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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SILVESTRI ENZO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 663/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
AS Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS srl, società concessionaria del Comune di Avellino per l' accertamento dei tributi locali, notificava, in data 05/03/2025, al ricorrente l'avviso n. 220426875101/2025, con cui contestava al Sig.
Ricorrente_1 il mancato versamento dell'IMU (annualità dal 2019 al 2024) e della TASI (annualità 2019), dovute proporzionalmente alla quota (0,95 %) di sua proprietà del fabbricato sito in Avellino, alla Indirizzo_1 [meglio identificato al Catasto Fabbricati al fg. FG, part.lla n. PART, subalterni: nn. SUB, tutti in ctg. C/1; subalterni nn.
SUB, tutti in ctg. A/2; subalterni nn. SUB, in ctg. C/2; subalterni nn. SUB
, tutti in ctg. C/6; subalterno n. SUB in ctg. D/5 e subalterno n. SUB in ctg. A/10].
Con ricorso notificato in data 4 maggio 2025 il contribuente ha impugnato l'atto impositivo eccependo la propria carenza di soggettività passiva tributaria relativamente alle “unità immobiliari di proprietà indivisa” del ricostruito fabbricato di Indirizzo_1
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il detto avviso di accertamento con ricorso con cui contesta la sussistenza di suo possesso e, come riferisce AS con la sua memoria di costituzione, << pone problematiche
.. di “mancata consegna di altre chiavi delle unità immobiliari indivise” eccepisce la propria carenza di soggettività passiva tributaria per aver “avuto in consegna esclusivamente le chiavi delle unità di proprietà indivisa foglio FG particella PART subalterni SUB ...e non essendogli state consegnate altre chiavi ” >>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di soggettività passiva tributaria per aver “avuto in consegna esclusivamente le chiavi delle unità di proprietà indivisa foglio FG particella PART SUB ...e non essendogli state consegnate altre chiavi ” e per non aver mai avuto possesso, neppure parziale o condiviso, di alcuna delle unità immobiliari indiati e “ tassate “ con l' avviso di accertamento.
AS ha contestato le argomentazioni del ricorrente sostenendo che la sussistenza dell' obbligazione dello stesso al pagamento dell' IMU e Tasi, in quota dell' imposta relativa all' intero fabbricato pari alla quota di comproprietà spettante ad esso ricorrente, per gli immobili indicati nell' avviso troverebbe fondamento e prova nella circostanza che le visure catastali da AS prodotte contengono indicazione di comproprietà del ricorrente per quota del 0,95% delle unità immobiliari indicate nell' avviso di accertamento. Quindi, AS nulla ha replicato rispetto alla deduzione del ricorrente con cui lo stesso ha inequivocabilmente affermato di non aver mai avuto possesso, neppure parziale, di alcuna delle unità del fabbricato indicate nell' avviso di accertamento, e non ha contestato la negazione del ricorrente di suo possesso, neppure parziale, di dette unità.
Consegue che, ex art. 115 c.p.c., l' affermata e non contestata inesistenza da parte del ricorrente di possesso, neppure parziale o condiviso, di alcuna delle unità immobiliare “ tassate “ con l' avviso di accertamento può essere considerata come provata, e tale circostanza deve essere considerata ai fini della decisione.
Già da tanto discende che deve ravvisarsi fondata la deduzione del ricorrente di insussistenza di propria carenza di soggettività passiva tributaria relativamente alle “unità immobiliari di proprietà indivisa” del ricostruito fabbricato di Indirizzo_1 indicate nell' avviso di accertamento.
Invero, il Legislatore, con l' art. 1, co. 738 della l. 27/12/2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Con il detto art. 1, co. 740, il Legislatore dispone e precisa che “ Il presupposto dell' imposta È IL
POSSESSO di immobili “.
Il Legislatore, poi, nel prosieguo della detta norma, nuovamente chiarisce che il titolo e la condizione per l' insorgere dell' obbligazione tributaria de qua è IL POSSESSO di immobili allorché disciplina l' esenzione da tale obbligazione facendo nuovamente ri-ferimento al POSSESSO di immobili, segnatamente statuendo che “ IL POSSESSO dell' abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta … “
Quindi presupposto è condizione per l' insorgere dell' obbligazione a corrispondere l' IMU NON E' LA
PROPRIETA' di immobili, ma E' IL POSSESSO di Immobili.
Ovviamente detto POSSESSO deve essere legittimo, lecito ed esercitato in forza di un diritto che attribuisce al suo titolare la facoltà e potere di esercitare il possesso legittimo dell' immobile.
Proprietà e possesso, per quanto intimamente connessi, sono due entità diverse e tra loro ben distinte.
La proprietà, prevista dall' art. 832 del c.c., è il diritto che ha per contenuto la facoltà di possedere, godere e disporre di cose, mentre il possesso è la situazione di fatto che si manifesta attraverso l'esercizio dei poteri tipici del proprietario.
In sintesi, la proprietà è entità immateriale attribuente al titolare diritto di godere e disporre di una cosa, mentre il possesso è la situazione di fatto effetto dell' esplicazione del detto diritto.
Non è revocabile in dubbio che il Legislatore dell' art. 1, co. 740 della l. 27/12/2019, n. 160 fosse conoscitore e cosciente delle dette differenze tra proprietà e possesso, e che ha scelto di stabilire che presupposto della debenza dell' imposta è il possesso e non la proprietà, a tanto procedendo nella piena scienza e coscienza della diversità detta.
Anche secondo le fondamentali regole di ermeneutica non è dubitabile che il Legislatore ha, con chiara e precisa volontà, scelto e deciso che l' obbligazione IMU non dovesse discendere dalla titolarità della proprietà, ma dalla situazione di fatto del possesso legittimo quale effetto dell' esercizio del potere sulla cosa attribuito dal diritto di proprietà.
Detta scelta è palesemente cosciente e precisa e ogni tentativo di estendere il presupposto dell' imposta anche alla proprietà sarebbe infondato, arbitrario e compiuto in evidente violazione delle fondamentali regole ermeneutiche.
Ai sensi dell'art. 12, c. 1, Disp. Prel. Cod. Civ., «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Al riguardo appare opportuno evidenziare che, nel caso di specie, l' intenzione del legislatore di escludere la proprietà quale presupposto e prediligere il possesso non è dubitabile, atteso che ipotizzare il contrario implicherebbe l' ipotesi inverosimile le il Legislatore ignorasse il significato dei detti termini e la diversa valenza di proprietà e possesso. Si aggiunga che per le norme disponenti imposizioni tributarie dall' art. 23 della Costituzione ( riserva di legge ) discende divieto di analogia. Quindi non è revocabile in dubbio che nel caso della normativa de qua ha pienamente vigenza il principio “ Tam dixit quam voluit “
Deve evidenziarsi, peraltro, che l'assunto di AS di sussistenza di obbligazione del ricorrente poiché dello stesso sarebbe restata dimostrata la comproprietà delle unità immobiliari indicate con l'avviso di accertamento si rivela non condividibile, non solo per la già evidenziata motivazione che il
Legislatore, con l' art. 1, co. 740, della l. 27/12/2019, n. 160, il Legislatore dispone e precisa che “ Il presupposto dell' imposta È IL POSSESSO di immobili “ e non il solo diritto di proprietà, ma anche perché dalla documentazione prodotta da AS non rinviene prova, tantomeno certa, di proprietà o comproprietà in capo al ricorrente delle unità immobiliari indicate nell' avviso di accertamento.
Tanti poiché AS, a sostegno del detto suo assunto, ha prodotto solo certificati catastali, che, come detto, non sono sufficiente a dare prova della sussistenza della proprietà che si afferma. In effetti, le risultanze dei certificati catastali non sono idonee a dare prova certa della proprietà di un immobile
( Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131), atteso che i dati catastali hanno valore indiziario ( T.A.R.
Campobasso, 24/04/2019, n.14 ) e che “ fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”
(Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35)
Si aggiunga, poi, che dall' esame dei certificati catastali prodotti da AS si rileva che in relazione all' annotazione di proprietà per quota dell0 0,95 in capo al ricorrente è iscritta la precisazione che “ la ditta non ha titolo legale reso pubblico “, così restato in modo inequivocabile precisato che non risulta attestata l' esistenza di atto scritto di acquisto della proprietà, conseguendo evidente la mancanza di prova della proprietà asserita da AS, atteso che ex art. 1350 c.c. la proprietà immobiliare deve risultare da atto scritto .
La singolarità della questione e della normativa relativa induce a ravvisarsi la sussistenza di giusti motivi per disposi la compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione del giudice monocratico,
accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Avellino, 11 novembre 2025
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SILVESTRI ENZO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 663/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
AS Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220426875101/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS srl, società concessionaria del Comune di Avellino per l' accertamento dei tributi locali, notificava, in data 05/03/2025, al ricorrente l'avviso n. 220426875101/2025, con cui contestava al Sig.
Ricorrente_1 il mancato versamento dell'IMU (annualità dal 2019 al 2024) e della TASI (annualità 2019), dovute proporzionalmente alla quota (0,95 %) di sua proprietà del fabbricato sito in Avellino, alla Indirizzo_1 [meglio identificato al Catasto Fabbricati al fg. FG, part.lla n. PART, subalterni: nn. SUB, tutti in ctg. C/1; subalterni nn.
SUB, tutti in ctg. A/2; subalterni nn. SUB, in ctg. C/2; subalterni nn. SUB
, tutti in ctg. C/6; subalterno n. SUB in ctg. D/5 e subalterno n. SUB in ctg. A/10].
Con ricorso notificato in data 4 maggio 2025 il contribuente ha impugnato l'atto impositivo eccependo la propria carenza di soggettività passiva tributaria relativamente alle “unità immobiliari di proprietà indivisa” del ricostruito fabbricato di Indirizzo_1
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il detto avviso di accertamento con ricorso con cui contesta la sussistenza di suo possesso e, come riferisce AS con la sua memoria di costituzione, << pone problematiche
.. di “mancata consegna di altre chiavi delle unità immobiliari indivise” eccepisce la propria carenza di soggettività passiva tributaria per aver “avuto in consegna esclusivamente le chiavi delle unità di proprietà indivisa foglio FG particella PART subalterni SUB ...e non essendogli state consegnate altre chiavi ” >>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di soggettività passiva tributaria per aver “avuto in consegna esclusivamente le chiavi delle unità di proprietà indivisa foglio FG particella PART SUB ...e non essendogli state consegnate altre chiavi ” e per non aver mai avuto possesso, neppure parziale o condiviso, di alcuna delle unità immobiliari indiati e “ tassate “ con l' avviso di accertamento.
AS ha contestato le argomentazioni del ricorrente sostenendo che la sussistenza dell' obbligazione dello stesso al pagamento dell' IMU e Tasi, in quota dell' imposta relativa all' intero fabbricato pari alla quota di comproprietà spettante ad esso ricorrente, per gli immobili indicati nell' avviso troverebbe fondamento e prova nella circostanza che le visure catastali da AS prodotte contengono indicazione di comproprietà del ricorrente per quota del 0,95% delle unità immobiliari indicate nell' avviso di accertamento. Quindi, AS nulla ha replicato rispetto alla deduzione del ricorrente con cui lo stesso ha inequivocabilmente affermato di non aver mai avuto possesso, neppure parziale, di alcuna delle unità del fabbricato indicate nell' avviso di accertamento, e non ha contestato la negazione del ricorrente di suo possesso, neppure parziale, di dette unità.
Consegue che, ex art. 115 c.p.c., l' affermata e non contestata inesistenza da parte del ricorrente di possesso, neppure parziale o condiviso, di alcuna delle unità immobiliare “ tassate “ con l' avviso di accertamento può essere considerata come provata, e tale circostanza deve essere considerata ai fini della decisione.
Già da tanto discende che deve ravvisarsi fondata la deduzione del ricorrente di insussistenza di propria carenza di soggettività passiva tributaria relativamente alle “unità immobiliari di proprietà indivisa” del ricostruito fabbricato di Indirizzo_1 indicate nell' avviso di accertamento.
Invero, il Legislatore, con l' art. 1, co. 738 della l. 27/12/2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Con il detto art. 1, co. 740, il Legislatore dispone e precisa che “ Il presupposto dell' imposta È IL
POSSESSO di immobili “.
Il Legislatore, poi, nel prosieguo della detta norma, nuovamente chiarisce che il titolo e la condizione per l' insorgere dell' obbligazione tributaria de qua è IL POSSESSO di immobili allorché disciplina l' esenzione da tale obbligazione facendo nuovamente ri-ferimento al POSSESSO di immobili, segnatamente statuendo che “ IL POSSESSO dell' abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta … “
Quindi presupposto è condizione per l' insorgere dell' obbligazione a corrispondere l' IMU NON E' LA
PROPRIETA' di immobili, ma E' IL POSSESSO di Immobili.
Ovviamente detto POSSESSO deve essere legittimo, lecito ed esercitato in forza di un diritto che attribuisce al suo titolare la facoltà e potere di esercitare il possesso legittimo dell' immobile.
Proprietà e possesso, per quanto intimamente connessi, sono due entità diverse e tra loro ben distinte.
La proprietà, prevista dall' art. 832 del c.c., è il diritto che ha per contenuto la facoltà di possedere, godere e disporre di cose, mentre il possesso è la situazione di fatto che si manifesta attraverso l'esercizio dei poteri tipici del proprietario.
In sintesi, la proprietà è entità immateriale attribuente al titolare diritto di godere e disporre di una cosa, mentre il possesso è la situazione di fatto effetto dell' esplicazione del detto diritto.
Non è revocabile in dubbio che il Legislatore dell' art. 1, co. 740 della l. 27/12/2019, n. 160 fosse conoscitore e cosciente delle dette differenze tra proprietà e possesso, e che ha scelto di stabilire che presupposto della debenza dell' imposta è il possesso e non la proprietà, a tanto procedendo nella piena scienza e coscienza della diversità detta.
Anche secondo le fondamentali regole di ermeneutica non è dubitabile che il Legislatore ha, con chiara e precisa volontà, scelto e deciso che l' obbligazione IMU non dovesse discendere dalla titolarità della proprietà, ma dalla situazione di fatto del possesso legittimo quale effetto dell' esercizio del potere sulla cosa attribuito dal diritto di proprietà.
Detta scelta è palesemente cosciente e precisa e ogni tentativo di estendere il presupposto dell' imposta anche alla proprietà sarebbe infondato, arbitrario e compiuto in evidente violazione delle fondamentali regole ermeneutiche.
Ai sensi dell'art. 12, c. 1, Disp. Prel. Cod. Civ., «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Al riguardo appare opportuno evidenziare che, nel caso di specie, l' intenzione del legislatore di escludere la proprietà quale presupposto e prediligere il possesso non è dubitabile, atteso che ipotizzare il contrario implicherebbe l' ipotesi inverosimile le il Legislatore ignorasse il significato dei detti termini e la diversa valenza di proprietà e possesso. Si aggiunga che per le norme disponenti imposizioni tributarie dall' art. 23 della Costituzione ( riserva di legge ) discende divieto di analogia. Quindi non è revocabile in dubbio che nel caso della normativa de qua ha pienamente vigenza il principio “ Tam dixit quam voluit “
Deve evidenziarsi, peraltro, che l'assunto di AS di sussistenza di obbligazione del ricorrente poiché dello stesso sarebbe restata dimostrata la comproprietà delle unità immobiliari indicate con l'avviso di accertamento si rivela non condividibile, non solo per la già evidenziata motivazione che il
Legislatore, con l' art. 1, co. 740, della l. 27/12/2019, n. 160, il Legislatore dispone e precisa che “ Il presupposto dell' imposta È IL POSSESSO di immobili “ e non il solo diritto di proprietà, ma anche perché dalla documentazione prodotta da AS non rinviene prova, tantomeno certa, di proprietà o comproprietà in capo al ricorrente delle unità immobiliari indicate nell' avviso di accertamento.
Tanti poiché AS, a sostegno del detto suo assunto, ha prodotto solo certificati catastali, che, come detto, non sono sufficiente a dare prova della sussistenza della proprietà che si afferma. In effetti, le risultanze dei certificati catastali non sono idonee a dare prova certa della proprietà di un immobile
( Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131), atteso che i dati catastali hanno valore indiziario ( T.A.R.
Campobasso, 24/04/2019, n.14 ) e che “ fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”
(Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2019, n.35)
Si aggiunga, poi, che dall' esame dei certificati catastali prodotti da AS si rileva che in relazione all' annotazione di proprietà per quota dell0 0,95 in capo al ricorrente è iscritta la precisazione che “ la ditta non ha titolo legale reso pubblico “, così restato in modo inequivocabile precisato che non risulta attestata l' esistenza di atto scritto di acquisto della proprietà, conseguendo evidente la mancanza di prova della proprietà asserita da AS, atteso che ex art. 1350 c.c. la proprietà immobiliare deve risultare da atto scritto .
La singolarità della questione e della normativa relativa induce a ravvisarsi la sussistenza di giusti motivi per disposi la compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione del giudice monocratico,
accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Avellino, 11 novembre 2025