TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1786 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. CASIELLO MARIA Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. CASIELLO MARIA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/05/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 23/06/2006 avevano contratto matrimonio in TO;
dalla loro unione erano nati i figli Persona_1 nato il [...], Per_2
[...] nata il [...] e Persona_3 nato il [...], minorenni ed economicamente non indipendenti;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 02/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nata a "
RA (TA) il 14/07/1978, e Controparte_1 nato a [...] il
10/11/1972, uniti in matrimonio in il 23/06/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di TO dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 45;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto Controparte_1
di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 16.06.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1786 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. CASIELLO MARIA Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. CASIELLO MARIA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/05/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 23/06/2006 avevano contratto matrimonio in TO;
dalla loro unione erano nati i figli Persona_1 nato il [...], Per_2
[...] nata il [...] e Persona_3 nato il [...], minorenni ed economicamente non indipendenti;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 02/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nata a "
RA (TA) il 14/07/1978, e Controparte_1 nato a [...] il
10/11/1972, uniti in matrimonio in il 23/06/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di TO dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 45;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto Controparte_1
di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 16.06.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)