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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 304 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON SA Presidente
Dott. AO de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 304 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Picchiarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del dott. (C.F. , P.IVA_1 CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via XIV Settembre, 67
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1750/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 05.12.2022, pubblicata il 13.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 6475/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata avverso il convenuto
[...]
in ragione Controparte_1 dell'omessa tempestiva diagnosi di neoplasia maligna (carcinoma duttale infiltrante di grado istologico I) in occasione dell'esame mammografico ed pagina 1 di 12 ecografico e della visita senologica eseguiti dal dott. in CP_1 data 16.04.2010, tardivamente diagnosticata dal medesimo dott. in CP_1 data 18.03.2011, e della conseguente necessità di eseguire intervento maggiormente demolitivo di mastectomia radicale, come eseguito d'urgenza in data 15.04.2011.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale e del conseguente omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra il ritardo diagnostico di un anno e l'aggravamento della patologia tumorale, nonostante costituisca fatto notorio che, in tema di patologie tumorali al seno, il ritardo diagnostico costituisca di per sé fattore pregiudizievole per la salute psico-fisica della paziente;
2) dell'omessa liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza, benché riconosciuto dai medesimi Consulenti nominati;
3) dell'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo derivante dalla protrazione della malattia neoplastica nel lasso di tempo intercorrente fra l'omessa tempestiva diagnosi e l'intervento chirurgico, da ritenersi presuntivamente provato;
4) dell'omessa liquidazione del danno morale derivante dalla consapevolezza del grave ritardo nella diagnosi della patologia e dalla paura di un peggioramento della propria prognosi di vita.
In data 31.10.2023 si è costituito l'appellato, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e proponendo appello incidentale circa l'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico- legale ed il conseguente erroneo accertamento dell'imputabilità del negligente ritardo diagnostico al dott. benché parte attrice CP_1 avesse prodotto le immagini radiografiche come controtipi e non come originali e la scarsa qualità delle immagini prodotte su pellicola non consenta di assolvere al preliminare onere della prova – incombente su parte attrice - del nesso di causalità materiale fra la condotta del sanitario e la progressione della patologia neoplastica.
3. Con ordinanza del 05.02.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e contabile e con ordinanza del 20.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il primo motivo d'appello principale e l'unico motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della pagina 2 di 12 continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico- legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado
- composto dal dott. medico specialista in Medicina Persona_1
Legale e Criminologia Clinica, e dal Prof. medico Persona_2 specialista in Radiologia - che devono essere condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti, del puntuale richiamo di opportuna bibliografia scientifica dell'epoca. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente ritenuto che, pur risultando accertato l'inadempimento della prestazione sanitaria in ragione dell'omessa tempestiva diagnosi della neoplasia mammaria da parte del dott. in occasione della visita CP_1 senologica e dell'esame mammografico ed ecografico eseguiti in data
16.04.2010 sulla paziente, tale negligente condotta non ha Parte_1 comportato alcun aggravamento delle condizioni di salute della paziente ne ha determinato la necessità di eseguire trattamento chirurgico maggiormente demolitivo. Ciò in quanto l'anticipazione della diagnosi al 16.04.2010 anziché al 18.03.2011 non avrebbe in ogni caso mutato l'indicazione terapeutica ad intervento di mastectomia radicale, in considerazione della sostanziale invarianza delle dimensioni della neoplasia tra il 2010 ed il
2011.
4.1 A tale riguardo, i Consulenti nominati hanno, infatti, osservato che
“Dall'esame comparativo degli esami mammografici presi in visione, relativi al periodo 2008-2011, ne deriva la convinzione che, già dagli accertamenti del 20.04.2009, il reperto scaturito a livello del terzo posteriore del corpo ghiandolare (in sede supero-centrale), corrispondente ad una opacità asimmetrica, disomogenea, ovalare, con calcificazioni, ancorché non associato ad alterazioni di tipo nodulare, avrebbe meritato più attenzione;
il sanitario esaminatore, con maggiore prudenza e diligenza, avrebbe potuto proporre un nuovo controllo anticipato a sei mesi, dal controllo annuale, con eventuale approfondimento con RMN con mdc (Risonanza Magnetica) e con consiglio di autopalpazione;
tra gli accertamenti del 20.04.2009 e quelli pagina 3 di 12 effettuati il 16.04.2010 non vi è stato aumento volumetrico del reperto ma
l'immagine appare più densa e disomogenea;
a maggior ragione il sanitario doveva disporre ulteriori accertamenti a scopo diagnostico, in particolare una RMN con mdc, visto che la ecografia può non rilevare nodulazioni profonde in caso di particolare densità della mammella”. Ferma, dunque,
l'omessa esecuzione dei dovuti accertamenti diagnostici e la conseguente omessa tempestiva diagnosi della patologia neoplastica mammaria imputabile al dott. d'altra parte, i Consulenti nominati hanno chiarito che CP_1
“anche una anticipazione della diagnosi della neoplasia non avrebbe mutato
l'indicazione ad un intervento di mastectomia radicale piuttosto che indirizzare verso un intervento meno demolitivo quale una quadrantectomia”.
Ciò in quanto “le dimensioni della neoplasia, secondo le indagini mammografiche eseguite nel suddetto periodo (compreso l'accertamento dell'Aprile 2010), non sono significativamente incrementate e quindi
l'intervento avrebbe avuto le stesse caratteristiche ed estensione;
a conferma di ciò deve essere inoltre considerato come la frazione di crescita tumorale sia estremamente modesta secondo i dati istologici- istochimicibiologici della neoplasia che mostrano un Ki 67 (proteina nucleare associata alla proliferazione cellulare) del 5-10%; inoltre, nonostante il ritardo diagnostico i linfonodi esaminati a livello ascellare risultarono negativi (tanto che l'intervento di mastectomia non si associò
a svuotamento del cavo ascellare) e ad oggi non si ha notizia di manifestazioni ripetitive a distanza;
infine, all'indagine istologica il capezzolo risultò libero da malattia”. Tanto premesso, i Consulenti nominati hanno correttamente accertato che “una diagnosi precoce del tumore
(esteso carcinoma duttale infiltrante in situ, grado G2-G3 con necrosi ed aspetti di cancerizzazione lobulare) nel periodo considerato non avrebbe consentito di indirizzare verso un intervento meno demolitivo quale quello di mastectomia radicale” e ribadito “che l'intervento eseguito dopo la diagnosi del marzo 2011 ebbe a consistere in asportazione della mammella e del linfonodo sentinella (negativo) senza necessità di svuotamento linfonodali del cavo ascellare;
peraltro non vi fu necessità di chemioterapia (da eseguire in caso di infiltrazione dei linfonodi ascellari) ma soltanto di terapia ormonale a base di PT (agonista del rilascio della gonadotropina) e antitumorale (Tamoxifene, sospeso nel
2016)), oltre alla consueta impostazione del follow up (esami ematochimici per marcatori tumorali ogni sei mesi e mammografia una volta l'anno presso pagina 4 di 12 la UO di Oncologia dell'Ospedale di Forlì”. I Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente accertato che dalla negligente condotta del sanitario non è derivato alcun aggravamento della patologia neoplastica e, conseguentemente, che tale omissione diagnostica non ha inciso sul trattamento terapeutico della medesima patologia.
4.2 L'appellante asserisce che costituisca fatto notorio che, in tema di patologie tumorali al seno, il ritardo diagnostico costituisca di per sé fattore pregiudizievole per la salute psico-fisica della paziente.
Nondimeno, nel singolo caso di specie, i Consulenti nominati hanno correttamente escluso il nesso di causalità materiale fra il ritardo diagnostico di un anno e la lesione della salute della paziente, debitamente valorizzando che il pur accertato ritardo diagnostico non ha determinato un aggravamento della patologia tumorale, rimasta sostanzialmente invariata nelle sue dimensioni, risultandone incrementata la sola densità cellulare, anche in ragione del basso grado di replicazione cellulare della patologia neoplastica, e non ha determinato l'esigenza di ricorrere ad una terapia maggiormente demolitiva. Ciò in quanto, anche qualora la neoplasia mammaria fosse stata tempestivamente diagnosticata dal dott. già alla visita senologica del 16.04.2010, le dimensioni CP_1 della patologia neoplastica non avrebbero consentito di ricorrere alla sola quadrantectomia, costituente intervento meno demolitivo, anziché alla mastectomia radicale, e, d'altra parte, l'intervento d'urgenza eseguito in data 15.04.2011 non ha comportato lo svuotamento linfonodale del cavo ascellare né l'esigenza di somministrare chemioterapia, di talché il trattamento medico-chirurgico della patologia neoplastica è rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello che sarebbe stato eseguito in caso di tempestiva diagnosi, nonostante il colposo inadempimento della prestazione sanitaria imputabile al dott. I Consulenti hanno, CP_1 dunque, correttamente accertato che il ritardo diagnostico imputabile al dott. non ha in alcun modo inciso sul percorso terapeutico- CP_1 chirurgico della paziente. Ebbene, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., sia pure derivante da inadempimento contrattuale, postula, in ogni caso, l'accertamento della lesione di un bene costituzionalmente rilevante in capo al paziente, creditore, per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione sanitaria da parte del sanitario, debitore. L'insussistenza di una qualsivoglia lesione della salute del paziente sussumibile entro la categoria del danno-evento pagina 5 di 12 non consente, dunque, di accogliere la domanda risarcitoria. Non è, dunque, possibile pervenire a condanne generiche in difetto di prova dell'evento di danno e del danno-conseguenza che ne sia derivato, in ragione dell'asserito fatto notorio per cui l'omessa diagnosi di patologia neoplastica costituirebbe di per sé fonte di pericolo per il paziente, né può risarcirsi un mero pericolo di danno, qualora le circostanze del caso concreto consentano di escludere che tale omessa diagnosi abbia, di fatto, comportato qualsivoglia ripercussione negativa sulla salute del paziente.
Una condanna al risarcimento del danno come invocata dall'appellante principale - in ragione del mero accertamento dell'inadempimento della prestazione sanitaria da parte del sanitario, ancorché privo di qualsivoglia efficacia lesiva, e del supposto pericolo di danno che ne sarebbe conseguito -, sarebbe contraria alla finalità eminentemente riparatoria del risarcimento del danno, come desumibile dall'art. 1223
c.c., e conferirebbe un'indebita veste sanzionatoria al sistema della responsabilità civile, assurgendo di tal fatta a sanzione privata dell'inadempimento contrattuale, in difetto di espressa previsione normativa. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione principale.
4.3 L'appellante incidentale asserisce, per converso, che l'accertamento medico-legale sarebbe inficiato dalla scarsa qualità delle immagini radiografiche prodotte da parte attrice ed analizzate dai Consulenti nominati, di talché l'attrice avrebbe omesso di assolvere al preliminare onere della prova del nesso di causalità materiale fra l'omessa diagnosi e l'aggravamento della patologia neoplastica. Anche tali doglianze sono infondate. Preliminarmente, giova evidenziarsi che il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale è stato motivato proprio dall'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la pur accertata omessa diagnosi e la lesione della salute della paziente.
Nondimeno, il giudice di prime cure ha correttamente accertato la negligente condotta del dott. Con riguardo alla dedotta CP_1 inidoneità della documentazione clinica allegata agli atti, infatti, lo specialista Radiologo, Prof. pur lamentando l'omesso Persona_2 deposito degli originali delle immagini radiografiche su CD in file formato
DICOM, anziché su pellicola e carta termosensibile, e le conseguenti difficoltà di valutare l'esame eseguito dalle immagini prodotte, anche in ragione del carattere irregolarmente denso del seno della paziente, con pagina 6 di 12 distribuzione asimmetrica della componente ghiandolare, ha ritenuto che le immagini radiografiche allegate agli atti abbiano, comunque, “carattere discreto” e conseguentemente eseguito puntuale e minuzioso raffronto delle medesime immagini, correttamente accertando che la paziente, Parte_1 soffriva già di patologia neoplastica mammaria alla data del 16.04.2010 e che il dott. pur potendola diagnosticare, ha negligentemente CP_1 omesso la dovuta diagnosi. La documentazione sanitaria allegata agli atti del giudizio ha consentito, dunque, di accertare secondo il criterio di accertamento civilistico del “più probabile che non” l'omessa diagnosi della patologia neoplastica imputabile al dott. ancorché CP_1
(fortunatamente) tale negligente omissione non abbia determinato un aggravamento della patologia ovvero un peggioramento della prognosi quoad vitam della paziente. Se del caso, infine, la struttura sanitaria convenuta avrebbe ben potuto produrre le suddette immagini radiografiche in originale, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, al fine di confutare l'accertamento compiuto dai Consulenti nominati mediante immagini radiografiche asseritamente dotate di maggior qualità ed idoneità diagnostica. Ne consegue il rigetto del dell'unico motivo d'impugnazione incidentale.
5. Il secondo motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato. Il
Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, opportunamente raffrontando il dato statistico richiamato dai Consulenti nominati con le circostanze del caso concreto e segnatamente con l'effettiva sopravvivenza della paziente a distanza di 12 anni (oggi 15) rispetto all'omessa diagnosi della neoplasia mammaria.
I Consulenti nominati hanno al riguardo osservato che “un calcolo statistico, secondo il “CancerMath.net”, permette di rilevare una diminuizione delle stesse di grado lieve, calcolabile in un 10% di riduzione differenziale dell'aspettativa di vita a 5 anni, tra un 10% del
2009 ed un 20% del 2011, tenuto conto dell'età della paziente, delle dimensioni del tumore e del mancato interessamento delle catene linfonodali”. Nondimeno, la chance assurge ad autonomo bene della vita suscettibile di risarcimento qualora si configuri come la perdita di una possibilità che, ancorché di carattere ontologicamente incerto ed eventuale, sia apprezzabile, seria e consistente. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a pagina 7 di 12 carattere non patrimoniale consiste, infatti, nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019,
n. 28993). La chance di sopravvivenza costituisce, dunque, autonomo bene della vita, suscettibile di liquidazione solo quando risulti provato, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, che l'errore medico abbia privato il paziente di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di maggior sopravvivenza ovvero di miglior sopravvivenza.
Chiarito, dunque, che la chance di sopravvivenza si configura come un autonomo bene della vita quale possibilità concreta, seria ed apprezzabile, il nesso di causalità materiale fra l'errore medico e la perdita di tale possibilità di sopravvivenza deve essere ordinariamente accertato secondo il criterio della cd. probabilità logica, avendo riguardo a tutti gli elementi di conferma del caso concreto ed all'esclusione di quelli alternativi, e, non già, in forza del criterio della probabilità statistica, in base ad un giudizio ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi (Cass. Pen., sent.
30328/2002; Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8114; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7760). La frequenza statistica di un dato evento di danno rispetto ad una determinata condotta costituisce, dunque, mero dato di per sé neutro, che deve essere sottoposto ad un puntuale riscontro rispetto alle circostanze, di conferma e contrarie, del caso concreto. Ne consegue che il mero dato statistico circa la frequenza statistica di riduzione delle chance di sopravvivenza a cinque anni delle pazienti affette da patologia neoplastica, come riportato dai Consulenti nominati, deve essere sempre sottoposto a riscontro in forza delle circostanze del caso concreto, onde accertare se effettivamente il ritardo diagnostico ha causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo per la IG.ra . Benché, dunque, la bibliografia scientifica affermi Pt_1 che il ritardo nella diagnosi di neoplasia mammaria ordinariamente comporti una riduzione del 10% delle chance di sopravvivenza a cinque anni nei pazienti oncologici, nel caso di specie, la circostanza che la paziente, a distanza di 15 anni, sia fortunatamente sopravvissuta esclude radicalmente pagina 8 di 12 che alla tardività della diagnosi abbia effettivamente fatto seguito una perdita delle chance di sopravvivenza a cinque anni della IG.ra Pt_1
, fortunatamente ancora in vita, né risulta in alcun modo allegato o
[...] provato che la paziente abbia sofferto di recidive sino ad oggi, dalle quali poter desumere un peggioramento della futura prognosi quoad vitam. Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo derivante dalla protrazione della malattia neoplastica nel lasso di tempo intercorrente fra l'omessa tempestiva diagnosi (16.04.2010) e l'espletamento di intervento chirurgico d'urgenza a seguito della tardiva diagnosi (15.04.2011), da ritenersi presuntivamente provato, è infondato e deve essere rigettato. Il danno alla salute è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, ferma l'inammissibilità di un'autonoma risarcibilità del danno-evento e la sola risarcibilità del danno- conseguenza, “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/
2018). Come già correttamente ritenuto dal primo Giudice, l'attrice ha omesso di allegare e provare che, in conseguenza dell'omessa tempestiva diagnosi e rimozione della patologia neoplastica e della persistenza della neoplasia mammaria fra l'aprile del 2010 e l'aprile del 2011, ha sofferto una menomazione della propria integrità psicofisica foriera di pregiudizi di carattere morale ovvero dinamico-relazionale. Non risulta, infatti, allegato né provato che la paziente abbia sofferto un dolore fisico in ragione della presenza della neoplasia mammaria e che tale dolore le abbia inibito l'espletamento delle ordinarie incombenze quotidiane. Peraltro, la circostanza che la neoplasia mammaria sia stata diagnosticata all'esito di visita programmata e, non già, perché la paziente abbia lamentato dolore mammario ovvero qualsiasi altro pregiudizio fisico astrattamente ascrivibile alla neoplasia mammaria, induce a ritenere che la neoplasia sia rimasta del tutto silente ed asintomatica e non abbia, dunque, cagionato alcuna limitazione funzionale alla paziente.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'omessa liquidazione del pregiudizio morale correlato al patema d'animo derivante dalla consapevolezza del ritardo pagina 9 di 12 diagnostico ed alla paura di un peggioramento della propria prognosi di vita.
Nondimeno, il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente ritenuto la tardività della domanda, in quanto puntualmente proposta solo in sede di comparsa conclusionale. A tale riguardo, il generico riferimento a “tutti i danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale” nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado non consente di ritenere la tempestività della domanda. Peraltro, tale voce di danno avrebbe ben potuto essere proposta sin dall'atto di citazione in giudizio ovvero correttamente precisata entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n.
1) c.p.c., non risultando direttamente influenzata né in alcun modo occasionata dall'accertamento compiuto dai Consulenti nominati durante la fase istruttoria. Il pregiudizio morale asseritamente sofferto non attiene, infatti, a quegli specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., che giustificano l'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza che ne derivi una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (Cass. n. 32143/2019; Cass. n.
6850/2018).
7.1 Ad abundantiam, con motivazione da intendersi qui integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente evidenziato che si tratterebbe comunque di un danno morale differenziale - derivando in ogni caso un elevato sconvolgimento psicologico dalla scoperta della patologia neoplastica e della necessità di doversi sottoporre ad un intervento di mastectomia radicale – nonché l'omessa prova del pregiudizio morale asseritamente patito dalla IG.ra . L'attrice ha, infatti, Pt_1 omesso di allegare e provare di aver avuto immediata contezza, al momento della diagnosi della neoplasia mammaria, della presenza della medesima neoplasia già in occasione del controllo effettuato in data 16.04.2010, onde poterne presuntivamente desumere che alla sofferenza patita in conseguenza della scoperta della patologia neoplastica si sia effettivamente cumulato il patema d'animo correlato alle possibili conseguenze nefaste di una ritardata diagnosi oncologica. Al contrario, dalla documentazione agli atti risulta che la IG.ra è venuta a Pt_1 conoscenza del ritardo diagnostico e della preesistenza della patologia neoplastica da almeno un anno rispetto al momento della diagnosi solo a pagina 10 di 12 seguito della Consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...] in data 15.07.2016, quando era stato già eseguito Persona_3 intervento di mastectomia radicale con esito favorevole, senza la necessità di ulteriore chemioterapia e di svuotamento linfonodale del cavo ascellare, ed erano decorsi oramai cinque anni senza che si ripresentassero recidive.
Da tali circostanze deve, al contrario, presumersi che la paziente, al momento della scoperta della tardività della diagnosi, abbia potuto confidare nella propria guarigione definitiva e non abbia, dunque, sofferto un patema d'animo ulteriore rispetto a quello ordinariamente conseguente alla scoperta ed al trattamento di patologia neoplastica. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
8. Conclusivamente, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il rigetto dell'appello giustifica l'accertamento dell'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 1750/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 05.12.2022, pubblicata il 13.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 6475/2016;
2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di e di Parte_1 Co Centro radiologia ecografica e senologica del dott. . CP_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AO de SI ON SA
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON SA Presidente
Dott. AO de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 304 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Picchiarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, 10
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del dott. (C.F. , P.IVA_1 CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via XIV Settembre, 67
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1750/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 05.12.2022, pubblicata il 13.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 6475/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata avverso il convenuto
[...]
in ragione Controparte_1 dell'omessa tempestiva diagnosi di neoplasia maligna (carcinoma duttale infiltrante di grado istologico I) in occasione dell'esame mammografico ed pagina 1 di 12 ecografico e della visita senologica eseguiti dal dott. in CP_1 data 16.04.2010, tardivamente diagnosticata dal medesimo dott. in CP_1 data 18.03.2011, e della conseguente necessità di eseguire intervento maggiormente demolitivo di mastectomia radicale, come eseguito d'urgenza in data 15.04.2011.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale e del conseguente omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra il ritardo diagnostico di un anno e l'aggravamento della patologia tumorale, nonostante costituisca fatto notorio che, in tema di patologie tumorali al seno, il ritardo diagnostico costituisca di per sé fattore pregiudizievole per la salute psico-fisica della paziente;
2) dell'omessa liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza, benché riconosciuto dai medesimi Consulenti nominati;
3) dell'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo derivante dalla protrazione della malattia neoplastica nel lasso di tempo intercorrente fra l'omessa tempestiva diagnosi e l'intervento chirurgico, da ritenersi presuntivamente provato;
4) dell'omessa liquidazione del danno morale derivante dalla consapevolezza del grave ritardo nella diagnosi della patologia e dalla paura di un peggioramento della propria prognosi di vita.
In data 31.10.2023 si è costituito l'appellato, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e proponendo appello incidentale circa l'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico- legale ed il conseguente erroneo accertamento dell'imputabilità del negligente ritardo diagnostico al dott. benché parte attrice CP_1 avesse prodotto le immagini radiografiche come controtipi e non come originali e la scarsa qualità delle immagini prodotte su pellicola non consenta di assolvere al preliminare onere della prova – incombente su parte attrice - del nesso di causalità materiale fra la condotta del sanitario e la progressione della patologia neoplastica.
3. Con ordinanza del 05.02.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e contabile e con ordinanza del 20.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il primo motivo d'appello principale e l'unico motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della pagina 2 di 12 continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico- legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado
- composto dal dott. medico specialista in Medicina Persona_1
Legale e Criminologia Clinica, e dal Prof. medico Persona_2 specialista in Radiologia - che devono essere condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti, del puntuale richiamo di opportuna bibliografia scientifica dell'epoca. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente ritenuto che, pur risultando accertato l'inadempimento della prestazione sanitaria in ragione dell'omessa tempestiva diagnosi della neoplasia mammaria da parte del dott. in occasione della visita CP_1 senologica e dell'esame mammografico ed ecografico eseguiti in data
16.04.2010 sulla paziente, tale negligente condotta non ha Parte_1 comportato alcun aggravamento delle condizioni di salute della paziente ne ha determinato la necessità di eseguire trattamento chirurgico maggiormente demolitivo. Ciò in quanto l'anticipazione della diagnosi al 16.04.2010 anziché al 18.03.2011 non avrebbe in ogni caso mutato l'indicazione terapeutica ad intervento di mastectomia radicale, in considerazione della sostanziale invarianza delle dimensioni della neoplasia tra il 2010 ed il
2011.
4.1 A tale riguardo, i Consulenti nominati hanno, infatti, osservato che
“Dall'esame comparativo degli esami mammografici presi in visione, relativi al periodo 2008-2011, ne deriva la convinzione che, già dagli accertamenti del 20.04.2009, il reperto scaturito a livello del terzo posteriore del corpo ghiandolare (in sede supero-centrale), corrispondente ad una opacità asimmetrica, disomogenea, ovalare, con calcificazioni, ancorché non associato ad alterazioni di tipo nodulare, avrebbe meritato più attenzione;
il sanitario esaminatore, con maggiore prudenza e diligenza, avrebbe potuto proporre un nuovo controllo anticipato a sei mesi, dal controllo annuale, con eventuale approfondimento con RMN con mdc (Risonanza Magnetica) e con consiglio di autopalpazione;
tra gli accertamenti del 20.04.2009 e quelli pagina 3 di 12 effettuati il 16.04.2010 non vi è stato aumento volumetrico del reperto ma
l'immagine appare più densa e disomogenea;
a maggior ragione il sanitario doveva disporre ulteriori accertamenti a scopo diagnostico, in particolare una RMN con mdc, visto che la ecografia può non rilevare nodulazioni profonde in caso di particolare densità della mammella”. Ferma, dunque,
l'omessa esecuzione dei dovuti accertamenti diagnostici e la conseguente omessa tempestiva diagnosi della patologia neoplastica mammaria imputabile al dott. d'altra parte, i Consulenti nominati hanno chiarito che CP_1
“anche una anticipazione della diagnosi della neoplasia non avrebbe mutato
l'indicazione ad un intervento di mastectomia radicale piuttosto che indirizzare verso un intervento meno demolitivo quale una quadrantectomia”.
Ciò in quanto “le dimensioni della neoplasia, secondo le indagini mammografiche eseguite nel suddetto periodo (compreso l'accertamento dell'Aprile 2010), non sono significativamente incrementate e quindi
l'intervento avrebbe avuto le stesse caratteristiche ed estensione;
a conferma di ciò deve essere inoltre considerato come la frazione di crescita tumorale sia estremamente modesta secondo i dati istologici- istochimicibiologici della neoplasia che mostrano un Ki 67 (proteina nucleare associata alla proliferazione cellulare) del 5-10%; inoltre, nonostante il ritardo diagnostico i linfonodi esaminati a livello ascellare risultarono negativi (tanto che l'intervento di mastectomia non si associò
a svuotamento del cavo ascellare) e ad oggi non si ha notizia di manifestazioni ripetitive a distanza;
infine, all'indagine istologica il capezzolo risultò libero da malattia”. Tanto premesso, i Consulenti nominati hanno correttamente accertato che “una diagnosi precoce del tumore
(esteso carcinoma duttale infiltrante in situ, grado G2-G3 con necrosi ed aspetti di cancerizzazione lobulare) nel periodo considerato non avrebbe consentito di indirizzare verso un intervento meno demolitivo quale quello di mastectomia radicale” e ribadito “che l'intervento eseguito dopo la diagnosi del marzo 2011 ebbe a consistere in asportazione della mammella e del linfonodo sentinella (negativo) senza necessità di svuotamento linfonodali del cavo ascellare;
peraltro non vi fu necessità di chemioterapia (da eseguire in caso di infiltrazione dei linfonodi ascellari) ma soltanto di terapia ormonale a base di PT (agonista del rilascio della gonadotropina) e antitumorale (Tamoxifene, sospeso nel
2016)), oltre alla consueta impostazione del follow up (esami ematochimici per marcatori tumorali ogni sei mesi e mammografia una volta l'anno presso pagina 4 di 12 la UO di Oncologia dell'Ospedale di Forlì”. I Consulenti nominati hanno, dunque, correttamente accertato che dalla negligente condotta del sanitario non è derivato alcun aggravamento della patologia neoplastica e, conseguentemente, che tale omissione diagnostica non ha inciso sul trattamento terapeutico della medesima patologia.
4.2 L'appellante asserisce che costituisca fatto notorio che, in tema di patologie tumorali al seno, il ritardo diagnostico costituisca di per sé fattore pregiudizievole per la salute psico-fisica della paziente.
Nondimeno, nel singolo caso di specie, i Consulenti nominati hanno correttamente escluso il nesso di causalità materiale fra il ritardo diagnostico di un anno e la lesione della salute della paziente, debitamente valorizzando che il pur accertato ritardo diagnostico non ha determinato un aggravamento della patologia tumorale, rimasta sostanzialmente invariata nelle sue dimensioni, risultandone incrementata la sola densità cellulare, anche in ragione del basso grado di replicazione cellulare della patologia neoplastica, e non ha determinato l'esigenza di ricorrere ad una terapia maggiormente demolitiva. Ciò in quanto, anche qualora la neoplasia mammaria fosse stata tempestivamente diagnosticata dal dott. già alla visita senologica del 16.04.2010, le dimensioni CP_1 della patologia neoplastica non avrebbero consentito di ricorrere alla sola quadrantectomia, costituente intervento meno demolitivo, anziché alla mastectomia radicale, e, d'altra parte, l'intervento d'urgenza eseguito in data 15.04.2011 non ha comportato lo svuotamento linfonodale del cavo ascellare né l'esigenza di somministrare chemioterapia, di talché il trattamento medico-chirurgico della patologia neoplastica è rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello che sarebbe stato eseguito in caso di tempestiva diagnosi, nonostante il colposo inadempimento della prestazione sanitaria imputabile al dott. I Consulenti hanno, CP_1 dunque, correttamente accertato che il ritardo diagnostico imputabile al dott. non ha in alcun modo inciso sul percorso terapeutico- CP_1 chirurgico della paziente. Ebbene, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., sia pure derivante da inadempimento contrattuale, postula, in ogni caso, l'accertamento della lesione di un bene costituzionalmente rilevante in capo al paziente, creditore, per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione sanitaria da parte del sanitario, debitore. L'insussistenza di una qualsivoglia lesione della salute del paziente sussumibile entro la categoria del danno-evento pagina 5 di 12 non consente, dunque, di accogliere la domanda risarcitoria. Non è, dunque, possibile pervenire a condanne generiche in difetto di prova dell'evento di danno e del danno-conseguenza che ne sia derivato, in ragione dell'asserito fatto notorio per cui l'omessa diagnosi di patologia neoplastica costituirebbe di per sé fonte di pericolo per il paziente, né può risarcirsi un mero pericolo di danno, qualora le circostanze del caso concreto consentano di escludere che tale omessa diagnosi abbia, di fatto, comportato qualsivoglia ripercussione negativa sulla salute del paziente.
Una condanna al risarcimento del danno come invocata dall'appellante principale - in ragione del mero accertamento dell'inadempimento della prestazione sanitaria da parte del sanitario, ancorché privo di qualsivoglia efficacia lesiva, e del supposto pericolo di danno che ne sarebbe conseguito -, sarebbe contraria alla finalità eminentemente riparatoria del risarcimento del danno, come desumibile dall'art. 1223
c.c., e conferirebbe un'indebita veste sanzionatoria al sistema della responsabilità civile, assurgendo di tal fatta a sanzione privata dell'inadempimento contrattuale, in difetto di espressa previsione normativa. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'impugnazione principale.
4.3 L'appellante incidentale asserisce, per converso, che l'accertamento medico-legale sarebbe inficiato dalla scarsa qualità delle immagini radiografiche prodotte da parte attrice ed analizzate dai Consulenti nominati, di talché l'attrice avrebbe omesso di assolvere al preliminare onere della prova del nesso di causalità materiale fra l'omessa diagnosi e l'aggravamento della patologia neoplastica. Anche tali doglianze sono infondate. Preliminarmente, giova evidenziarsi che il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale è stato motivato proprio dall'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la pur accertata omessa diagnosi e la lesione della salute della paziente.
Nondimeno, il giudice di prime cure ha correttamente accertato la negligente condotta del dott. Con riguardo alla dedotta CP_1 inidoneità della documentazione clinica allegata agli atti, infatti, lo specialista Radiologo, Prof. pur lamentando l'omesso Persona_2 deposito degli originali delle immagini radiografiche su CD in file formato
DICOM, anziché su pellicola e carta termosensibile, e le conseguenti difficoltà di valutare l'esame eseguito dalle immagini prodotte, anche in ragione del carattere irregolarmente denso del seno della paziente, con pagina 6 di 12 distribuzione asimmetrica della componente ghiandolare, ha ritenuto che le immagini radiografiche allegate agli atti abbiano, comunque, “carattere discreto” e conseguentemente eseguito puntuale e minuzioso raffronto delle medesime immagini, correttamente accertando che la paziente, Parte_1 soffriva già di patologia neoplastica mammaria alla data del 16.04.2010 e che il dott. pur potendola diagnosticare, ha negligentemente CP_1 omesso la dovuta diagnosi. La documentazione sanitaria allegata agli atti del giudizio ha consentito, dunque, di accertare secondo il criterio di accertamento civilistico del “più probabile che non” l'omessa diagnosi della patologia neoplastica imputabile al dott. ancorché CP_1
(fortunatamente) tale negligente omissione non abbia determinato un aggravamento della patologia ovvero un peggioramento della prognosi quoad vitam della paziente. Se del caso, infine, la struttura sanitaria convenuta avrebbe ben potuto produrre le suddette immagini radiografiche in originale, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, al fine di confutare l'accertamento compiuto dai Consulenti nominati mediante immagini radiografiche asseritamente dotate di maggior qualità ed idoneità diagnostica. Ne consegue il rigetto del dell'unico motivo d'impugnazione incidentale.
5. Il secondo motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato. Il
Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, opportunamente raffrontando il dato statistico richiamato dai Consulenti nominati con le circostanze del caso concreto e segnatamente con l'effettiva sopravvivenza della paziente a distanza di 12 anni (oggi 15) rispetto all'omessa diagnosi della neoplasia mammaria.
I Consulenti nominati hanno al riguardo osservato che “un calcolo statistico, secondo il “CancerMath.net”, permette di rilevare una diminuizione delle stesse di grado lieve, calcolabile in un 10% di riduzione differenziale dell'aspettativa di vita a 5 anni, tra un 10% del
2009 ed un 20% del 2011, tenuto conto dell'età della paziente, delle dimensioni del tumore e del mancato interessamento delle catene linfonodali”. Nondimeno, la chance assurge ad autonomo bene della vita suscettibile di risarcimento qualora si configuri come la perdita di una possibilità che, ancorché di carattere ontologicamente incerto ed eventuale, sia apprezzabile, seria e consistente. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a pagina 7 di 12 carattere non patrimoniale consiste, infatti, nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019,
n. 28993). La chance di sopravvivenza costituisce, dunque, autonomo bene della vita, suscettibile di liquidazione solo quando risulti provato, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, che l'errore medico abbia privato il paziente di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di maggior sopravvivenza ovvero di miglior sopravvivenza.
Chiarito, dunque, che la chance di sopravvivenza si configura come un autonomo bene della vita quale possibilità concreta, seria ed apprezzabile, il nesso di causalità materiale fra l'errore medico e la perdita di tale possibilità di sopravvivenza deve essere ordinariamente accertato secondo il criterio della cd. probabilità logica, avendo riguardo a tutti gli elementi di conferma del caso concreto ed all'esclusione di quelli alternativi, e, non già, in forza del criterio della probabilità statistica, in base ad un giudizio ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi (Cass. Pen., sent.
30328/2002; Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8114; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7760). La frequenza statistica di un dato evento di danno rispetto ad una determinata condotta costituisce, dunque, mero dato di per sé neutro, che deve essere sottoposto ad un puntuale riscontro rispetto alle circostanze, di conferma e contrarie, del caso concreto. Ne consegue che il mero dato statistico circa la frequenza statistica di riduzione delle chance di sopravvivenza a cinque anni delle pazienti affette da patologia neoplastica, come riportato dai Consulenti nominati, deve essere sempre sottoposto a riscontro in forza delle circostanze del caso concreto, onde accertare se effettivamente il ritardo diagnostico ha causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo per la IG.ra . Benché, dunque, la bibliografia scientifica affermi Pt_1 che il ritardo nella diagnosi di neoplasia mammaria ordinariamente comporti una riduzione del 10% delle chance di sopravvivenza a cinque anni nei pazienti oncologici, nel caso di specie, la circostanza che la paziente, a distanza di 15 anni, sia fortunatamente sopravvissuta esclude radicalmente pagina 8 di 12 che alla tardività della diagnosi abbia effettivamente fatto seguito una perdita delle chance di sopravvivenza a cinque anni della IG.ra Pt_1
, fortunatamente ancora in vita, né risulta in alcun modo allegato o
[...] provato che la paziente abbia sofferto di recidive sino ad oggi, dalle quali poter desumere un peggioramento della futura prognosi quoad vitam. Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo derivante dalla protrazione della malattia neoplastica nel lasso di tempo intercorrente fra l'omessa tempestiva diagnosi (16.04.2010) e l'espletamento di intervento chirurgico d'urgenza a seguito della tardiva diagnosi (15.04.2011), da ritenersi presuntivamente provato, è infondato e deve essere rigettato. Il danno alla salute è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, ferma l'inammissibilità di un'autonoma risarcibilità del danno-evento e la sola risarcibilità del danno- conseguenza, “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/
2018). Come già correttamente ritenuto dal primo Giudice, l'attrice ha omesso di allegare e provare che, in conseguenza dell'omessa tempestiva diagnosi e rimozione della patologia neoplastica e della persistenza della neoplasia mammaria fra l'aprile del 2010 e l'aprile del 2011, ha sofferto una menomazione della propria integrità psicofisica foriera di pregiudizi di carattere morale ovvero dinamico-relazionale. Non risulta, infatti, allegato né provato che la paziente abbia sofferto un dolore fisico in ragione della presenza della neoplasia mammaria e che tale dolore le abbia inibito l'espletamento delle ordinarie incombenze quotidiane. Peraltro, la circostanza che la neoplasia mammaria sia stata diagnosticata all'esito di visita programmata e, non già, perché la paziente abbia lamentato dolore mammario ovvero qualsiasi altro pregiudizio fisico astrattamente ascrivibile alla neoplasia mammaria, induce a ritenere che la neoplasia sia rimasta del tutto silente ed asintomatica e non abbia, dunque, cagionato alcuna limitazione funzionale alla paziente.
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'omessa liquidazione del pregiudizio morale correlato al patema d'animo derivante dalla consapevolezza del ritardo pagina 9 di 12 diagnostico ed alla paura di un peggioramento della propria prognosi di vita.
Nondimeno, il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente ritenuto la tardività della domanda, in quanto puntualmente proposta solo in sede di comparsa conclusionale. A tale riguardo, il generico riferimento a “tutti i danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale” nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado non consente di ritenere la tempestività della domanda. Peraltro, tale voce di danno avrebbe ben potuto essere proposta sin dall'atto di citazione in giudizio ovvero correttamente precisata entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n.
1) c.p.c., non risultando direttamente influenzata né in alcun modo occasionata dall'accertamento compiuto dai Consulenti nominati durante la fase istruttoria. Il pregiudizio morale asseritamente sofferto non attiene, infatti, a quegli specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., che giustificano l'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza che ne derivi una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (Cass. n. 32143/2019; Cass. n.
6850/2018).
7.1 Ad abundantiam, con motivazione da intendersi qui integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente evidenziato che si tratterebbe comunque di un danno morale differenziale - derivando in ogni caso un elevato sconvolgimento psicologico dalla scoperta della patologia neoplastica e della necessità di doversi sottoporre ad un intervento di mastectomia radicale – nonché l'omessa prova del pregiudizio morale asseritamente patito dalla IG.ra . L'attrice ha, infatti, Pt_1 omesso di allegare e provare di aver avuto immediata contezza, al momento della diagnosi della neoplasia mammaria, della presenza della medesima neoplasia già in occasione del controllo effettuato in data 16.04.2010, onde poterne presuntivamente desumere che alla sofferenza patita in conseguenza della scoperta della patologia neoplastica si sia effettivamente cumulato il patema d'animo correlato alle possibili conseguenze nefaste di una ritardata diagnosi oncologica. Al contrario, dalla documentazione agli atti risulta che la IG.ra è venuta a Pt_1 conoscenza del ritardo diagnostico e della preesistenza della patologia neoplastica da almeno un anno rispetto al momento della diagnosi solo a pagina 10 di 12 seguito della Consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...] in data 15.07.2016, quando era stato già eseguito Persona_3 intervento di mastectomia radicale con esito favorevole, senza la necessità di ulteriore chemioterapia e di svuotamento linfonodale del cavo ascellare, ed erano decorsi oramai cinque anni senza che si ripresentassero recidive.
Da tali circostanze deve, al contrario, presumersi che la paziente, al momento della scoperta della tardività della diagnosi, abbia potuto confidare nella propria guarigione definitiva e non abbia, dunque, sofferto un patema d'animo ulteriore rispetto a quello ordinariamente conseguente alla scoperta ed al trattamento di patologia neoplastica. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
8. Conclusivamente, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il rigetto dell'appello giustifica l'accertamento dell'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 1750/2022, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 05.12.2022, pubblicata il 13.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 6475/2016;
2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di e di Parte_1 Co Centro radiologia ecografica e senologica del dott. . CP_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AO de SI ON SA
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