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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 6790/ 2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lauria, presso il cui studio a Palermo, via Principe di
Villafranca n. 44, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04/06/2025 La Corte Antonina ha chiesto, a modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 4825/2023, l'affidamento esclusivo dei due figli minori e e la percezione per intero dell'Assegno Unico per i figli. Per_1 Per_2
, ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
2. All'udienza del 05/11/2025 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato di aver percepito il beneficio dell'Assegno Unico al 100% fino al mese di marzo 2025, data in cui il resistente, inopinatamente e in contrasto a quanto pattuito tra le parti, ha chiesto all'Inps la metà del beneficio.
La ricorrente ha poi precisato che il resistente incontra i figli un weekend ogni 15 giorni (“la
1 nonna paterna li va a prendere all'uscita da scuola e li porta a casa sua;
poi lui, il sabato mattina, li va a prendere a casa di sua madre e li tiene con sé; dormono con lui sabato e la domenica;
poi la nonna paterna li riaccompagna il lunedì mattina a scuola;
in tutti gli altri giorni lui i bambini non li sente proprio né mi aiuta in alcun modo;
di tutto quello che li riguarda, scuola, attività sportive ecc., mi occupo io;
addirittura di recente ha chiesto loro quale scuola frequentassero perché non lo sapeva;
lui mi ha bloccato telefonicamente, non abbiamo alcun contatto;
per organizzarmi parlo con sua madre;
lui lavora in un supermercato”).
Alla medesima udienza il difensore della ricorrente ha chiesto, in subordine, l'affidamento congiunto con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente per le questioni di ordinaria amministrazione ed ha insistito nella percezione dell'Assegno Unico al 100%.
3. In punto di diritto giova ricordare che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass. Sez. 1, Ord. n. 16280 del 17/06/2025; Cass. Sez. 1, Sent. n. 6535 del 06/03/2019).
Nella specie, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente circa il rapporto esistente tra il padre ed i figli e circa l'assolvimento da parte del resistente del dovere di mantenimento, non ricorrono i presupposti per l'affido esclusivo;
va, invece, accolta la richiesta di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, in modo da agevolare la ricorrente nella gestione delle esigenze della prole.
4. Merita, inoltre, accoglimento la domanda di percezione del 100% dell'Assegno Unico
Universale Inps formulata dalla ricorrente.
Va precisato che nella sentenza di divorzio congiunto le parti non avevano espressamente indicato tra le pattuizioni le modalità di percezione dell'Assegno Unico, ma dalla documentazione depositata dalla ricorrente il 09/12/2025 risulta che il beneficio è stato richiesto e percepito per l'intero dalla stessa sin dal febbraio 2022.
Giova, inoltre, rilevare che la ricorrente è il genitore che convive con i figli e che si prende cura delle loro quotidiane esigenze di vita (Cass. Civ. Sez. 1, n. 4672/2025).
5. La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunciando;
A parziale modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 4825/2023 emessa da questo Tribunale il 30/10/2023;
a) Dispone che, fermo restando l'affidamento congiunto dei figli minori, la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione possa essere esercitata disgiuntamente dai genitori.
b) Dispone che l'Assegno Unico Universale INPS venga percepito per intero da Parte_1
[...]
c) Lascia le spese di lite a carico della ricorrente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA RI AN LA
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