Articolo 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 245
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 giugno 1984
Art. 2.
Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.
A norma dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , il piano di cui al precedente articolo 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.
Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.
Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.
Lo schema del piano, previo esame del CIPE, e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.
Il piano generale dei trasporti e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 24 giugno 1984
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