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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1909/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA GE PA Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. VERGA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI LORENZA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. Marina Cobertaldo nella qualità di curatrice speciale di , nata a Busto Arsizio, in [...] CP_2
02/07/2011 (C.F. e , nata a [...], in C.F._3 CP_3
data 08/02/2019 (C.F. ), entrambe residenti in [...]C.F._4
(VA), Viale San Fortunato n. 9, giusta ordinanza emessa dal giudice istruttore in data
30/07/2025.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti presenti all'udienza celebrata in data 18.12.2025 accettando la proposta di omologare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: confermare i provvedimenti assunti in data 24.09.2025, fatto salvo il versamento dell'ulteriore importo di € 50,00 a titolo di SS da parte del padre, con diritto al conguaglio entro il 30.04, 31.07, 31.10 e 31.01 di ogni anno, l'assunzione da parte dei genitori dell'impegno a rispettarli scrupolosamente, a garantire alla figlia primogenita un percorso di supporto psicologico e a non coinvolgerla nelle comunicazioni genitoriali per le quali si rivolgeranno all'ente che favorirà lo scambio delle informazioni e sosterrà la coppia con incontri individuali e congiunti (in presenza e da remoto), l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della prole dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente e la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/02/2007 in Tunisia. Dalla loro unione sono nati in data 02.07.2011 la figlia e in data 08.02.2019 il figlio CP_2 CP_3
, entrambi residenti in [...],
[...]
nell'appartamento condotto in locazione dal ricorrente in forza di contratto avente la durata di 4 anni + 4, sottoscritto in data 03.08.2021 che prevede il pagamento di un canone di locazione dell'importo mensile di € 450,00. Il ricorrente svolge la professione di operaio autista alle dipendenze della società Fratelli Mara S.r.l. La resistente, in corso di convivenza coniugale, non ha mai svolto un'attività lavorativa in forza di regolare contratto e ha sostenuto che il marito l'ha costretta in una condizione di totale dipendenza dallo stesso anche economica e linguistica impedendole di apprendere la lingua italiana.
Alla prima udienza celebrata in data 30.07.2025 il giudice istruttore ha ascoltato la figlia primogenita e, all'esito, ha nominato l'avv. Marina Cobertaldo curatrice speciale delle figlie minorenni delle parti, incaricato i Servizi Sociali del Comune di Lonate Pozzolo di svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare con particolare riferimento alla condizione personale, lavorativa, sanitaria, sociale dei genitori e della prole e ciò mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti, le figlie minorenni e terzi
(referenti delle istituzioni scolastiche, medico pediatra, ecc.), di verificare come le figlie minorenni vivano e percepiscano il rapporto con ciascun genitore e quale sia il regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole atto a garantirne le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica, di valutare se vi siano elementi della personalità del singolo genitore o dell'ambiente domestico ostativi, di porre in
Pag. 2 di 8 essere tutti gli interventi di sostegno a favore delle minori o del genitore necessari o utili, di segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero accertare e di depositare relazione scritta in merito alle risultanze delle prime attività espletate entro e non oltre il 19.09.2025 (con indicazione del tempo ritenuto verosimilmente necessario per portare a termine l'indagine affidata loro) e ha prescritto alla coppia genitoriale di mantenere un contegno di reciproco rispetto e di civile comunicazione alla presenza delle figlie minorenni e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore, della reputazione e della dignità dell'altro genitore alla presenza delle stesse.
In data 23.09.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Alla successiva udienza celebrata in data 24.09.2025 il ricorrente ha dichiarato di stare cercando una soluzione abitativa nel medesimo Comune di Lonate Pozzolo o nei
Comuni limitrofi, di non averla ancora reperita, di non avere parenti o amici cui appoggiarsi neppure temporaneamente, di non avere proprietà in Tunisia, di pagare regolarmente il canone di locazione della casa coniugale, di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 400,00 circa mensili, di lavorare dalle 06:50 alle 17:30 5 giorni su 7 e il sabato mattina a settimane alternate e di percepire l'importo mensile medio di €
Pag. 3 di 8 1.600,00/1.700,00; la resistente ha dichiarato di essersi iscritta a un'agenzia interinale per reperire un'attività lavorativa, di frequentare la scuola di italiano, di avere la patente di guida ma di non essere automunita, di lavorare non in regola per poche ore, di percepire
€ 8,00 all'ora, di non avere la cittadinanza italiana che ha richiesto e di non avere parenti in Italia;
il giudice istruttore, tra l'altro, “ricordato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione;
pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28615 del 07/11/2019)”, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido della prole all'ente da individuare nel Comune dove le minori hanno la loro residenza abituale (allo stato quello di Lonate Pozzolo) per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e regolamentazione della relazione/frequentazione con il genitore non collocatario e, allo stato, ne conferma il collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale (di proprietà di terzi) sita in Lonate Pozzolo, Viale San
Fortunato n. 9, che, per l'effetto, assegna alla resistente;
3) assegna al ricorrente termine sino al
31.10.2025 per il rilascio della casa coniugale libera dei propri effetti personali;
4) dispone che i SS del
Comune di Lonate Pozzolo adempiano il mandato loro conferito portando a termine l'indagine affidata loro anche con l'ausilio di un mediatore linguistico, supportino la resistente nel reperimento di un'attività lavorativa compatibile con le sue condizioni di salute e con l'accudimento della prole e di una soluzione abitativa compatibile con le sue limitate risorse economiche, la sostengano nell'accesso a tutte le forme di sostegno economico possibili e depositino relazione in merito alle risultanze delle attività svolte entro e non oltre il 12.12.2025; 5) dispone che, dal mese di novembre 2025, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascuno, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (dal giugno 2025); 6) dispone che il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di €
200,00 a titolo di assegno di mantenimento, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
7) autorizza la resistente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno
Pag. 4 di 8 unico e universale spettante per la prole a partire dal mese di novembre 2025; 8) dispone che il padre frequenti la prole due pomeriggi infrasettimanali dalle 18:00 circa recuperandola presso l'abitazione materna sino alle ore 21:00 quando le accompagnerà presso l'abitazione materna e, sino al reperimento di un'idonea soluzione abitativa, tutte le domeniche dalle ore 09:30 alle ore 21:00 (recuperi e accompagnamenti a suo cari-co); dal reperimento di soluzione abitativa idonea il ricorrente terrà con sé le minori a weekend alternati dalle 14:00 del sabato alla domenica sera alle 21:00; 9) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e della CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
10) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare;
11) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi [e ha disposto] che le parti depositino entro il 12.12.2025 tutte le buste paghe ricevute dall'01.01.2025 al 30.11.2025, gli eventuali contratti di locazione medio tempore sottoscritti e gli estratti dei rapporti bancari/postali e finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2025 al 30.11.2025”.
In data 09.12.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 8 Pag. 6 di 8 Alla successiva udienza celebrata in data 18.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere rilasciato la casa coniugale entro il termine assegnatogli, di essere ospite di conoscenti/connazionali e alla ricerca di una sistemazione più consona anche per ospitare i minori e di percepire ancora l'AU che gira alla resistente che, a sua volta, ha dichiarato che il padre non le ha versato il 70% del costo della mensa scolastica e osservato che dalla documentazione in atti versata dalla controparte emerge un reddito superiore a quello dichiarato;
il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare e la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della
Pag. 7 di 8 prosecuzione della convivenza (cessata in corso di causa in forza dell'ordinanza pronunciata in data 24.09.2025 dal giudice istruttore).
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento all'Ente dei minori non può essere “superiore a ventiquattro mesi”
(dalla pubblicazione del presente).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del predetto termine, permanessero importanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla PR presso il TM per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela dei minori.
A favore della prole deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno ogni sei mesi, fatta salva l'urgenza, depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe (e in parte motiva) richiamate e riportate;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei figli minorenni delle parti dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS del Comune di Lonate Pozzolo relazioneranno ogni sei mesi (fatta salva l'urgenza);
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS del Comune di Lonate Pozzolo per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN MA GE PA
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1909/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA GE PA Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. VERGA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI LORENZA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e dell'avv. Marina Cobertaldo nella qualità di curatrice speciale di , nata a Busto Arsizio, in [...] CP_2
02/07/2011 (C.F. e , nata a [...], in C.F._3 CP_3
data 08/02/2019 (C.F. ), entrambe residenti in [...]C.F._4
(VA), Viale San Fortunato n. 9, giusta ordinanza emessa dal giudice istruttore in data
30/07/2025.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti presenti all'udienza celebrata in data 18.12.2025 accettando la proposta di omologare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: confermare i provvedimenti assunti in data 24.09.2025, fatto salvo il versamento dell'ulteriore importo di € 50,00 a titolo di SS da parte del padre, con diritto al conguaglio entro il 30.04, 31.07, 31.10 e 31.01 di ogni anno, l'assunzione da parte dei genitori dell'impegno a rispettarli scrupolosamente, a garantire alla figlia primogenita un percorso di supporto psicologico e a non coinvolgerla nelle comunicazioni genitoriali per le quali si rivolgeranno all'ente che favorirà lo scambio delle informazioni e sosterrà la coppia con incontri individuali e congiunti (in presenza e da remoto), l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore della prole dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente e la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/02/2007 in Tunisia. Dalla loro unione sono nati in data 02.07.2011 la figlia e in data 08.02.2019 il figlio CP_2 CP_3
, entrambi residenti in [...],
[...]
nell'appartamento condotto in locazione dal ricorrente in forza di contratto avente la durata di 4 anni + 4, sottoscritto in data 03.08.2021 che prevede il pagamento di un canone di locazione dell'importo mensile di € 450,00. Il ricorrente svolge la professione di operaio autista alle dipendenze della società Fratelli Mara S.r.l. La resistente, in corso di convivenza coniugale, non ha mai svolto un'attività lavorativa in forza di regolare contratto e ha sostenuto che il marito l'ha costretta in una condizione di totale dipendenza dallo stesso anche economica e linguistica impedendole di apprendere la lingua italiana.
Alla prima udienza celebrata in data 30.07.2025 il giudice istruttore ha ascoltato la figlia primogenita e, all'esito, ha nominato l'avv. Marina Cobertaldo curatrice speciale delle figlie minorenni delle parti, incaricato i Servizi Sociali del Comune di Lonate Pozzolo di svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare con particolare riferimento alla condizione personale, lavorativa, sanitaria, sociale dei genitori e della prole e ciò mediante accessi domiciliari e colloqui con le parti, le figlie minorenni e terzi
(referenti delle istituzioni scolastiche, medico pediatra, ecc.), di verificare come le figlie minorenni vivano e percepiscano il rapporto con ciascun genitore e quale sia il regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole atto a garantirne le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica, di valutare se vi siano elementi della personalità del singolo genitore o dell'ambiente domestico ostativi, di porre in
Pag. 2 di 8 essere tutti gli interventi di sostegno a favore delle minori o del genitore necessari o utili, di segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero accertare e di depositare relazione scritta in merito alle risultanze delle prime attività espletate entro e non oltre il 19.09.2025 (con indicazione del tempo ritenuto verosimilmente necessario per portare a termine l'indagine affidata loro) e ha prescritto alla coppia genitoriale di mantenere un contegno di reciproco rispetto e di civile comunicazione alla presenza delle figlie minorenni e di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore, della reputazione e della dignità dell'altro genitore alla presenza delle stesse.
In data 23.09.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Alla successiva udienza celebrata in data 24.09.2025 il ricorrente ha dichiarato di stare cercando una soluzione abitativa nel medesimo Comune di Lonate Pozzolo o nei
Comuni limitrofi, di non averla ancora reperita, di non avere parenti o amici cui appoggiarsi neppure temporaneamente, di non avere proprietà in Tunisia, di pagare regolarmente il canone di locazione della casa coniugale, di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 400,00 circa mensili, di lavorare dalle 06:50 alle 17:30 5 giorni su 7 e il sabato mattina a settimane alternate e di percepire l'importo mensile medio di €
Pag. 3 di 8 1.600,00/1.700,00; la resistente ha dichiarato di essersi iscritta a un'agenzia interinale per reperire un'attività lavorativa, di frequentare la scuola di italiano, di avere la patente di guida ma di non essere automunita, di lavorare non in regola per poche ore, di percepire
€ 8,00 all'ora, di non avere la cittadinanza italiana che ha richiesto e di non avere parenti in Italia;
il giudice istruttore, tra l'altro, “ricordato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione;
pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28615 del 07/11/2019)”, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido della prole all'ente da individuare nel Comune dove le minori hanno la loro residenza abituale (allo stato quello di Lonate Pozzolo) per le scelte relative alla salute, istruzione, educazione e regolamentazione della relazione/frequentazione con il genitore non collocatario e, allo stato, ne conferma il collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale (di proprietà di terzi) sita in Lonate Pozzolo, Viale San
Fortunato n. 9, che, per l'effetto, assegna alla resistente;
3) assegna al ricorrente termine sino al
31.10.2025 per il rilascio della casa coniugale libera dei propri effetti personali;
4) dispone che i SS del
Comune di Lonate Pozzolo adempiano il mandato loro conferito portando a termine l'indagine affidata loro anche con l'ausilio di un mediatore linguistico, supportino la resistente nel reperimento di un'attività lavorativa compatibile con le sue condizioni di salute e con l'accudimento della prole e di una soluzione abitativa compatibile con le sue limitate risorse economiche, la sostengano nell'accesso a tutte le forme di sostegno economico possibili e depositino relazione in merito alle risultanze delle attività svolte entro e non oltre il 12.12.2025; 5) dispone che, dal mese di novembre 2025, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascuno, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 70% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (dal giugno 2025); 6) dispone che il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di €
200,00 a titolo di assegno di mantenimento, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
7) autorizza la resistente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno
Pag. 4 di 8 unico e universale spettante per la prole a partire dal mese di novembre 2025; 8) dispone che il padre frequenti la prole due pomeriggi infrasettimanali dalle 18:00 circa recuperandola presso l'abitazione materna sino alle ore 21:00 quando le accompagnerà presso l'abitazione materna e, sino al reperimento di un'idonea soluzione abitativa, tutte le domeniche dalle ore 09:30 alle ore 21:00 (recuperi e accompagnamenti a suo cari-co); dal reperimento di soluzione abitativa idonea il ricorrente terrà con sé le minori a weekend alternati dalle 14:00 del sabato alla domenica sera alle 21:00; 9) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e della CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
10) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare;
11) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi [e ha disposto] che le parti depositino entro il 12.12.2025 tutte le buste paghe ricevute dall'01.01.2025 al 30.11.2025, gli eventuali contratti di locazione medio tempore sottoscritti e gli estratti dei rapporti bancari/postali e finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2025 al 30.11.2025”.
In data 09.12.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 8 Pag. 6 di 8 Alla successiva udienza celebrata in data 18.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere rilasciato la casa coniugale entro il termine assegnatogli, di essere ospite di conoscenti/connazionali e alla ricerca di una sistemazione più consona anche per ospitare i minori e di percepire ancora l'AU che gira alla resistente che, a sua volta, ha dichiarato che il padre non le ha versato il 70% del costo della mensa scolastica e osservato che dalla documentazione in atti versata dalla controparte emerge un reddito superiore a quello dichiarato;
il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare e la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della
Pag. 7 di 8 prosecuzione della convivenza (cessata in corso di causa in forza dell'ordinanza pronunciata in data 24.09.2025 dal giudice istruttore).
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento all'Ente dei minori non può essere “superiore a ventiquattro mesi”
(dalla pubblicazione del presente).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del predetto termine, permanessero importanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla PR presso il TM per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela dei minori.
A favore della prole deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno ogni sei mesi, fatta salva l'urgenza, depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.06.2026.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe (e in parte motiva) richiamate e riportate;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei figli minorenni delle parti dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS del Comune di Lonate Pozzolo relazioneranno ogni sei mesi (fatta salva l'urgenza);
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS del Comune di Lonate Pozzolo per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN MA GE PA
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