollevate, osservando:
- «che essa [l'ordinanza] muove dal presupposto - non ricorrente nel caso di specie - che l'avviso di accertamento tributario sia stato notificato nelle forme della notifica degli atti giudiziari (a mezzo posta: l. n. 890/1982)»;
- che «Nella presente fattispecie, viceversa, l'avviso di accertamento è stato, semplicemente, notificato a mezzo posta, come pure consentito dal d.p.r. n.
600/1973»;
- che «Debbono, conseguentemente, trovare applicazione le comuni regole relative alla consegna dei pieghi postali e, in particolare, della corrispondenza a mezzo raccomandata a.r.»;
- che «Non viene in considerazione, pertanto, un'attività delegata dall'Ufficiale
Giudiziario all'agente postale ma un'attività propria di quest'ultimo.»;
- che «L'agente postale, d'altro canto, non attesta l'identità della persona che sottoscrive l'avviso (salvo che il ritiro del piego avvenga nell' ufficio postale).»
12.2 in subordine, ha confermato di volersi avvalere del documento oggetto di querela nel processo tributario, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c.».
15. Nell'udienza del 12/01/2022 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. Il giudice si è riservato di decidere.
16. Con ordinanza del 17/01/2022, depositata il 18/01/2022, il giudice istruttore al quale la causa era assegnata ha nominato una consulente tecnica d'ufficio esperta grafologa «Con riserva di specificazione puntuale dei quesiti all'atto del conferimento dell'incarico nel contraddittorio tra le parti» ed ha fissato l'udienza del 19/05/2022 per la comparizione della Consulente.
17. Nell'udienza del 19/05/2022:
- il difensore dell'Amministrazione convenuta ha chiesto che il quesito venisse esteso alla firma delle persone conviventi con nel domicilio di Selargius, via Persona_2
Bellini 27;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 - il difensore della Società attrice sì è opposto;
- il giudice istruttore ha incaricato la consulente tecnica d'ufficio di rispondere al seguente quesito: «accerti il CTU, l'autenticità della sottoscrizione attribuita al Sig.
, nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2 e atto di accertamento n. Persona_1
TW 3031000207/2013, utilizzando come scrittura di comparazione anche la sottoscrizione opposta, alla produzione 3».
18. Con nota del 19/06/2017, depositata in cancelleria il 20/05/2017, l'Amministrazione convenuta ha depositato l'originale dei documenti da sottoporre all'esame della
Consulente tecnica d'ufficio.
19. Il 05/12/2022 è stata depositata la relazione peritale, nella quale la Consulente:
17.1 ha spiegato di avere utilizzato come scritture di comparazione:
- la produzione n. 3 di parte convenuta, ossia avviso di ricevimento 76407783409-8 del
22.3.2013;
- il saggio grafico reso dal Sig. in sede di operazioni peritali. Parte_3
17.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La sottoscrizione attribuita al Sig.
[...]
nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2 e atto di accertamento n. TW Per_1
3031000207/2013, non è autografa di non è stata tuttavia utilizzata come Parte_3 scrittura di comparazione la sottoscrizione opposta, alla produzione 3 in quanto si è dimostrato, nel corso della relazione di Ufficio, come questa sia compatibile con la firma disconosciuta X ma non con la scrittura autografa del . Pt_3
20. Con decreto del 07/12/2022, depositato il 09/12/2022, il giudice istruttore ha liquidato
2.089,41 euro a favore della CTU, oltre accessori di legge, che ha posto a carico della parte attrice.
21. Con nota depositata il 15/12/2022 la consulente d'ufficio ha chiesto che il giudice ponesse detto importo a carico delli parti in solido.
22. Il giudice ha accolto l'istanza con ordinanza del 21/12/2022, depositata il 22/12/2022
23. Nell'udienza del 15/03/2023:
21.1 la difesa erariale ha lamentato che la consulente tecnica d'ufficio non aveva risposto all'ultima parte del quesito «che le imponeva riassumere come scrittura di comparazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 anche la sottoscrizione apposta in calce alla produzione 3» e che il giudice non si era ancora pronunciato sulla richiesta di ammissione della prova per testi formulata nell'interesse dell' ; Parte_4
21.2 la difesa della società attrice ha obiettato che la consulenza tecnica d'ufficio era esaustiva ed ha chiesto che non venisse ammessa la prova per testi indicata dalla controparte, in quanto, a suo dire, superata dall'esito della consulenza;
21.3 il giudice istruttore cui la causa era assegnata ha fissato una nuova udienza per la comparizione della Consulente, avendo “rilevato che il CTU non ha fornito risposta a uno dei quesiti richiesti”.
24. Con provvedimento presidenziale del 21/07/2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice istruttore/estensore, in seguito a variazione tabellare.
25. Nell'udienza del 12/10/2023 il giudice ha incaricato la consulente tecnica d'ufficio di
«accertare se la firma posta sulla produzione n. 3 di parte convenuta sia redatta dalla stessa mano che ha redatto la firma contestata» ed ha assegnato i termini previsti dall'articolo 195 cpc
26. Il 12/12/2023 è stata depositata la nuova relazione peritale, nella quale la consulente tecnica d'ufficio ha concluso affermando che «La firma apposta sulla produzione n. 3 di parte convenuta è stata redatta dalla stessa mano che ha redatto la firma contestata già versata e depositata al fascicolo telematico con ctu datata 5.12.2022».
27. Con decreto del 10/02/2024, il giudice istruttore ha liquidato 2.089,41 euro a favore della
Consulente, oltre accessori di legge, che ha posto a carico delle parti in solido.
28. Nell'udienza del 27/03/2024:
- legale rapp.te della società attrice, ha dichiarato: «confermo la Persona_1 querela di falso formulata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio».
- i difensori della società attrice hanno sostenuto l'irrilevanza dell'ulteriore accertamento svolto dalla CTU ed hanno chiesto che il giudice fissasse una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione, istanza cui si
è associata la difesa erariale;
29. Nell'ultima udienza i difensori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 giudice ha assegnato i termini previsti dall'art 190 cpc ed ha tenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
****
30. Essendo funzionale a valutare la rilevanza probatoria del documento che si assume essere falso, il giudizio internale di ammissibilità della querela di falso è riservato al giudice del processo nel quale il documento è prodotto come mezzo di prova, quando la querela di falso è proposta invia incidentale.
Detto giudizio non va invece operato quando, come nel caso in esame, la querela di falso è proposta in via principale, con riguardo a un documento prodotto in un altro processo.
31. La domanda deve essere respinta per le seguenti ragioni.
31.1 La querela di falso è lo strumento attraverso il quale i documenti assistiti da fede privilegiata ne vengono privati.
31.2 L'avviso di ricevimento (cartolina verde) della lettera raccomandata n. 76296082066-
2, redatto dall'Ufficiale Postale, è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso soltanto riguardo:
- al fatto che il 30/05/2013 la lettera sia stata consegnata in Selargius, via Bellini n 7, a persona qualificatasi come presso il suo domicilio in Selargius via Parte_3
Bellini n 7;
- al fatto che detta persona abbia apposto la firma “ ” davanti all'Ufficiale Parte_3
Postale.
31.3 Il documento in esame non è invece dotato di fede privilegiata riguardo al fatto che detta persona fosse davvero perché l'Ufficiale Postale, che in questo caso Parte_3 non agiva su delega dell'Ufficiale Giudiziario, non era tenuto all'identificazione del Par firmatario (come è invece previsto dall'art. 139 cpc per ed infatti non ha attestato di averla effettata effettuata.
31.4 Nella comparsa conclusionale depositata il 04/01/2025, la società attrice ha obiettato che con Ordinanza del 28/02/2023 (non ha menzionato il numero), la Corte di Cassazione avrebbe chiarito che «contestare di non avere sottoscritto le relate di notifica e di non averle ricevute equivale – anche solo implicitamente – a contestare il fatto storico
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 attestato dal postino [...] ossia che un soggetto avesse dichiarato all'agente postale di essere (OMISSIS) e di essere il soggetto legittimato a ricevere la notifica», e ciò in applicazione del principio per cui “il più contiene il meno”.
31.5 Quand'anche detta tesi (che piuttosto che affermare un principio di diritto opera una valutazione di fatto) fosse condivisibile, non gioverebbe per l'accoglimento della querela di falso, che nel caso in esame deve essere respinta per difetto di prova della falsità, considerato che la circostanza – accertata tramite consulenza tecnica d'ufficio – che la persona che ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento non sia non Persona_1 comporta, di per sé la falsità del documento, essendo a tal fine necessario provare che l'ufficiale postale non si è recato presso l'abitazione del e che una persona ivi Pt_5 reperita non ha detto di essere e non ha firmato col suo nome, prova che Parte_3
l'attore non ha affatto fornito non avendo indicato mezzi istruttori a tal fine.
31.6 Pur essendo sufficiente a giustificare il rigetto della querela di falso il mancato assolvimento dell'onere della prova di cui si è detto, occorre osservare come nel caso in esame sia stato addirittura acquisito un elemento probatorio che convince positivamente della veridicità delle attestazioni dell'Ufficiale Postale assistite da fede privilegiata (quelle indicate al punto 3.1 che precede).
Si tratta dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76407783409-8, anche questa consegnata in Selargius via Bellini n 7 a persona qualificatasi come Parte_3
(prodotta dall' quale documento n. 3 con la comparsa di Pt_4 Parte_4 costituzione e risposta), ma in data 22/03/2013, recante la medesima firma “
[...]
, che la CTU ha accertato essere redatta dalla stessa mano che ha apposto quella Pt_3 presente nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2, del 30/05/2013, oggetto di querela.
Non avendo l'attore non ha mai mosso contestazioni con riguardo alla veridicità delle attestazioni assistite da fede privilegiata che il documento contiene (anche in questo caso limitate al fatto che il 22/03/2013 la lettera sia stata consegnata in Selargius, via Bellini n
7, a persona qualificatasi come presso il suo domicilio in Selargius via Parte_3
Bellini n 7 e che detta persona abbia apposto la firma “ davanti Parte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 all'Ufficiale Postale), esso comprova la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso oggetto di querela e quindi l'ipotesi, formulata dalla difesa erariale fin dalla comparsa di costituzione e risposta, che entrambi gli avvisi siano stati firmati col nome del Pt_5 dalla stessa persona presente nel domicilio del destinatario sia in occasione della consegna delle due lettere raccomandate rispettivamente il 22/03/2013 ed il 30/05/2013.
32. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico di dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti
33. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 per cause di valore indeterminabile complessità media.
PER QUESTI MOTIVI
34. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta la domanda formulata dall'attore.
b. condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese processuali, così liquidate:
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.416,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 3.738,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.759,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 10.860,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
il giudice relatore la presidente
Paolo Piana Maria Grazia Cabitza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Paolo Piana Giudice Relatore dott. Giorgio Latti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del Tribunale promossa da denominazione Parte_1 abbreviata (C.F. ), in liquidazione, in persona del liquidatore e Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante nato a [...] il 24 12.970 (c.f. Parte_3
; con il patrocinio dell'avv. Angela SIDONI (c.f. C.F._1
) e dell'avv. Barbara MARONGIU (c.f. ); C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Piazza Gramsci 22 – Cagliari, presso i difensori;
attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avvocatura Controparte_1 P.IVA_2 dello Stato, distretto di Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato all' Parte_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 : Parte_2
1.1 ha proposto querela di falso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso, che si trova presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari;
2) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale
n. 76296082066;
3) dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 76296082066;
4) con vittoria di spese competenze del presente giudizio.
1.1 ha esposto:
- che emise a carico di l'intimazione di pagamento CP_2 Parte_2 numero 02520159016645447000, contenente il ruolo n. 2013/802746 emesso dall' ; Parte_4
- che l'intimazione venne emessa in virtù dell'avviso di accertamento numero
TW3031000207/2013, che si assumeva essere stato notificato il 30/05/2013 con consegna – a mani del legale rappresentante di presso Controparte_3 il suo domicilio in Selargius via Bellini n 7 – della raccomandata postale
76296082066-2, inviata dall'ufficio postale di Selargius e, pertanto, asseritamente divenuto definitivo per mancata opposizione;
- che non aveva mai ricevuto il suddetto avviso di accertamento, né a Parte_3 mani, né con raccomandata postale, in quanto non aveva sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, e neppure una raccomandata informativa dal “messo comunale, speciale e/o postale”;
- che l'attestazione contenuta nella relata di notifica prodotta dall' Parte_4 era falsa, perché non corrispondeva al vero che l'atto fosse stato consegnato a mani del
Pt_5
- che la firma apposta sull'avviso di ricevimento era palesemente difforme da quella del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 come si evinceva dalle copie dei documenti di riconoscimento che ha prodotto Pt_3 con l'atto di citazione (doc. n. 1 e n. 2).
- che il 30/05/2013 non si trovava presso la sua residenza;
Parte_3
- che l'avviso di ricevimento della raccomandata era stato prodotto insieme all'avviso di accertamento dalla davanti alla Commissione Parte_4
Tributaria Provinciale di Cagliari, ove pendeva il procedimento promosso da Parte_2
, volto a ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare ex art. 47 DLgs
[...]
546/1992, dell'avviso di accertamento n. TW30310002072013 e del ruolo n.
2013/802746 emesso dall' e riportato nell'intimazione ad Parte_4 adempiere n. 02520159016645447000 notificata a mezzo lettera raccomandata AR il
29/10/2015;
1.2 ha prodotto documenti così descritti:
«1) Copia documento d'identità del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
2) Copia del passaporto del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
3) Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76296082066.»
2. Costituitasi in giudizio a mezzo comparsa depositata il 22/06/2017, l' Parte_4
:
[...]
2.1 ha obiettato:
- che l'attrice non contestava che l'Ufficiale Postale si fosse recato il 30/05/2013 presso il domicilio del suo liquidatore in Selargius via Bellini 27, e che ivi Parte_3 avesse trovato persona alla quale consegnò l'atto e che lo sottoscrisse per ricevuta col nome “ ”; Persona_1
- che ciò bastava a far considerare valida la notifica, essendo noto che l'ufficiale postale non identificava chi riceve l'atto ma si limitava a dare atto di averlo consegnato nel luogo di residenza o domicilio del destinatario e di quanto dichiarato e fatto dalla persona ivi reperita;
- che per infirmare la validità della notifica dell'avviso di accertamento l'attrice avrebbe dovuto allegare la falsità dell'avviso di accertamento, non già sotto il profilo che la firma non era autentica, bensì sotto il profilo che l'ufficiale postale non Parte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 aveva trovato nessuno a casa sua perché nessuno era presente;
- che, diversamente ragionando, chiunque avesse voluto eludere il sistema delle notifiche postali avrebbe potuto chiedere alla persona convivente o addetta alla casa, ovvero occorrendo anche ad un estraneo che si fosse prestato, di firmare gli avvisi indicando il nome di altra persona convivente o addetta alla casa;
2.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «l'Avvocatura dello Stato si rimette alla decisione che l'Ill.mo Tribunale vorrà adottare, confermando sin d'ora, peraltro, la volontà di avvalersi dell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2»
2.3 ha prodotto documenti così descritti:
«- avviso di accertamento n. TW 3031000207/2013, con relata di notifica e avviso di ricevimento n. 76296082066-2;
- invito a comparire n. TW 3I11000583/2013, correlata di notifica e avviso di ricevimento
N76407783409-8»
1) Copia documento d'identità del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
2) Copia del passaporto del Sig. , recante la sua firma;
Parte_3
3) Copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76407783409-8.»
3. Nella prima udienza tenutasi il 19/07/2017, l'attrice ha genericamente contestato la comparsa di costituzione e risposta ed ha chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc;
la convenuta si è riportata alla comparsa;
il giudice cui la causa era assegnata ha assegnato alle parti termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc.
4. Nessuna delle parti ha depositato le prime memorie prevista da detta norma.
5. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/10/2017, la società attrice ha depositato documenti e ha insistito affinché il giudice incaricasse un consulente tecnico d'ufficio di accertare l'autenticità della firma presente nella relata di notifica oggetto di querela di falso.
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/10/2017,
l'Amministrazione convenuta ha chiesto l'assunzione della testimonianza dell' Tes_1
sul seguente capitolo: «vero che l' ufficiale postale ebbe a recarsi il 30 maggio
[...]
2013, nell' ora che il teste vorrà indicare, nella residenza e/ o domicilio fiscale del legale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 rappresentante dell' attrice in Selargius, via Bellini 27 e che ivi trovò persona dichiaratasi capace e convivente, alla quale consegnò l'atto e che sottoscrisse per ricevuta apponendo l' apparente sottoscrizione ”?» Parte_3
7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07/11/2017, la società attrice ha contestato le ammissioni attribuitele dalla convenuta in comparsa e si è opposta all'assunzione della prova orale chiesta dalla convenuta, “perché generica nella sua formulazione”.
8. Con ordinanza del 14/10/2020, depositata il 16/10/2020, il giudice istruttore cui la causa era assegnata, si è così pronunciato:
OMISSIS «esaminati gli atti, rilevato in particolare che l'Amministrazione, nel contestare la necessità di dar corso a un procedimento incidentale teso a verificare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento da persona qualificatasi come , con il dedurre la prova per Parte_3 testi per la circostanza che “persona dichiaratasi capace e convivente sottoscrisse l'atto” sembra aver implicitamente riconosciuto la non sostanziale appartenenza al di tale Pt_3 firma;
ritenuto che
tale circostanza da sola non può essere considerata decisiva e concludente essendosi affermato che “non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei confronti la quale è stata proposta” (Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2011, n. 12130), si osserva;
si è ripetutamente affermato che fuoriesce dall'ambito del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità
o meno. Non si ravvisano, peraltro, ragioni per discostarsi dall'orientamento sicuramente prevalente, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'articolo 2700 cod. civ. in ordine le dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 avvenuti in sua presenza;
“pertanto il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto in particolare di non aver mai a posto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto a imperizia leggerezza o negligenza dell'agente postale” (cfr, tra le molte, Cass. 22/11/2022, n. 24852; Cass. 1 Marzo 2003 n. 3965. Tribunale Vicenza, 17/04/2020, n. 776; Tribunale Latina, sez. II, 31/01/2019, n. 274). ptm autorizza la proposizione della querela di falso avverso l'avviso del ricevimento n. 76296082076, fissa per l'interpello di cui all'art 221 c.p.c. E per la presentazione della querela l'udienza del 17 del 2025, 09:30 disponendo che a cura della cancelleria essere data comunicazione al pubblico ministero;
si comunichi» OMISSIS
9. L'ordinanza è stata comunicata al Pubblico Ministero, il quale ha apposto il suo visto il
19/03/2021.
10. Nell'udienza del 17/03/2021, alla presenza del Pubblico Ministero, avendo constatato che nessuna delle parti era comparsa, il Giudice ha rinviato all'udienza del 09/06/2021 per i provvedimenti previsti dagli articoli 181 e 309 cpc.
11. Nell'udienza del 09/06/2021, le parti non sono comparse ed il giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo.
12. Con provvedimento senza data depositato il 17/06/2021, il giudice istruttore ha revocato il provvedimento di cancellazione ed estinzione, avendo rilevato che non era stato comunicato alle parti il verbale dell'udienza del 17/03/2021, ed ha fissato l'udienza del
30/09/2021.
13. Nell'udienza del 30/09/2021 è comparso unicamente il difensore dell'attrice, il quale ha insistito per l'accoglimento della domanda. Il giudice istruttore cui la causa era assegnata, avendo ritenuto “opportuno, al fine della prosecuzione del procedimento per querela di falso che anche la convenuta formuli le determinazioni al riguardo”, ha rinviato all'udienza del 12/01/2022 e ha disposto la comunicazione del verbale alla Convenuta a cura della Cancelleria.
14. Con nota depositata il 13/11/2022 l : Parte_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 12.1 ha formulato riserva di gravame avverso l'ordinanza del 14/10/2020 ed ha insistito per la declaratoria d'inammissibilità della querela di falso e in tutte le altre eccezioni preliminari sollevate, osservando:
- «che essa [l'ordinanza] muove dal presupposto - non ricorrente nel caso di specie - che l'avviso di accertamento tributario sia stato notificato nelle forme della notifica degli atti giudiziari (a mezzo posta: l. n. 890/1982)»;
- che «Nella presente fattispecie, viceversa, l'avviso di accertamento è stato, semplicemente, notificato a mezzo posta, come pure consentito dal d.p.r. n.
600/1973»;
- che «Debbono, conseguentemente, trovare applicazione le comuni regole relative alla consegna dei pieghi postali e, in particolare, della corrispondenza a mezzo raccomandata a.r.»;
- che «Non viene in considerazione, pertanto, un'attività delegata dall'Ufficiale
Giudiziario all'agente postale ma un'attività propria di quest'ultimo.»;
- che «L'agente postale, d'altro canto, non attesta l'identità della persona che sottoscrive l'avviso (salvo che il ritiro del piego avvenga nell' ufficio postale).»
12.2 in subordine, ha confermato di volersi avvalere del documento oggetto di querela nel processo tributario, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c.».
15. Nell'udienza del 12/01/2022 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. Il giudice si è riservato di decidere.
16. Con ordinanza del 17/01/2022, depositata il 18/01/2022, il giudice istruttore al quale la causa era assegnata ha nominato una consulente tecnica d'ufficio esperta grafologa «Con riserva di specificazione puntuale dei quesiti all'atto del conferimento dell'incarico nel contraddittorio tra le parti» ed ha fissato l'udienza del 19/05/2022 per la comparizione della Consulente.
17. Nell'udienza del 19/05/2022:
- il difensore dell'Amministrazione convenuta ha chiesto che il quesito venisse esteso alla firma delle persone conviventi con nel domicilio di Selargius, via Persona_2
Bellini 27;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 - il difensore della Società attrice sì è opposto;
- il giudice istruttore ha incaricato la consulente tecnica d'ufficio di rispondere al seguente quesito: «accerti il CTU, l'autenticità della sottoscrizione attribuita al Sig.
, nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2 e atto di accertamento n. Persona_1
TW 3031000207/2013, utilizzando come scrittura di comparazione anche la sottoscrizione opposta, alla produzione 3».
18. Con nota del 19/06/2017, depositata in cancelleria il 20/05/2017, l'Amministrazione convenuta ha depositato l'originale dei documenti da sottoporre all'esame della
Consulente tecnica d'ufficio.
19. Il 05/12/2022 è stata depositata la relazione peritale, nella quale la Consulente:
17.1 ha spiegato di avere utilizzato come scritture di comparazione:
- la produzione n. 3 di parte convenuta, ossia avviso di ricevimento 76407783409-8 del
22.3.2013;
- il saggio grafico reso dal Sig. in sede di operazioni peritali. Parte_3
17.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La sottoscrizione attribuita al Sig.
[...]
nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2 e atto di accertamento n. TW Per_1
3031000207/2013, non è autografa di non è stata tuttavia utilizzata come Parte_3 scrittura di comparazione la sottoscrizione opposta, alla produzione 3 in quanto si è dimostrato, nel corso della relazione di Ufficio, come questa sia compatibile con la firma disconosciuta X ma non con la scrittura autografa del . Pt_3
20. Con decreto del 07/12/2022, depositato il 09/12/2022, il giudice istruttore ha liquidato
2.089,41 euro a favore della CTU, oltre accessori di legge, che ha posto a carico della parte attrice.
21. Con nota depositata il 15/12/2022 la consulente d'ufficio ha chiesto che il giudice ponesse detto importo a carico delli parti in solido.
22. Il giudice ha accolto l'istanza con ordinanza del 21/12/2022, depositata il 22/12/2022
23. Nell'udienza del 15/03/2023:
21.1 la difesa erariale ha lamentato che la consulente tecnica d'ufficio non aveva risposto all'ultima parte del quesito «che le imponeva riassumere come scrittura di comparazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 anche la sottoscrizione apposta in calce alla produzione 3» e che il giudice non si era ancora pronunciato sulla richiesta di ammissione della prova per testi formulata nell'interesse dell' ; Parte_4
21.2 la difesa della società attrice ha obiettato che la consulenza tecnica d'ufficio era esaustiva ed ha chiesto che non venisse ammessa la prova per testi indicata dalla controparte, in quanto, a suo dire, superata dall'esito della consulenza;
21.3 il giudice istruttore cui la causa era assegnata ha fissato una nuova udienza per la comparizione della Consulente, avendo “rilevato che il CTU non ha fornito risposta a uno dei quesiti richiesti”.
24. Con provvedimento presidenziale del 21/07/2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice istruttore/estensore, in seguito a variazione tabellare.
25. Nell'udienza del 12/10/2023 il giudice ha incaricato la consulente tecnica d'ufficio di
«accertare se la firma posta sulla produzione n. 3 di parte convenuta sia redatta dalla stessa mano che ha redatto la firma contestata» ed ha assegnato i termini previsti dall'articolo 195 cpc
26. Il 12/12/2023 è stata depositata la nuova relazione peritale, nella quale la consulente tecnica d'ufficio ha concluso affermando che «La firma apposta sulla produzione n. 3 di parte convenuta è stata redatta dalla stessa mano che ha redatto la firma contestata già versata e depositata al fascicolo telematico con ctu datata 5.12.2022».
27. Con decreto del 10/02/2024, il giudice istruttore ha liquidato 2.089,41 euro a favore della
Consulente, oltre accessori di legge, che ha posto a carico delle parti in solido.
28. Nell'udienza del 27/03/2024:
- legale rapp.te della società attrice, ha dichiarato: «confermo la Persona_1 querela di falso formulata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio».
- i difensori della società attrice hanno sostenuto l'irrilevanza dell'ulteriore accertamento svolto dalla CTU ed hanno chiesto che il giudice fissasse una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione, istanza cui si
è associata la difesa erariale;
29. Nell'ultima udienza i difensori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 giudice ha assegnato i termini previsti dall'art 190 cpc ed ha tenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
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30. Essendo funzionale a valutare la rilevanza probatoria del documento che si assume essere falso, il giudizio internale di ammissibilità della querela di falso è riservato al giudice del processo nel quale il documento è prodotto come mezzo di prova, quando la querela di falso è proposta invia incidentale.
Detto giudizio non va invece operato quando, come nel caso in esame, la querela di falso è proposta in via principale, con riguardo a un documento prodotto in un altro processo.
31. La domanda deve essere respinta per le seguenti ragioni.
31.1 La querela di falso è lo strumento attraverso il quale i documenti assistiti da fede privilegiata ne vengono privati.
31.2 L'avviso di ricevimento (cartolina verde) della lettera raccomandata n. 76296082066-
2, redatto dall'Ufficiale Postale, è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso soltanto riguardo:
- al fatto che il 30/05/2013 la lettera sia stata consegnata in Selargius, via Bellini n 7, a persona qualificatasi come presso il suo domicilio in Selargius via Parte_3
Bellini n 7;
- al fatto che detta persona abbia apposto la firma “ ” davanti all'Ufficiale Parte_3
Postale.
31.3 Il documento in esame non è invece dotato di fede privilegiata riguardo al fatto che detta persona fosse davvero perché l'Ufficiale Postale, che in questo caso Parte_3 non agiva su delega dell'Ufficiale Giudiziario, non era tenuto all'identificazione del Par firmatario (come è invece previsto dall'art. 139 cpc per ed infatti non ha attestato di averla effettata effettuata.
31.4 Nella comparsa conclusionale depositata il 04/01/2025, la società attrice ha obiettato che con Ordinanza del 28/02/2023 (non ha menzionato il numero), la Corte di Cassazione avrebbe chiarito che «contestare di non avere sottoscritto le relate di notifica e di non averle ricevute equivale – anche solo implicitamente – a contestare il fatto storico
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 attestato dal postino [...] ossia che un soggetto avesse dichiarato all'agente postale di essere (OMISSIS) e di essere il soggetto legittimato a ricevere la notifica», e ciò in applicazione del principio per cui “il più contiene il meno”.
31.5 Quand'anche detta tesi (che piuttosto che affermare un principio di diritto opera una valutazione di fatto) fosse condivisibile, non gioverebbe per l'accoglimento della querela di falso, che nel caso in esame deve essere respinta per difetto di prova della falsità, considerato che la circostanza – accertata tramite consulenza tecnica d'ufficio – che la persona che ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento non sia non Persona_1 comporta, di per sé la falsità del documento, essendo a tal fine necessario provare che l'ufficiale postale non si è recato presso l'abitazione del e che una persona ivi Pt_5 reperita non ha detto di essere e non ha firmato col suo nome, prova che Parte_3
l'attore non ha affatto fornito non avendo indicato mezzi istruttori a tal fine.
31.6 Pur essendo sufficiente a giustificare il rigetto della querela di falso il mancato assolvimento dell'onere della prova di cui si è detto, occorre osservare come nel caso in esame sia stato addirittura acquisito un elemento probatorio che convince positivamente della veridicità delle attestazioni dell'Ufficiale Postale assistite da fede privilegiata (quelle indicate al punto 3.1 che precede).
Si tratta dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76407783409-8, anche questa consegnata in Selargius via Bellini n 7 a persona qualificatasi come Parte_3
(prodotta dall' quale documento n. 3 con la comparsa di Pt_4 Parte_4 costituzione e risposta), ma in data 22/03/2013, recante la medesima firma “
[...]
, che la CTU ha accertato essere redatta dalla stessa mano che ha apposto quella Pt_3 presente nell'avviso di ricevimento n. 76296082066-2, del 30/05/2013, oggetto di querela.
Non avendo l'attore non ha mai mosso contestazioni con riguardo alla veridicità delle attestazioni assistite da fede privilegiata che il documento contiene (anche in questo caso limitate al fatto che il 22/03/2013 la lettera sia stata consegnata in Selargius, via Bellini n
7, a persona qualificatasi come presso il suo domicilio in Selargius via Parte_3
Bellini n 7 e che detta persona abbia apposto la firma “ davanti Parte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 all'Ufficiale Postale), esso comprova la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso oggetto di querela e quindi l'ipotesi, formulata dalla difesa erariale fin dalla comparsa di costituzione e risposta, che entrambi gli avvisi siano stati firmati col nome del Pt_5 dalla stessa persona presente nel domicilio del destinatario sia in occasione della consegna delle due lettere raccomandate rispettivamente il 22/03/2013 ed il 30/05/2013.
32. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico di dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti
33. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 per cause di valore indeterminabile complessità media.
PER QUESTI MOTIVI
34. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta la domanda formulata dall'attore.
b. condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese processuali, così liquidate:
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.416,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 3.738,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.759,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 10.860,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
il giudice relatore la presidente
Paolo Piana Maria Grazia Cabitza
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2529/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12