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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250013326062000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4062/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato la cartella di pagamento n. 6820250013326062, notificatagli in data 4 marzo 2025, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha premesso che l'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate per riscuotere la somma di euro 11.123,59, a titolo di maggiori ritenute indicate nel modello dichiarativo 730/2021, anno d'imposta 2020, determinata in esito al controllo formale operato ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. 600/73 della predetta dichiarazione, oltre interessi e sanzioni come per legge determinati.
Il ricorrente ha aggiunto che il rilievo trae origine dal disconoscimento del credito d'imposta estero pari ad euro 7.708,00 indicato in dichiarazione, in quanto asseritamente privo di prova.
Il ricorrente deduce, tuttavia, l'illegittimità dell'atto e ne chiede l'annullamento, in quanto la cartella di pagamento, in contrasto con art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), avrebbe illegittimamente disconosciuto il credito d'imposta da lui maturato per attività lavorativa svolta in India per Società_1 s.p.a.; la cartella di pagamento dovrebbe, inoltre, essere annullata, in quanto sarebbe stato omesso il calcolo degli interessi indicati e sarebbe carente l'indicazione della prova della pretesa tributaria azionata.
Il ricorrente ha eccepito che dalla certificazione unica trasmessa dall'unico sostituto d'imposta di Ricorrente_1 (Società_1 s.p.a.) risultano sia gli importi relativi al reddito da lavoro dipendente da dichiarati, che le ritenute scomputate dall'imposta complessiva, secondo i criteri di compilazione debitamente forniti nelle istruzioni del modello dichiarativo adottato in questo caso del 730/2021.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e, deducendo l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La parte resistente ha rilevato che il modello dichiarativo 730/2021 è stato oggetto di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che al rigo C009 è stato indicato un ammontare di ritenute di acconto non coincidente con quanto dichiarato e trasmesso dal sostituto d'imposta con la certificazione unica.
Nessuna valutazione discrezionale dell'Ufficio è stata effettuata, ma semplicemente è stato operato un controllo dei dati indicati dal ricorrente a fronte dei dati trasmessi dal sostituto d'imposta all'amministrazione finanziaria. Il ricorrente, peraltro, non avrebbe provato in alcun modo l'esistenza del credito d'imposta in contestazione, né attraverso i versamenti né attraverso la prova del versamento a titolo definitivo delle imposte attestato dall'Amministrazione Finanziaria estera.
Gli interessi sono corrisposti ex art. 20 del d.P.R. 9 settembre, 1973, n. 602 nella misura, stabilita dal legislatore, del 4% annuo.
Nella memoria depositata in data 20 ottobre 2025 la parte ricorrente ha eccepito che l'onere della prova circa l'effettivo versamento e la definitività dell'imposta versata all'estero è stato assolto mediante il deposito dei documenti sia in sede di ricorso che con nota di deposito successiva con la quale sono stati appunto depositati ulteriori documenti (cedolini paga italiani e esteri) dai quali si evince chiaramente il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nella dichiarazione dei redditi.
La rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate, che ha portato all'iscrizione a ruolo di una somma corrispondente a un credito d'imposta spettante al contribuente, sarebbe, dunque, illegittima, non potendo l'Ufficio ignorare le informazioni correttamente fornite dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, né negare un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza in materia di doppia imposizione.
All'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, la Corte, sentite le parti, ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.
L'atto impugnato trae origine dal disconoscimento del credito d'imposta estero pari ad euro 7.708,00 indicato in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria pretesa creditoria sulla mancata corrispondenza tra le ritenute
IRPEF dichiarate dal ricorrente nel rigo C9 del modello 730/2021 (pari a Euro 11.783,00) e quelle che, a detta dell'Ufficio, risulterebbero dalla Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d'imposta (pari a
Euro 4.075,00).
Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato che questa rettifica, operata ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e dell'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si fonda su un presupposto fattuale erroneo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, la certificazione unica (CU) in possesso del ricorrente e depositata quale documento n. 10, riporta le ritenute IRPEF per un importo di Euro
11.782,00.
L'onere della prova circa l'effettivo versamento e la definitività dello stesso è, dunque, stato assolto dal ricorrente mediante il deposito della certificazione unica trasmessa dall'unico sostituto d'imposta (Società_1 s.p.a.) e dei cedolini paga italiani e esteri, dai quali si evince chiaramente il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nella dichiarazione dei redditi.
Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza che l'Amministrazione fiscale dell'India non abbia certificato l'avvenuto adempimento delle imposte da parte di Società_1 s.p.a., in quanto le eventuali inefficienze degli Stati esteri o, comunque, le obiettive difficoltà nella collaborazione con l'Autorità fiscale italiana non possono risolversi in un pregiudizio per il contribuente incolpevole, che abbia assolto regolarmente i propri obblighi.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere integralmente accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
L'obiettiva complessità delle verifiche probatorie devolute all'esame della Corte impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Paolo Guidi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250013326062000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4062/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato la cartella di pagamento n. 6820250013326062, notificatagli in data 4 marzo 2025, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha premesso che l'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate per riscuotere la somma di euro 11.123,59, a titolo di maggiori ritenute indicate nel modello dichiarativo 730/2021, anno d'imposta 2020, determinata in esito al controllo formale operato ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. 600/73 della predetta dichiarazione, oltre interessi e sanzioni come per legge determinati.
Il ricorrente ha aggiunto che il rilievo trae origine dal disconoscimento del credito d'imposta estero pari ad euro 7.708,00 indicato in dichiarazione, in quanto asseritamente privo di prova.
Il ricorrente deduce, tuttavia, l'illegittimità dell'atto e ne chiede l'annullamento, in quanto la cartella di pagamento, in contrasto con art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), avrebbe illegittimamente disconosciuto il credito d'imposta da lui maturato per attività lavorativa svolta in India per Società_1 s.p.a.; la cartella di pagamento dovrebbe, inoltre, essere annullata, in quanto sarebbe stato omesso il calcolo degli interessi indicati e sarebbe carente l'indicazione della prova della pretesa tributaria azionata.
Il ricorrente ha eccepito che dalla certificazione unica trasmessa dall'unico sostituto d'imposta di Ricorrente_1 (Società_1 s.p.a.) risultano sia gli importi relativi al reddito da lavoro dipendente da dichiarati, che le ritenute scomputate dall'imposta complessiva, secondo i criteri di compilazione debitamente forniti nelle istruzioni del modello dichiarativo adottato in questo caso del 730/2021.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e, deducendo l'infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La parte resistente ha rilevato che il modello dichiarativo 730/2021 è stato oggetto di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che al rigo C009 è stato indicato un ammontare di ritenute di acconto non coincidente con quanto dichiarato e trasmesso dal sostituto d'imposta con la certificazione unica.
Nessuna valutazione discrezionale dell'Ufficio è stata effettuata, ma semplicemente è stato operato un controllo dei dati indicati dal ricorrente a fronte dei dati trasmessi dal sostituto d'imposta all'amministrazione finanziaria. Il ricorrente, peraltro, non avrebbe provato in alcun modo l'esistenza del credito d'imposta in contestazione, né attraverso i versamenti né attraverso la prova del versamento a titolo definitivo delle imposte attestato dall'Amministrazione Finanziaria estera.
Gli interessi sono corrisposti ex art. 20 del d.P.R. 9 settembre, 1973, n. 602 nella misura, stabilita dal legislatore, del 4% annuo.
Nella memoria depositata in data 20 ottobre 2025 la parte ricorrente ha eccepito che l'onere della prova circa l'effettivo versamento e la definitività dell'imposta versata all'estero è stato assolto mediante il deposito dei documenti sia in sede di ricorso che con nota di deposito successiva con la quale sono stati appunto depositati ulteriori documenti (cedolini paga italiani e esteri) dai quali si evince chiaramente il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nella dichiarazione dei redditi.
La rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate, che ha portato all'iscrizione a ruolo di una somma corrispondente a un credito d'imposta spettante al contribuente, sarebbe, dunque, illegittima, non potendo l'Ufficio ignorare le informazioni correttamente fornite dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, né negare un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza in materia di doppia imposizione.
All'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, la Corte, sentite le parti, ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.
L'atto impugnato trae origine dal disconoscimento del credito d'imposta estero pari ad euro 7.708,00 indicato in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria pretesa creditoria sulla mancata corrispondenza tra le ritenute
IRPEF dichiarate dal ricorrente nel rigo C9 del modello 730/2021 (pari a Euro 11.783,00) e quelle che, a detta dell'Ufficio, risulterebbero dalla Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d'imposta (pari a
Euro 4.075,00).
Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato che questa rettifica, operata ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e dell'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si fonda su un presupposto fattuale erroneo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, la certificazione unica (CU) in possesso del ricorrente e depositata quale documento n. 10, riporta le ritenute IRPEF per un importo di Euro
11.782,00.
L'onere della prova circa l'effettivo versamento e la definitività dello stesso è, dunque, stato assolto dal ricorrente mediante il deposito della certificazione unica trasmessa dall'unico sostituto d'imposta (Società_1 s.p.a.) e dei cedolini paga italiani e esteri, dai quali si evince chiaramente il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nella dichiarazione dei redditi.
Nessun rilievo assume, peraltro, la circostanza che l'Amministrazione fiscale dell'India non abbia certificato l'avvenuto adempimento delle imposte da parte di Società_1 s.p.a., in quanto le eventuali inefficienze degli Stati esteri o, comunque, le obiettive difficoltà nella collaborazione con l'Autorità fiscale italiana non possono risolversi in un pregiudizio per il contribuente incolpevole, che abbia assolto regolarmente i propri obblighi.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere integralmente accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
L'obiettiva complessità delle verifiche probatorie devolute all'esame della Corte impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Paolo Guidi