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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11569 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De FA OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37092 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
con l'avv. Pio Corti;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
AR IS e l'avv. Giulio Gonnella;
RZ AT
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
premesso di essere stato alunno della classe IV D del Parte_1 Controparte_3
citava in giudizio il , affinché fosse risarcito integralmente
[...] Controparte_1
(al netto di quanto già percepito sia dall'odierna esponente che dall' ) del danno subito in CP_4 occasione dell'infortunio occorso il giorno 25 maggio 2018, nel giocare a calcetto durante la lezione di educazione fisica a seguito di uno scontro violento con un compagno di classe.
1 Si costituiva il , il quale si opponeva alla domanda, non ritenendo la scuola Controparte_1 responsabile dell'accaduto e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2
per essere manlevata nell'ipotesi di condanna.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la compagnia assicurativa, deducendo di aver liquidato in favore dello studente € 11.021,49 a titolo di danno oltre € 1.068,80 come contributo spese legali e che detto importo è stato accettato dalla controparte a definizione tombale di ogni pretesa nei confronti della Compagnia;
chiedeva, quindi, il rigetto della pretesa risarcitoria di parte attrice e, comunque della domanda di manleva.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
*****
1. In via preliminare, va osservato che dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata non si evince alcuna rinuncia da parte attrice a perseguire ulteriori richiesti risarcitorie in merito al sinistro per cui è causa.
L'accettazione espressa dal difensore dell'attore (doc. 4 del fascicolo della terza chiamata) si limita ad esplicitare un'accettazione della proposta, i cui termini tuttavia non sono documentati: pertanto,
l'accettazione di cui trattasi può considerarsi come ricezione di una somma in acconto al maggior dovuto.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
La questione che viene all'esame del Tribunale afferisce a un danno che sarebbe stato cagionato da un minore a terzi, in occasione di un contrasto di gioco durante un partita di calcetto svoltasi in orario di lezione e in assenza del docente.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
2 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9983/2019) <In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco)>>.
In una più recente decisione (cfr. Cass. n. 8167/2025) è stato ulteriormente specificato che <La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo)>>.
3 Dalla giurisprudenza richiamata risulta, pertanto, chiaro come presupposto costitutivo della domanda risarcitoria dell'alunno danneggiato in orario scolastico sia l'allegazione e la prova di una condotta illecita del terzo;
solo fornito tale presupposto, assume rilevanza l'omessa vigilanza della struttura scolastica.
3. Nel caso concreto, si rileva che è del tutto carente, nella prospettazione attorea, il comportamento illecito del terzo nella causazione dell'infortunio.
Invero, parte attrice ha riferito genericamente di un contrasto di gioco durante la partita di calcetto, ma senza indicare un'azione fallosa o comunque descrivere una situazione esorbitante le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Secondo la deposizione di un ragazzo presente alla partita <si, c'è stato un contrasto di gioco tra
e un altro compagno, , si sono scontrati perché sono andati a calciare il Pt_1 Controparte_5 pallone allo stesso momento;
è caduto e ha lamentato dolore al ginocchio … >>. Pt_1
Ebbene, quella descritta appare una situazione rientrare nella normalità del gioco del calcetto ed è, pertanto, carente, l'allegazione e la prova del comportamento illecito del terzo, che costituisce, sulla base della giurisprudenza di legittimità in premessa richiamata, un presupposto costitutivo della domanda.
In tale contesto probatorio, non è provato che l'urto non rientri nel normale svolgimento dell'attività di gioco o che l'eccesso non sia da attribuire proprio al danneggiato.
D'altra parte, lo svolgimento di una partita di calcetto è attività contabile con la lezione di ginnastica, anche considerando l'età degli studenti, quasi maggiorenne.
A fronte della carenza rilevata, l'assenza del docente nel momento dello svolgimento della partita non è determinante per l'accogliento della domanda, che rimane priva di un presupposto costitutivo che deve sussistere prima ancora della contestata omessa sorveglianza da parte dell'insegnate.
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda attorea, siccome non provata, deve essere respinta.
In considerazione dell'effettività dell'infortunio e della difficoltà ad individuare la responsabilità nella causazione del sinistro prima dell'espletamento dell'istruttoria processuale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
CA De FA OT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De FA OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37092 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
con l'avv. Pio Corti;
Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_2
AR IS e l'avv. Giulio Gonnella;
RZ AT
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
premesso di essere stato alunno della classe IV D del Parte_1 Controparte_3
citava in giudizio il , affinché fosse risarcito integralmente
[...] Controparte_1
(al netto di quanto già percepito sia dall'odierna esponente che dall' ) del danno subito in CP_4 occasione dell'infortunio occorso il giorno 25 maggio 2018, nel giocare a calcetto durante la lezione di educazione fisica a seguito di uno scontro violento con un compagno di classe.
1 Si costituiva il , il quale si opponeva alla domanda, non ritenendo la scuola Controparte_1 responsabile dell'accaduto e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2
per essere manlevata nell'ipotesi di condanna.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la compagnia assicurativa, deducendo di aver liquidato in favore dello studente € 11.021,49 a titolo di danno oltre € 1.068,80 come contributo spese legali e che detto importo è stato accettato dalla controparte a definizione tombale di ogni pretesa nei confronti della Compagnia;
chiedeva, quindi, il rigetto della pretesa risarcitoria di parte attrice e, comunque della domanda di manleva.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
All'udienza indicata in epigrafe, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti.
*****
1. In via preliminare, va osservato che dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata non si evince alcuna rinuncia da parte attrice a perseguire ulteriori richiesti risarcitorie in merito al sinistro per cui è causa.
L'accettazione espressa dal difensore dell'attore (doc. 4 del fascicolo della terza chiamata) si limita ad esplicitare un'accettazione della proposta, i cui termini tuttavia non sono documentati: pertanto,
l'accettazione di cui trattasi può considerarsi come ricezione di una somma in acconto al maggior dovuto.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
La questione che viene all'esame del Tribunale afferisce a un danno che sarebbe stato cagionato da un minore a terzi, in occasione di un contrasto di gioco durante un partita di calcetto svoltasi in orario di lezione e in assenza del docente.
Va immediatamente rilevato che tale fattispecie è riconducibile al modello di responsabilità che governa il rapporto tra struttura scolastica ed allievo: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 11241/2003) ha osservato come, ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
2 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9983/2019) <In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco)>>.
In una più recente decisione (cfr. Cass. n. 8167/2025) è stato ulteriormente specificato che <La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo)>>.
3 Dalla giurisprudenza richiamata risulta, pertanto, chiaro come presupposto costitutivo della domanda risarcitoria dell'alunno danneggiato in orario scolastico sia l'allegazione e la prova di una condotta illecita del terzo;
solo fornito tale presupposto, assume rilevanza l'omessa vigilanza della struttura scolastica.
3. Nel caso concreto, si rileva che è del tutto carente, nella prospettazione attorea, il comportamento illecito del terzo nella causazione dell'infortunio.
Invero, parte attrice ha riferito genericamente di un contrasto di gioco durante la partita di calcetto, ma senza indicare un'azione fallosa o comunque descrivere una situazione esorbitante le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Secondo la deposizione di un ragazzo presente alla partita <si, c'è stato un contrasto di gioco tra
e un altro compagno, , si sono scontrati perché sono andati a calciare il Pt_1 Controparte_5 pallone allo stesso momento;
è caduto e ha lamentato dolore al ginocchio … >>. Pt_1
Ebbene, quella descritta appare una situazione rientrare nella normalità del gioco del calcetto ed è, pertanto, carente, l'allegazione e la prova del comportamento illecito del terzo, che costituisce, sulla base della giurisprudenza di legittimità in premessa richiamata, un presupposto costitutivo della domanda.
In tale contesto probatorio, non è provato che l'urto non rientri nel normale svolgimento dell'attività di gioco o che l'eccesso non sia da attribuire proprio al danneggiato.
D'altra parte, lo svolgimento di una partita di calcetto è attività contabile con la lezione di ginnastica, anche considerando l'età degli studenti, quasi maggiorenne.
A fronte della carenza rilevata, l'assenza del docente nel momento dello svolgimento della partita non è determinante per l'accogliento della domanda, che rimane priva di un presupposto costitutivo che deve sussistere prima ancora della contestata omessa sorveglianza da parte dell'insegnate.
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda attorea, siccome non provata, deve essere respinta.
In considerazione dell'effettività dell'infortunio e della difficoltà ad individuare la responsabilità nella causazione del sinistro prima dell'espletamento dell'istruttoria processuale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì, 02/08/2025.
Il giudice
CA De FA OT
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