Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4014 del 2024, proposto da
DA AR, UI TT, AL CC, ES PA UC, AN RE, UR AR, AR LB OR, AN RO, ES AL, LE RO, TA CO e MA LU ME, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo De Marchis e Andrea Circi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei ORghesi, 12;
nei confronti
DR OL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determina del Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo del 27 settembre 2023, avente ad oggetto “ Assegnazione del contributo ai sensi del DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291, recante «Riparto di quota parte del Fondo di cui all’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo da vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo» ”, all’esito dell’accoglimento delle istanze di riesame presentate avverso il D.D.G. rep. 1024 del 21 luglio 2023, Allegato 2, a mezzo della quale, rigettando le istanze di riesame presentate dai ricorrenti avverso il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. 1024 del 21 luglio 2023, il Ministero ha disposto la loro definitiva esclusione dalla assegnazione del contributo di cui all’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AN OR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con Decreto del Direttore generale Spettacolo del Ministero della cultura rep. n. 1024 del 21 luglio 2023 veniva disposta l’ammissione e assegnazione del contributo di cui al D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal D.M. 20 luglio 2022, rep. n. 291, recante “ Riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo ”, nei confronti dei soggetti individuati (per codice della domanda) nell’allegato 1, con elencazione, nell’allegato 2, dei soggetti non ammessi “ per carenza dei requisiti previsti dal citato d.M. 236/2022 ”.
Con successiva Determina n. 1442 del 27 settembre 2023 la Direzione generale Spettacolo del medesimo Ministero, all’esito di “ ulteriori e successive verifiche anche documentali effettuate dagli Uffici della Direzione generale Spettacolo con riferimento a tutte le istanze di riesame pervenute ”, presentate da diversi dei soggetti inseriti nel suddetto all. 2, accoglieva alcune delle predette istanze, con conseguente loro ammissione al contributo.
2. Il presente giudizio scaturisce dalla trasposizione in sede giurisdizionale, effettuata nei termini e forme di rito a seguito di opposizione formalizzata dal resistente Ministero della cultura con atto del 16 febbraio 2024, del ricorso straordinario – notificato in data 25 gennaio 2024 – esperito dagli odierni ricorrenti avverso la determina n. 1442/2023 da ultimo citata, essendo state le relative istanze di riesame valutate non accoglibili dall’amministrazione “ all’esito delle (…) ulteriori verifiche e controlli e della disamina delle osservazioni rese e della nuova documentazione prodotta ”, confermando la mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal D.M. n. 236/2022, e segnatamente “ aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo ” e avere, nell’anno 2019, un reddito prevalente derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ” (v. art. 1, co. 2, lett. b) e c) del D.M. n. 236/2022).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi (corredati da copiosa documentazione versata in atti nelle date 11 e 15 aprile 2024, in relazione alla posizione di ciascuno dei 12 ricorrenti):
I. “ Violazione di legge, manifesta erroneità ed illogicità nella valutazione dei requisiti rilevanti ai fini della attribuzione del contributo, anche alla luce della produzione istruttoria delle parti ricorrenti; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 97 Cost. – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa e nell’esercizio della discrezionalità tecnica – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere ”.
Con tale mezzo si lamenta che, in violazione del disposto dell’art. 89 d.l. n. 18/2020, che ha istituito un fondo emergenziale in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo finalizzato ad ammortizzare gli effetti negativi della pandemia da COVID-19, il Ministero, lungi dal limitarsi a disciplinare le “ modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse ” stanziate, avrebbe indebitamente limitato la platea dei possibili fruitori dell’emolumento, così incidendo sull’ an del contributo, avendo inserito una serie di requisiti di carattere contributivo non previsti dal legislatore.
In tal modo si sarebbe creata un’oggettiva discriminazione in danno di coloro che hanno svolto la loro attività all’estero (senza quindi vedere versati o accreditati i contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo), ovvero delle lavoratrici dello spettacolo in maternità che non hanno avuto possibilità di totalizzare i minimali contributivi in ragione del loro stato, o ancora di coloro che hanno perduto involontariamente l’occupazione percependo la Naspi con accredito dei contributi nel regime ordinario. Tale criterio avrebbe illegittimamente pretermesso i ricorrenti UI TT, AN RO, TA CO, AL CC, MA LU ME, DA AR e LE RO, per i quali la mancata erogazione risulterebbe determinata dai seguenti motivi: “Meno di 40 giornate complessive versate o accreditate negli anni 2018, 2019 e 2021” e “Reddito da attività nel campo dello spettacolo non prevalente nel 2019”;
II . “ Violazione delle regole procedurali e/o eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà fondato su un manifesto travisamento dei fatti ”.
Il Ministero avrebbe respinto le domande dei menzionati ricorrenti UI TT, AN RO,TA CO, AL CC, MA LU ME e DA AR omettendo di verificare il numero effettivo di giornate lavorative espletate negli anni di riferimento;
III. “ Violazione di legge ed eccesso di potere ”.
Sarebbe illegittima anche la contestazione, sempre per i ricorrenti sopra citati, relativa alla mancanza del secondo requisito del c.d. “reddito prevalente” di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) D.M. n. 236/2022, non avendo l’amministrazione tenuto in considerazione i redditi (pur indicati nelle relative dichiarazioni fiscali) derivanti da attività lavorativa svolta all’estero, segnatamente in “ paesi esteri con i quali l’Italia non ha mai stipulato alcuna convenzione per il versamento dei contributi ”, i cui contributi pertanto non sono stati versati all’INPS e non figurano nell’estratto conto contributivo, nonostante la possibilità di regolarizzare la loro posizione in conformità alle previsioni di legge;
IV . “ Violazione di legge e sviamento di potere, manifesta irragionevolezza per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà fondato su un manifesto travisamento dei fatti ”.
Per le medesime ragioni viene censurata l’esclusione dal contributo per i ricorrenti ES AL, ES PA UC, UR AR, AN RE e LB AR OR, che soddisferebbero il requisito delle 40 giornate lavorative, e rispetto ai quali sarebbe illegittima la previsione dell’ulteriore requisito del reddito prevalente, dovendosi considerare anche il reddito percepito per la disoccupazione quale anch’esso derivante dallo svolgimento di attività nel settore dello spettacolo.
3. Si è costituito il Ministero della cultura che, con memoria del 31 maggio 2024, ha eccepito in via pregiudiziale: l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto n. 1024 del 21 luglio 2023, quale atto conclusivo del procedimento, immediatamente lesivo e con portata definitivamente escludente nei confronti degli odierni ricorrenti, avendone rigettato le istanze di ammissione, né valendo a rimetterli in termini la successiva determina n. 1442/2023, che ha valore meramente confermativo del precedente diniego; l’inammissibilità e/o tardività del ricorso quantomeno per il ricorrente UC ES PA, non avendo egli comunque mai presentato istanza di riesame avverso il rigetto della domanda di contributo disposto con il citato D.D.G. n. 1024 del 21 luglio 2023; la tardività e inammissibilità delle censure sollevate con il primo motivo, non avendo i ricorrenti impugnato nei termini il D.M. del 9 giugno 2022, né l’avviso pubblico n. 719 del 21.7.2022 (disciplinante requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande di contributo). In ogni caso chiede il rigetto del ricorso nel merito, atteso che per tutti i ricorrenti era stata accertata, in sede istruttoria, la mancanza del requisito del cd. “reddito prevalente” di cui all’art. 1, co. 2., lett. c) D.M. n. 236/2022, che tiene conto solo ed esclusivamente dei redditi accreditati presso l’INPS (presso l’apposita sezione/gestione “ Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti ” - FPLS). Infine, sottolinea la genericità delle doglianze avversarie, in quanto nel ricorso la contestazione viene mossa in maniera complessiva, senza indicare in modo specifico chi tra i ricorrenti avrebbe lavorato all’estero nel 2019 e quale sarebbe la porzione di reddito maturato da ciascuno a tale titolo, nonché quali di costoro avrebbero percepito l’indennità di disoccupazione, impedendo così all’Amministrazione ogni verifica sulla singola posizione di ciascuno.
4. Il ricorso è stato esperito anche nei confronti di DR OL, individuata quale soggetto controinteressato in ragione della sua ammissione alla fruizione del contributo, non costituitasi in giudizio.
5. Con memoria conclusionale depositata in data 20 febbraio 2026 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni pregiudiziali sollevate ex adverso , rappresentando la ricevibilità del gravame, in quanto esperito avverso la determina conclusiva dell’intera e complessa procedura, a carattere decisorio, definitivo ed escludente, avendo definito la platea degli aventi diritto al contributo e l’esatta consistenza economica dello stesso, e insistito per il suo accoglimento nel merito.
6. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, fissata per la discussione del merito del ricorso, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., riguardo a profili di inammissibilità del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Il gravame, anche in disparte la tardività delle censure con cui si contesta la legittimità dei requisiti prefissati dal resistente Ministero ai fini dell’ammissione al contributo (quale eccepita dalla difesa ministeriale, che sul punto ha condivisibilmente rappresentato che tali doglianze avrebbero dovuto essere esperite direttamente avverso il D.M. del 9 giugno 2022, n. 236, cui l’amministrazione si è limitata a dare applicazione in sede di emanazione del D.D.G. rep. 1024 del 21 luglio 2023 e della successiva determina n. 1442 del 27 settembre 2023, che ha accolto alcune delle istanze di riesame, ad eccezione di quelle degli odierni ricorrenti), è comunque in radice inammissibile per l’assorbente ragione che trattasi di ricorso di carattere sia collettivo che cumulativo, proposto al di fuori delle ipotesi in cui è eccezionalmente ammessa, nel processo amministrativo, una siffatta impugnazione.
2. Va in premessa richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente, che, in linea generale, ha declinato le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo, in deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione: “un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045)” (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2026, n. 1232).
In particolare, è stato ritenuto inammissibile lo scrutinio, in un unico contesto processuale, di una pluralità di rapporti giuridici intercorrenti tra ciascun ricorrente e l’amministrazione resistente, ognuno dei quali indipendente e autonomo rispetto agli altri, a nulla rilevando la circostanza che l'amministrazione abbia in ipotesi emanato atti di contenuto identico, la quale “non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352)”, richiamandosi altresì l’assunto secondo cui “in un ricorso collettivo e cumulativo, le censure: i) implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371)”.
Ed ancora: “a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere (…) (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 2024/2023; cfr., in tal senso, con riferimento alle procedure di emersione, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1330/2014 e 10874/2013, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, 17889/2022)” (così T.A.R. Lazio, sez. V quater, 6 marzo 2026, n. 4259).
3. Ciò premesso, nel caso di specie la determina n. 1442 del 27 settembre 2023, da considerarsi unitamente al precedente decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 1024 del 21 luglio 2023 (che aveva escluso gli odierni ricorrenti dal contributo per la mancanza dei requisiti specificamente evidenziati, per ciascuna domanda, nell’allegato 2), si atteggia quale atto plurimo ad effetti scindibili: essa, infatti, si pronuncia su ognuna delle domande di ammissione ai contributi stanziati in favore dei lavoratori dello spettacolo per fronteggiare la situazione emergenziale conseguente alla crisi pandemica, scrutinando, in capo a ciascun soggetto istante, la sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti (quali stabiliti dal legislatore e dal successivo D.M. n. 236/2022), e dunque producendo separatamente i propri effetti (di ammissione o non ammissione al beneficio) nei confronti dei suoi molteplici destinatari, in presenza di una pluralità di rapporti giuridici intercorrenti tra ciascun richiedente e l’amministrazione procedente, rapporti che sono e restano tra loro distinti e autonomi.
In altri termini, trattasi di un unico “contenitore” formale che reca in sé tanti diversi provvedimenti quanti sono i soggetti istanti, adottati all’esito di un’istruttoria che ha interessato, in maniera separata e specifica, ciascuna posizione individuale (stante il carattere non comparativo della procedura di attribuzione della sovvenzione di cui all’art. 89 del d.l. n. 18/2020, spettante al semplice ricorrere delle condizioni previste e senza formazione di alcuna graduatoria).
L’esclusione dal contributo, in particolare, è stata determinata in ragione dell’assenza, in capo a ciascun soggetto istante non ammesso, di uno o più dei requisiti di ammissione ex D.M. n. 236/2022, all’esito di un’attività istruttoria condotta separatamente su ciascuna domanda e dunque con distinta e autonoma motivazione, a nulla rilevando la circostanza che vi siano più soggetti (quali gli odierni ricorrenti) esclusi per lo stesso motivo, in quanto ciò non è sufficiente ad evidenziare un’identità o coincidenza delle diverse situazioni sostanziali e processuali, stante l’autonomia dei (e dunque l’inesistenza di un nesso tra i) rapporti giuridici che intercorrono separatamente tra ciascuno di essi e il resistente Ministero.
Ne consegue che avrebbero dovuto essere esperiti separati ricorsi per ciascun ricorrente, trattandosi di domande plurime non connesse tra loro.
Invero, la delibazione nel merito del gravame presupporrebbe che il Collegio esamini, per ciascuno di costoro, la sussistenza o meno dei requisiti di ammissione al beneficio, alla luce della copiosa documentazione cumulativamente prodotta in atti, operando dunque un separato scrutinio di ciascuna posizione individuale, con conseguente evidente aggravio e allungamento dei tempi del processo.
L’odierno ricorso, dunque, è stato proposto al di fuori delle ipotesi (eccezionali) in cui è consentita la proposizione di un’impugnativa unica a carattere collettivo e/o cumulativo.
4. Si aggiunga peraltro che, come evidenziato dalla parte resistente, le censure sono comunque generiche, atteso che non viene specificamente indicato né dimostrato quali sono esattamente i ricorrenti che, nel corso del 2019, hanno svolto la propria attività lavorativa all’estero e/o percepito indennità di disoccupazione, al fine di verificare quale sarebbe la relativa porzione di reddito maturato allo scopo di ritenere integrato il requisito dell’attività prevalente.
5. Per i motivi sopra evidenziati il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della cultura nella misura determinata in dispositivo, ponendole a carico dei ricorrenti in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali. Nulla spese nei confronti di DR OL, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a pagare le spese processuali in favore del Ministero della cultura, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti. Nulla spese nei confronti di DR OL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IA, Presidente
AN OR CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN OR CA | LA IA |
IL SEGRETARIO